Regolamento (UE) 2019/162
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/162 della Commissione, dell'1 febbraio2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione adegua il regime sanzionatorio UE nei confronti dell'Iraq aggiornando gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1210/2003. In attuazione della decisione del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 29 gennaio 2019, vengono cancellate otto voci dall'elenco dei soggetti interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 sulle restrizioni economiche e finanziarie nei confronti dell'Iraq, con soppressione di alcune voci dall'elenco dei soggetti sanzionati.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell'Unione europea e incide sul regime sanzionatorio previsto dal regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq. Riguarda, in particolare, gli enti, le entità, le persone fisiche e giuridiche e gli organismi inseriti negli allegati III e IV di tale regolamento, ossia i soggetti cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e, per l'allegato IV, anche il divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione. La modifica è limitata alla soppressione di specifiche voci elencate negli allegati richiamati, in seguito alla decisione del comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU del 29 gennaio 2019.
Modifica del regime sanzionatorio UE nei confronti dell'Iraq
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/162 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 1210/2003, che disciplina talune restrizioni economiche e finanziarie nei confronti dell'Iraq. L'intervento è circoscritto all'aggiornamento degli elenchi contenuti negli allegati III e IV, in coerenza con una decisione del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 29 gennaio 2019.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che l'allegato III elenca enti pubblici, entità giuridiche, agenzie, persone fisiche e giuridiche, organismi ed entità dell'ex governo iracheno ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq alla data del 22 maggio 2003. L'allegato IV riguarda invece persone fisiche e giuridiche, organismi o entità associati al regime dell'ex presidente Saddam Hussein, destinatari sia del congelamento dei fondi e delle risorse economiche sia del divieto di metterli a disposizione. La Commissione modifica tali elenchi per recepire la cancellazione di otto voci decisa in sede ONU.
Modifiche all'allegato III
L'articolo 1 prevede che l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 sia modificato come indicato nell'allegato I del regolamento di esecuzione. In concreto, l'allegato I sopprime le seguenti voci:
- 45. General Establishment for Hospitality Affairs
-
- General Establishment for Travel and Tourist Services
-
- National Computer Centre
-
- State Contracting Buildings Company, anche denominata State Company for Building Contracts
-
- State Enterprise for Rubber Industries
-
- State Organization for Buildings, con diversi alias indicati nel testo
-
- State Organization for Tourism
Modifiche all'allegato IV
L'articolo 2 dispone la modifica dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 secondo l'allegato II del regolamento. L'allegato II sopprime la voce 94, relativa ad Al-Huda State Company for Religious Tourism, con i relativi alias indicati nel testo. Per tale soggetto cessano quindi gli effetti del congelamento dei fondi e delle risorse economiche e del divieto di messa a disposizione previsti dal regolamento quadro.
Entrata in vigore e portata applicativa
Ai sensi dell'articolo 3, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale. Per gli operatori, l'effetto pratico consiste nell'aggiornamento immediato delle liste sanzionatorie UE da utilizzare nei controlli di compliance e nelle verifiche su controparti irachene o collegate al precedente regime iracheno.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato III
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 secondo quanto indicato nell'allegato I del regolamento di esecuzione. L'allegato I sopprime sette voci relative a enti e organismi dell'ex governo iracheno soggetti al congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq al 22 maggio 2003.
Aggiornamento dell'allegato IV
L'articolo 2 dispone la modifica dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 secondo quanto indicato nell'allegato II del regolamento di esecuzione. L'allegato II sopprime una voce relativa a una società statale collegata al turismo religioso, precedentemente soggetta al congelamento dei fondi e delle risorse economiche e al divieto di messa a disposizione di fondi o risorse economiche.
Base decisionale ONU
Nei considerando si richiama la decisione del 29 gennaio 2019 del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha cancellato otto voci dall'elenco dei soggetti colpiti dalle misure di congelamento. La modifica del regolamento UE serve quindi ad allineare la disciplina europea all'aggiornamento dell'elenco sanzionatorio internazionale.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L'articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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