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Legge

L.R. Umbria 10/2020

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28 (Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 ).

Normativa regionaleL.R. Umbria 10/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Umbria 28/2012 sulle spese di esercizio del mandato: abroga una previsione dell’art. 13, introduce le trattenute sull’indennità di carica in caso di assenze ingiustificate e rinvia al Regolamento interno dell’Assemblea per importo e giustificazioni. Le nuove regole si applicano dalla data di efficacia delle norme regolamentari attuative.

Spese di esercizio del mandato e trattenute per assenze dei consiglieri regionali

Spese di esercizio del mandato e trattenute per assenze nell’Assemblea legislativa umbra

La legge regionale Umbria 4 novembre 2020, n. 10 interviene sulla l.r. 27 dicembre 2012, n. 28, modificando la disciplina delle spese di esercizio del mandato dei componenti dell’Assemblea legislativa e introducendo una specifica trattenuta sull’indennità di carica in caso di assenze non giustificate.

Modifiche alla disciplina previgente

La rubrica dell’articolo 13 della l.r. 28/2012 viene sostituita con la formula “Spese di esercizio del mandato”, in modo da rendere più chiaro l’oggetto della disposizione. Inoltre, il comma 4 dell’articolo 13 è espressamente abrogato.

Partecipazione ai lavori e trattenute per assenza

Dopo l’articolo 13 della l.r. 28/2012 è inserito l’articolo 13-bis, che disciplina la partecipazione ai lavori dell’Assemblea e le conseguenze economiche delle assenze ingiustificate.

La norma prevede che sull’indennità di carica sia applicata una trattenuta in misura fissa per ogni assenza ingiustificata alle sedute di:

  • Assemblea legislativa;
  • Ufficio di Presidenza dell’Assemblea;
  • Commissioni consiliari permanenti, speciali e di inchiesta;
  • Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari;
  • ogni altro organismo formalmente costituito e interno all’Assemblea legislativa.

Regolamento interno e determinazione delle cause giustificative

L’importo della trattenuta e le cause di assenza giustificata non sono fissati direttamente dalla legge, ma sono demandati al Regolamento interno dell’Assemblea legislativa. La disciplina sostanziale della trattenuta resta quindi incompleta fino all’adozione delle corrispondenti norme regolamentari attuative.

Decorrenza ed efficacia

Le disposizioni introdotte o modificate dagli articoli 1 e 2 non operano immediatamente in via autonoma, ma trovano applicazione dalla data di entrata in vigore delle norme del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa previste dal comma 2 dell’articolo 13-bis. Da quella stessa data cessano di applicarsi le disposizioni contenute nelle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza adottate sulla base del previgente comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 28/2012.

Rilievo pratico

L’atto ha carattere attuativo e integrativo rispetto alla disciplina regionale già esistente, ma per la sua concreta operatività rinvia al Regolamento interno dell’Assemblea legislativa. In assenza di tale disciplina regolamentare, la nuova trattenuta non è ancora pienamente determinata nei suoi aspetti applicativi.

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