Regolamento (UE) 2019/819
Regolamento delegato (UE) 2019/819 della Commissione, del 1° febbraio 2019, che integra il regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conflitti di interesse, la misurazione dell'impatto sociale e le informazioni agli investitori in materia di fondi europei per l'imprenditoria sociale (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato completa il quadro dei fondi europei per l’imprenditoria sociale fissando standard minimi su conflitti di interesse, voto in assemblea, misurazione dell’impatto sociale e contenuto delle informazioni precontrattuali. Impone ai gestori politiche scritte, procedure di prevenzione e gestione dei conflitti e obblighi di aggiornamento e disclosure verso gli investitori. Definisce inoltre i contenuti minimi delle informazioni su strategia di investimento, impatto sociale, attività non ammissibili e servizi di sostegno. La disciplina si applica dall’11 dicembre 2019.
Regole integrative sui conflitti di interesse, sulla misurazione dell’impatto sociale e sulle informazioni precontrattuali agli investitori per i fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF).
Ambito di applicazione
Si applica ai gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale disciplinati dal regolamento (UE) n. 346/2013, con riferimento alla gestione dei conflitti di interesse, alle modalità di misurazione dell’impatto sociale positivo delle imprese di portafoglio ammissibili e alle informazioni da fornire agli investitori. L’ambito è quello dei fondi europei per l’imprenditoria sociale e delle imprese di portafoglio in cui tali fondi investono; il regolamento richiama anche, per alcuni profili, organismi di investimento collettivo e OICVM solo come termine di confronto o soggetti collegati ai conflitti di interesse. Si applica in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE; entra in applicazione dall’11 dicembre 2019.
Regolamento delegato (UE) 2019/819 della Commissione
Il regolamento integra il regolamento (UE) n. 346/2013 sui fondi europei per l’imprenditoria sociale, precisando standard operativi e informativi in materia di conflitti di interesse, esercizio dei diritti di voto, misurazione dell’impatto sociale e contenuto delle informazioni precontrattuali. La finalità, richiamata dai considerando, è assicurare un livello armonizzato di tutela degli investitori e un approccio coerente nella gestione dei fondi EuSEF, evitando al contempo oneri amministrativi sproporzionati.
Ambito soggettivo e finalità
Le disposizioni riguardano i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e, indirettamente, le imprese di portafoglio ammissibili e gli investitori dei fondi. Il regolamento si concentra su presidi di governance e trasparenza, con particolare attenzione alla prevenzione dei conflitti di interesse e alla misurazione dell’impatto sociale positivo delle imprese finanziate.
Conflitti di interesse: definizione e policy interna
L’articolo 1 individua un elenco ampio di situazioni che qualificano come conflitti di interesse. Rientrano, tra l’altro, i casi in cui il gestore o soggetti ad esso collegati possano trarre un vantaggio economico o subire un pregiudizio a danno del fondo o dei suoi investitori, abbiano interessi divergenti nel servizio o nell’operazione, ricevano remunerazioni o utilità non monetarie, oppure abbiano incentivi a favorire un investitore o un gruppo di investitori rispetto ad altri.
Ai sensi dell’articolo 2, il gestore deve adottare una politica sui conflitti di interesse:
- redatta per iscritto;
- adeguata alle dimensioni e alla struttura organizzativa;
- calibrata su natura, portata e complessità dell’attività;
- idonea a individuare le circostanze di potenziale conflitto e le misure/procedure da seguire in modo continuativo.
Misure minime di prevenzione, gestione e monitoraggio
L’articolo 3 elenca alcuni presidi minimi che la policy deve includere. In particolare:
- divieto di scambio di informazioni quando tale scambio possa generare o favorire conflitti;
- separazione della sorveglianza delle persone o soggetti i cui interessi possano entrare in conflitto;
- separazione o disallineamento dei sistemi di remunerazione quando possano sorgere conflitti tra attività diverse;
- misure per impedire influenze indebite sulla gestione del fondo;
- misure di controllo o interdizione del coinvolgimento in attività potenzialmente confliggenti.
Se tali misure non bastano a prevenire con ragionevole certezza il rischio di pregiudizio, l’articolo 4 impone al gestore di informare prontamente l’alta dirigenza o altro organo interno competente e di adottare decisioni o azioni coerenti con l’interesse superiore del fondo o dei suoi investitori.
Esercizio dei diritti di voto
L’articolo 5 disciplina le strategie di voto. I gestori devono adottare strategie scritte, adeguate ed efficaci, per stabilire quando e come esercitare i diritti di voto detenuti nel portafoglio del fondo a beneficio del fondo stesso e dei suoi investitori. Le strategie devono almeno prevedere:
- monitoraggio delle operazioni sul capitale;
- esercizio del voto in coerenza con obiettivi e politica di investimento;
- prevenzione e gestione dei conflitti di interesse connessi al voto.
