Cassazione Penale, Sentenza n. 22084/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Bianchi impugnava la sentenza del Tribunale di Firenze che lo aveva condannato per gestione/trasporto illecito di rifiuti speciali non pericolosi (CER 170107) in concorso con altro soggetto, per aver effettuato 15 viaggi trasportando complessivi 16.019 kg di rifiuti senza iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (art. 212 co.5 e 8 d.lgs.152/06). L'appello denunciava: 1) errori nella valutazione probatoria e nella valutazione dei "blocchettari"/formulari ritrovati sul veicolo; 2) omessa applicazione dell'art.131‑bis c.p. (esclusione di punibilità per tenuità); 3) diniego delle attenuanti generiche; 4) mancata adeguata parametrizzazione della pena pecuniaria alla situazione economica del ricorrente (reddito di pensione di €7.020 annui). Chiedeva assoluzione, revoca della confisca o, in subordine, attenuanti e riduzione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non ammessi in sede di legittimità o manifestamente infondati. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale puntuale e priva di vizi logico‑giuridici, ha escluso la rilevanza delle censure sulla valutazione dei formulari e delle deposizioni, ha ritenuto corretta la valutazione negativa circa la tenuità del fatto (art.131‑bis c.p.) e legittima la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente la condanna di primo grado (ammenda di €4.500, spese processuali e confisca dell'autocarro targato BT00430) resta impregiudicata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali in Cassazione e, ex art.1 comma 64 L. n.103/2017, a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Attribuita la concorso morale/materiale nel reato principale, usata per ricondurre l'azione imputata al concorso con altro soggetto
art. 256 comma 1 lett. a) d.lgs. 152/06
Contestato il reato di gestione illecita di rifiuti per trasporto/attività svolta senza le necessarie autorizzazioni o iscrizioni; la Corte ha ritenuto provata l'illecita gestione/trasporto di note quantità di rifiuti
art. 212 comma 5 e 8 d.lgs. 152/06
Richiamata come norma che impone l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per chi svolge attività di gestione/trasporto; la mancanza di iscrizione è elemento costitutivo dell'illecito contestato
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato dall'appellante in relazione a vizi procedurali o di istruttoria; la Corte di legittimità ha ritenuto le doglianze non specifiche e non idonee a mostrare vizio di motivazione
art. 131‑bis cod. pen.
Norma sulla esclusione di punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha confermato che il Tribunale ha valutato correttamente la particolare offensività della condotta e che il ricorso non ha specificamente confutato tali argomentazioni
art. 133 cod. pen.
Richiamato nei criteri di determinazione della pena (tenuità dell'offesa e criteri valutativi), la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la determinazione sanzionatoria
art. 133‑bis cod. pen.
Invocato dall'appellante in relazione alla parametrizzazione della pena pecuniaria; la Corte ha ritenuto la contestazione generica e non idonea a dimostrare vizio nella determinazione della pena, che risultava comunque prossima ai minimi edittali
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato in riferimento alla facoltà di aumentare la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte, esercitando la potestà prevista dall'art.1 co.64 L. n.103/2017, ha disposto il versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende
art. 1, comma 64, L. n.103/2017
Autorizza l'aumento della sanzione (versamento alla Cassa delle ammende) in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per infliggere €3.000 al ricorrente
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in merito ai criteri per l'inflizione della sanzione pecuniaria aggiuntiva; la Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso non fosse stato proposto con colpa rilevabile nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- La Corte di cassazione sindaca la motivazione del giudice di merito secondo parametri di coerenza logico‑giuridica e non rivede i fatti o la valutazione probatoria: censure generiche sulla valutazione delle prove sono spesso inammissibili o destinate al rigetto
- Documenti trovati a bordo del veicolo (blocchettari/formulari) costituiscono un elemento probatorio rilevante per collegare il trasporto al conducente/proprietario, salvo prova specifica che ne dimostri falsità o estraneità
- Per ottenere l'applicazione dell'art.131‑bis c.p. (tenuità), è necessario mostrare, con argomentazioni e dati riferiti alla vicenda, la scarsa offensività e l'assenza di pericolosità sociale della condotta: la mera affermazione della limitatezza non è sufficiente
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede motivazione specifica e non può basarsi su censure generiche; il giudice valuta la gravità e la pericolosità dell'azione anche rispetto alla quantità di rifiuti e alla posizione dell'agente
- La situazione economica del condannato può influire sulla determinazione della pena pecuniaria, ma occorre documentazione probatoria adeguata; il Tribunale può comunque fissare sanzioni prossime ai minimi se ritenuto congruo
- La proposizione di ricorsi alla Corte di cassazione deve essere attentamente valutata: motivi vaghi o manifestamente infondati possono determinare l'inammissibilità e l'applicazione di sanzioni e condanne per spese, inclusi versamenti alla Cassa delle ammende
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