Cassazione Penale, Sentenza n. 03306/2026 del 27/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione del principio ne bis in idem (art. 4 Protocollo n. 7 CEDU) e dell'art. 649 c.p.p., nonché per vizio di motivazione. Il ricorrente ha sostenuto che la condanna per il delitto di cui all'art. 223, comma 2, n. 2 legge fall., ascritta per avere cagionato il dissesto della Societa Progetti Generali S.r.l. attraverso emissione di fatture per operazioni inesistenti negli anni 2007-2008, si sovrapporrebbe alla precedente condanna irrevocabile per emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000), configurando il divieto di doppio giudizio e di doppia punizione. Inoltre si è lamentata presunta incoerenza motivazionale laddove la Corte di merito ha escluso la recidiva pur riconoscendo che i fatti erano riconducibili al medesimo contesto storico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che il delitto di cui all'art. 223, comma 2, n. 2 legge fall. (causazione del fallimento per operazioni dolose) è compatibile con una precedente condanna per emissione di fatture per operazioni inesistenti, in quanto le due fattispecie differiscono sotto il profilo della triade condotta-nesso causale-evento: il reato tributario è un reato di condotta e di pericolo mentre la bancarotta fraudolenta impropria è un reato di evento richiedente il nesso causale con il dissesto (evento che qui si è verificato solo nel 2017). La Corte ha richiamato la giurisprudenza e la sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2016 circa l'interpretazione del ne bis in idem e ha ritenuto che, anche in concreto, non sussista identità del fatto. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; resta confermata la condanna di merito (pena rideterminata in tre anni di reclusione per il residuo reato).
Norme richiamate
art. 223, comma 2, n. 2 legge fallimentare
Il delitto è un reato di evento: integra la causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose. Richiede il nesso causale tra le operazioni dolose e l'evento fallimento e un profilo soggettivo con previsione della prevedibilita del dissesto; si distingue dalla fattispecie tributaria perché tutela un bene differente e richiede l'evento fallimentare.
art. 8 d.lgs. n. 74/2000
Regola il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti come reato tributario di condotta e di pericolo finalizzato all'evasione fiscale; si configura come reato autonomo rispetto al reato fallimentare quando manca l'identita storico-naturalistica dell'evento.
art. 4 Protocollo n. 7 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Principio del ne bis in idem: la preclusione di un nuovo giudizio opera solo se vi è identità del fatto intesa in senso storico-naturalistico, valutata secondo la triade condotta-nesso causale-evento; non è sufficiente la sola identità della condotta.
art. 649 cod. proc. pen.
Norma processuale invocata dal ricorrente nell'ambito della censura sul ne bis in idem; la Corte ha ritenuto che non sia stata violata in quanto non è stata dimostrata identità del fatto tale da impedire il nuovo giudizio.
Sentenza Corte Costituzionale n. 200/2016
Richiama il criterio interpretativo del ne bis in idem alla luce del Protocollo n. 7 CEDU: l'identità del fatto richiede corrispondenza storico-naturalistica e va valutata in concreto secondo la triade condotta-nesso causale-evento.
Massime di principio
- Per valutare il rispetto del principio ne bis in idem è necessario un confronto concreto delle fattispecie secondo la triade condotta-nesso causale-evento; non è sufficiente la mera identità della condotta.
- Un reato di condotta e pericolo (es. emissione di fatture inesistenti ai fini tributari) può coesistere con un successivo reato di evento (es. bancarotta per operazioni dolose) se il dissesto (evento) si verifica in un momento successivo e non è storicamente sovrapponibile al fatto già giudicato.
- La presenza di una precedente condanna per un reato tributario non preclude automaticamente un nuovo giudizio per bancarotta fraudolenta impropria: va accertato il nesso causale concreto tra le condotte e il dissesto e l'identità storico-naturalistica.
- L'esclusione della recidiva da parte del giudice di merito non equivale a un riconoscimento dell'identità del fatto ai fini del ne bis in idem; la misura della recidiva può basarsi su valutazioni diverse sulla pericolosità sociale e sul contesto cronologico.
- Gli ausili giurisprudenziali e le pronunce costituzionali (es. sent. n. 200/2016) sono vincolanti nel determinare il corretto metodo di confronto fra reati per il ne bis in idem: sempre valutazione concreta e integrale degli elementi fattuali.
- In ipotesi analoghe, l'istruttoria dovrebbe concentrarsi su prove che colleghino in modo diretto e preventivabile la condotta iniziale all'evento fallimento; senza tale collegamento concreto l'azione penale successiva può essere legittima.
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