L.R. Umbria 8/2020
Ulteriori modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 (Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Umbria n. 8/2020 modifica l’art. 16 della l.r. 30/2005 prorogando al 31 dicembre 2023 un termine e spostando al bilancio di previsione 2021, comunque entro il 30 giugno 2021, un ulteriore termine applicativo. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BUR.
Proroga di termini per il personale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia
Proroga di termini nella disciplina dei servizi socio-educativi per la prima infanzia
La legge regionale dell’Umbria n. 8 del 10 settembre 2020 interviene in modo puntuale sulla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30, relativa al sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. La modifica riguarda esclusivamente la proroga di termini già previsti nell’articolo 16 della disciplina vigente.
Oggetto delle modifiche
Il provvedimento non ridisegna l’assetto del sistema dei servizi, né introduce nuove misure organizzative o finanziarie autonome. Si limita a sostituire due scadenze contenute nell’articolo 16 della l.r. 30/2005, con effetto solo nell’ambito della Regione Umbria.
Nuova scadenza al 31 dicembre 2023
Per il comma 7-ter dell’articolo 16, il termine originario “al 31 agosto 2020” viene sostituito con “al 31 dicembre 2023”. Ne consegue che la disciplina richiamata da quel comma continua ad applicarsi fino a tale data.
Aggiornamento del termine collegato al bilancio di previsione
Per il comma 7-quater dell’articolo 16, il riferimento temporale viene spostato da:
- “dall’approvazione del bilancio di previsione per il 2018 e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018”
a:
- “dall’approvazione del bilancio di previsione per il 2021 e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2021”.
La modifica aggiorna quindi la finestra temporale entro cui opera la disposizione richiamata, collegandola al bilancio di previsione 2021.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
Valutazione di attualità
Pur trattandosi di una norma ormai datata, il suo contenuto è legato a termini specifici già scaduti o riferiti a un contesto temporale definito; perciò, sotto il profilo operativo, risulta sostanzialmente superata e di scarso interesse applicativo attuale.
Testo integrale
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