Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1995

Regolamento delegato (UE) 2024/1995 della Commissione, del 19 luglio 2024, recante una misura eccezionale a carattere temporaneo relativa alla distillazione di vino in caso di crisi per affrontare la turbativa del mercato nel settore vitivinicolo in Portogallo nella campagna di commercializzazione 2024/2025

Normativa europea32024R1995

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un sostegno finanziario dell’Unione pari a 15 milioni di EUR per una distillazione di crisi temporanea destinata a ridurre l’eccesso di scorte di vini rossi DOP/IGP in Portogallo. La misura mira a stabilizzare il mercato vitivinicolo portoghese e a prevenire effetti di propagazione verso altri mercati dell’Unione. Il Portogallo può aggiungere pagamenti nazionali fino al 200% del sostegno UE, ma deve rispettare limiti, condizioni di ammissibilità e stringenti obblighi di notifica e controllo. L’alcole ottenuto deve essere destinato solo a fini industriali o energetici e la misura è soggetta a scadenze precise e a controlli sistematici.

Misura eccezionale temporanea di distillazione di vino in caso di crisi per il settore vitivinicolo portoghese nella campagna 2024/2025.

Ambito di applicazione

Si applica al Portogallo e, in particolare, ai vini rossi a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP) prodotti nel territorio continentale portoghese. La misura riguarda i soggetti della filiera vitivinicola che possono presentare domanda o beneficiare del sostegno, tra cui aziende vitivinicole, organizzazioni di produttori, cantine cooperative, associazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali e distillatori. La disciplina ha applicazione temporanea e urgente, con sostegno finanziario dell’Unione utilizzabile solo per pagamenti effettuati entro il 30 aprile 2025; le notifiche principali vanno effettuate entro il 31 agosto 2024 e il 30 giugno 2025. Sono esclusi dall’uso dell’alcole ottenuto gli impieghi nell’industria alimentare e delle bevande; sono ammessi solo usi industriali e energetici.

Misura eccezionale temporanea di distillazione di vino in caso di crisi per il Portogallo

Il regolamento introduce una misura straordinaria e temporanea per contrastare la turbativa del mercato vitivinicolo in Portogallo nella campagna di commercializzazione 2024/2025. La Commissione interviene per assorbire parte delle eccedenze di vini rossi DOP/IGP, considerate particolarmente gravose per il mercato nazionale e potenzialmente idonee a generare effetti negativi anche in altri Stati membri. La base giuridica è rinvenuta nel regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare nell’articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 228, e la misura è adottata in urgenza.

Contesto e finalità della misura

I considerando evidenziano che, nonostante una precedente misura eccezionale adottata per la campagna 2023/2024, la situazione in Portogallo resta fragile a causa dell’aumento delle scorte di vini rossi DOP/IGP, della debolezza delle vendite interne e della flessione delle esportazioni. La Commissione ritiene che il ricorso alla distillazione di crisi sia necessario per liberare capacità di stoccaggio, evitare ulteriori ribassi di prezzo e prevenire il passaggio da una perturbazione di mercato a una crisi più grave e prolungata.

Sostegno finanziario e ammissibilità delle spese

L’articolo 1 assegna al Portogallo un sostegno dell’Unione di 15 milioni di EUR. Le spese sono ammissibili solo se i relativi pagamenti sono effettuati entro il 30 aprile 2025; oltre tale data non è previsto sostegno UE e, per espressa previsione, non si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127 sulla riduzione proporzionale dei pagamenti mensili tardivi. Il Portogallo può inoltre integrare il finanziamento europeo con pagamenti nazionali fino al 200% del sostegno UE.

Ambito materiale della distillazione di crisi

L’articolo 2 limita la misura ai vini rossi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta prodotti nel territorio continentale del Portogallo. I beneficiari possono essere imprese vitivinicole, organizzazioni di produttori, cantine cooperative, associazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali e distillatori. Il vino da distillare deve essere conforme ai requisiti di commercializzazione nell’Unione e ai relativi disciplinari di produzione.

Destinazione dell’alcole ottenuto

L’alcole ottenuto dalla distillazione può essere utilizzato solo per fini industriali, in particolare per la produzione di disinfettanti e farmaci, oppure per fini energetici. È escluso l’utilizzo nell’industria alimentare e delle bevande, così da evitare distorsioni della concorrenza e usi impropri del prodotto distillato.

Importi del sostegno, costi ammissibili e anticipi

Il Portogallo deve determinare l’importo del sostegno secondo criteri oggettivi e non discriminatori, a livello regionale o nazionale. L’importo non può superare l’80% del prezzo medio mensile più basso rilevato a livello di produzione nella campagna 2023/2024 per le categorie di vino ammissibili. Se i prezzi di mercato non sono disponibili, è ammessa una stima basata sui migliori dati disponibili da parte di un’autorità competente portoghese. Sono ammissibili solo i costi di fornitura del vino ai distillatori e della distillazione; l’IVA è esclusa. Il Portogallo può corrispondere anticipi fino all’80% del sostegno della singola operazione, a condizione che il beneficiario presti una garanzia bancaria o cauzione equivalente almeno pari all’anticipo, e che il saldo finale sia pagato entro il termine del 30 aprile 2025.