Su richiesta degli investitori, il gestore deve fornire una sintesi delle strategie e informazioni dettagliate sulle azioni adottate in conformità ad esse.
Comunicazione ai investitori
L’articolo 6 impone la comunicazione delle informazioni sui conflitti di interesse su supporto durevole e il loro costante aggiornamento. È ammesso l’uso di un sito web, senza invio individuale, solo se ricorrono tre condizioni cumulative:
- gli investitori sono stati informati dell’indirizzo del sito e della pagina interessata;
- hanno acconsentito a ricevere le informazioni via web;
- le informazioni restano costantemente accessibili per tutto il tempo in cui gli investitori possano ragionevolmente averne bisogno.
Misurazione dell’impatto sociale positivo
L’articolo 7 specifica il contenuto minimo delle procedure di misurazione dell’impatto sociale positivo. Tali procedure devono comprendere:
- valutazione delle risorse impiegate dalle imprese di portafoglio ammissibili;
- valutazione dei prodotti e servizi forniti;
- valutazione dei risultati attribuibili alle loro attività.
Non sono imputabili i risultati che si sarebbero comunque verificati o quelli attribuibili a terzi. Le prove poste a base delle valutazioni devono essere sottoposte a revisione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 346/2013.
Informazioni precontrattuali: strategia di investimento e impatto
Gli articoli da 8 a 12 dettagliano il contenuto delle informazioni da fornire agli investitori ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 346/2013.
Per la strategia e gli obiettivi di investimento (articolo 8), devono essere indicati almeno:
- settori sociali interessati;
- area geografica di operatività;
- forme giuridiche delle imprese di portafoglio;
- ripartizione dettagliata degli utili.
Se il fondo investe in un altro fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, vanno fornite anche informazioni sul profilo di investimento dell’altro fondo e sui dati già resi disponibili. Occorre inoltre specificare il tipo di attività, le tecniche di investimento impiegate e le eventuali restrizioni settoriali, geografiche o quantitative.
Per l’impatto sociale positivo (articolo 9), devono essere indicati i prodotti e servizi specifici che le imprese di portafoglio devono fornire. Se sono presentate proiezioni di impatto, devono essere esplicitate le ipotesi sottostanti; se sono richiamati risultati precedenti, va inclusa la relazione annuale più recente o una sintesi delle informazioni pertinenti.
Per le metodologie di misurazione (articolo 10), le informazioni devono chiarire se il gestore utilizza metodologie interne o generalmente accettate e descrivere le principali caratteristiche, inclusi criteri di selezione e indicatori rilevanti.
Per le attività non ammissibili (articolo 11), occorre descrivere tecniche e restrizioni di investimento, settori e aree geografiche delle imprese non ammissibili e criteri di selezione delle attività.
Per i servizi di sostegno alle imprese (articolo 12), bisogna descrivere i tipi di servizi e altre attività di supporto, precisando se sono forniti da terzi.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dall’11 dicembre 2019. Essendo un regolamento delegato, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Tipi di conflitti di interesse
L’articolo 1 individua, ai fini dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 346/2013, una serie di situazioni tipiche di conflitto di interesse che coinvolgono il gestore, la persona che ne svolge effettivamente l’attività, i dipendenti e i soggetti che controllano o sono controllati dal gestore, da altri fondi qualificati o da altri organismi di investimento collettivo. Tra i casi rientrano il vantaggio o la perdita finanziaria a danno del fondo o dei suoi investitori, interessi divergenti nel servizio o nell’operazione, incentivi a favorire un investitore o un gruppo di investitori, l’esecuzione delle stesse attività per più soggetti, il pagamento o ricevimento di compensi o utilità non monetarie e l’influenza sullo sviluppo dell’impresa di portafoglio a scapito del fondo.
Politica scritta sui conflitti di interesse
L’articolo 2 impone al gestore di stabilire, applicare e mantenere una politica sui conflitti di interesse per iscritto, adeguata alle dimensioni e alla struttura organizzativa, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dell’attività. La politica deve individuare le circostanze idonee a generare conflitti e descrivere in modo continuativo le misure e le procedure da seguire.