Procedure nazionali e criteri di priorità

Il regolamento demanda al Portogallo l’adozione delle regole procedurali per presentazione delle domande, selezione, termini, verifica dell’adeguatezza delle azioni proposte, notifica degli esiti, criteri di priorità, anticipi, cauzioni, monitoraggio e controllo delle operazioni. Eventuali criteri di priorità devono essere oggettivi e non discriminatori, e il Portogallo deve anche verificare l’ammissibilità dei vini e l’uso dell’alcole prodotto.

Notifiche alla Commissione e controlli

Entro il 31 agosto 2024 il Portogallo deve notificare alla Commissione le regioni interessate, gli importi di compensazione per regione e tipologia di vino, i volumi previsti da distillare e l’ammontare dei pagamenti nazionali. Entro il 30 giugno 2025 deve comunicare i quantitativi effettivamente ritirati dal mercato, i volumi di alcole ottenuti, il sostegno UE erogato e i pagamenti nazionali corrispondenti. Le notifiche devono avvenire secondo il regolamento delegato (UE) 2017/1183. Le autorità competenti degli Stati membri devono eseguire tutti i controlli necessari e, a seguito delle operazioni, sono previsti controlli in loco sistematici.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, pur essendo sostanzialmente destinato alla sola attuazione da parte del Portogallo.

Disposizioni principali

Sostegno finanziario UE e cofinanziamento nazionale

L’articolo 1 mette a disposizione del Portogallo un sostegno finanziario dell’Unione pari a 15 000 000 di EUR per la misura eccezionale di distillazione di vino in caso di crisi. Le spese sono ammissibili solo se i pagamenti sono effettuati entro il 30 aprile 2025. Il Portogallo può integrare il sostegno UE con pagamenti nazionali fino al 200% dell’importo dell’Unione.

Ambito della distillazione di crisi e beneficiari

L’articolo 2 autorizza il sostegno per la distillazione di vini rossi DOP o IGP prodotti nel territorio continentale del Portogallo. Possono beneficiare del sostegno aziende vitivinicole, organizzazioni di produttori di vino, cantine cooperative, associazioni di due o più produttori, organizzazioni interprofessionali e distillatori di prodotti vitivinicoli. Il vino deve essere commercializzabile nell’Unione e conforme ai pertinenti disciplinari di produzione.

Destinazione dell’alcole ottenuto e prevenzione delle distorsioni

L’alcole derivante dalla distillazione può essere impiegato esclusivamente per usi industriali, in particolare per la produzione di disinfettanti e farmaci, oppure per fini energetici. È escluso l’uso nell’industria alimentare e delle bevande, al fine di evitare distorsioni della concorrenza.

Costi ammissibili, importo del sostegno e anticipi

Sono ammissibili solo i costi di fornitura del vino ai distillatori e della relativa distillazione; l’IVA non è ammissibile. Il Portogallo fissa l’importo del sostegno con criteri oggettivi e non discriminatori, su base regionale o nazionale, senza superare l’80% del prezzo medio mensile più basso rilevato nella campagna 2023/2024 per le categorie di vino ammissibili. È possibile anticipare fino all’80% del sostegno per singola operazione, con garanzia bancaria o cauzione equivalente almeno pari all’anticipo.

Procedure nazionali, priorità e controlli operativi

Il Portogallo deve adottare norme procedurali per domande, selezione, termini, verifica dei requisiti, criteri di priorità, modalità di anticipo e cauzioni, monitoraggio e controllo delle operazioni, ammissibilità dei vini e uso dell’alcole prodotto. Eventuali criteri di priorità devono essere oggettivi e non discriminatori.

Obblighi di notifica alla Commissione

Entro il 31 agosto 2024 il Portogallo deve notificare alla Commissione le regioni di applicazione, gli importi di compensazione per regione e tipo di vino, i volumi attesi di distillazione e l’importo dei pagamenti nazionali. Entro il 30 giugno 2025 deve notificare i quantitativi ritirati dal mercato, i volumi di alcole ottenuti, il sostegno UE erogato e i pagamenti nazionali corrispondenti. Le notifiche seguono il regolamento delegato (UE) 2017/1183.

Controlli e verifiche

Le autorità competenti degli Stati membri devono effettuare tutti i controlli necessari per verificare l’ammissibilità dei vini e il rispetto delle condizioni applicabili. Dopo l’attuazione delle operazioni di distillazione in caso di crisi sono previsti controlli in loco sistematici.

Entrata in vigore e urgenza

Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È stato adottato con procedura d’urgenza ai sensi dell’articolo 228 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e si inserisce nel quadro dell’articolo 219, paragrafo 1, di tale regolamento.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatisettore vitivinicoloaiuti e finanziamenti uecontrolli e notifiche

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.