Misure minime di prevenzione, gestione e monitoraggio
L’articolo 3 elenca i presidi minimi: divieto di scambio di informazioni quando possa favorire conflitti; separazione della sorveglianza tra soggetti i cui interessi possano entrare in conflitto; disallineamento della remunerazione tra attività differenti quando ciò possa generare conflitti; misure per impedire influenze indebite sulla gestione del fondo; controlli o divieti sul coinvolgimento in attività suscettibili di provocare conflitti.
Gestione delle conseguenze dei conflitti
L’articolo 4 prevede che, se le misure ordinarie non bastano a prevenire con ragionevole certezza il pregiudizio per il fondo o i suoi investitori, il gestore informi prontamente l’alta dirigenza o l’organo interno competente e adotti decisioni o azioni per operare nell’interesse superiore del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale o dei suoi investitori.
Strategie per l’esercizio dei diritti di voto
L’articolo 5 richiede strategie scritte, adeguate ed efficaci, per determinare quando e come esercitare i diritti di voto detenuti nel portafoglio, nell’interesse sia del fondo sia degli investitori. Le strategie devono includere il monitoraggio delle operazioni sul capitale, la coerenza del voto con obiettivi e politica di investimento e la prevenzione/gestione dei conflitti derivanti dall’esercizio del voto. Su richiesta, il gestore deve fornire una sintesi delle strategie e delle azioni adottate.
Comunicazione dei conflitti di interesse
L’articolo 6 impone di fornire le informazioni previste dall’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 346/2013 su supporto durevole, mantenendole aggiornate. La comunicazione può avvenire tramite sito web senza invio individuale, ma solo se gli investitori sono informati dell’indirizzo e della pagina, hanno acconsentito all’uso del sito e le informazioni restano costantemente accessibili per il periodo in cui gli investitori possono ragionevolmente averne bisogno.
Misurazione dell’impatto sociale positivo
L’articolo 7 specifica che le procedure di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 346/2013 devono comprendere almeno la valutazione delle risorse impiegate dalle imprese di portafoglio ammissibili, dei prodotti e servizi offerti e dei risultati imputabili alle loro attività. Sono esclusi i risultati che si sarebbero comunque verificati e quelli imputabili a terzi. Le prove a sostegno delle valutazioni devono essere sottoposte a revisione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 346/2013.
Contenuto delle informazioni su strategia e obiettivi di investimento
L’articolo 8 dettaglia le informazioni precontrattuali ex articolo 14, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 346/2013: settori sociali, area geografica, forme giuridiche delle imprese di portafoglio e ripartizione dettagliata degli utili. Se il fondo investe in un altro fondo qualificato, vanno indicati anche il profilo di investimento dell’altro fondo e le informazioni già fornite ai sensi del paragrafo 1. Sono inoltre richiesti dati sul tipo di attività, sulle tecniche di investimento adottate e sulle eventuali restrizioni settoriali, geografiche o quantitative.
Informazioni sull’impatto sociale positivo
L’articolo 9 impone di indicare i prodotti e servizi specifici che le imprese di portafoglio ammissibili devono fornire. Se si presentano proiezioni di impatto sociale positivo, occorre descriverne le ipotesi; se si richiamano risultati passati, occorre allegare la relazione annuale più recente o una sintesi delle informazioni pertinenti contenute nella relazione annuale di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 346/2013.
Metodologie di misurazione dell’impatto
L’articolo 10 richiede che le informazioni ex articolo 14, paragrafo 1, lettera e), indichino se l’impatto sociale è misurato con metodologie interne o generalmente accettate e descrivano le caratteristiche principali delle metodologie, compresi criteri di selezione e indicatori rilevanti.
Attività non ammissibili e criteri di selezione
L’articolo 11 richiede una descrizione delle tecniche di investimento e restrizioni applicabili, dei settori di attività delle imprese di portafoglio non ammissibili, dell’area geografica in cui operano e dei criteri per selezionare i tipi di attività. Tali informazioni servono a consentire agli investitori di verificare la coerenza della politica di investimento anche rispetto alle esclusioni.
Servizi di sostegno alle imprese
L’articolo 12 stabilisce che le informazioni ex articolo 14, paragrafo 1, lettera l), devono descrivere i tipi di servizi di sostegno alle imprese e altre attività di sostegno, nonché indicare se tali servizi sono forniti da terzi.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 13 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dall’11 dicembre 2019. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 1 feb 2019Regolamento (UE) 2019/162
- Regolamento · 1 feb 2019Regolamento (UE) 2019/218
- Regolamento · 31 gen 2019Regolamento (UE) 2019/158
- Regolamento · 31 gen 2019Regolamento (UE) 2019/159
- Regolamento · 31 gen 2019Regolamento (UE) 2019/168
- Regolamento · 31 gen 2019Regolamento (UE) 2019/219
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →