Cassazione Penale, Sentenza n. 17524/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona che, inaudita altera parte, aveva dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti degli imputati per i reati previsti dagli artt. 44, 93-95 DPR 380/2001 e art. 181 d.lgs. 42/2004. Il Procuratore generale ha dedotto: (1) violazione di legge per omessa instaurazione del contraddittorio e per l'illegittimità di una pronuncia di proscioglimento de plano in appello ex art. 129 c.p.p.; (2) errata applicazione della disciplina della prescrizione, sostenendo che per i fatti commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 va applicata la "riforma Orlando" (legge n.103/2017) e che la Corte territoriale non ha correttamente valutato la natura permanente di alcune fattispecie, con conseguente errato computo della prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato su entrambi i motivi. Ha statuito che non è consentita in appello una pronuncia di proscioglimento per prescrizione resa de plano senza contraddittorio (violazione art.129 c.p.p.) e che per i reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 si applica la disciplina introdotta dalla legge n.103/2017 (c.d. riforma Orlando). Ha inoltre confermato la qualificazione "permanente" delle contravvenzioni previste dagli artt. 93-95 DPR 380/2001 e fornito indicazioni sulla natura permanente del reato previsto dall'art.181 d.lgs. 42/2004 a seconda della modalità di commissione. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Ancona per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Non è ammessa in appello la dichiarazione di proscioglimento per prescrizione resa de plano senza aver instaurato il contraddittorio; la pronuncia ex art.129 richiede il rispetto del contraddittorio
art. 159 cod. pen.
Rilevante per il calcolo della sospensione del decorso della prescrizione; il criterio della legge più favorevole deve confrontare le diverse discipline temporali
art. 2 cod. pen.
Principio della legge penale più favorevole applicato al confronto tra le diverse riforme della prescrizione
legge 23 giugno 2017, n. 103 ("riforma Orlando")
Per i reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 si applica la disciplina della prescrizione introdotta da questa legge
legge 27 settembre 2021, n. 134 (modifiche successive)
Per i reati commessi a partire dal 1/1/2020 trova applicazione la disciplina di questa legge; rilevo nel confronto delle discipline
D.P.R. 380/2001
Le contravvenzioni previste dagli artt. 93-95 sono considerate dalla giurisprudenza di legittimità di natura permanente, con conseguenze sul decorso della prescrizione
d.lgs. 42/2004
Il reato può avere natura permanente se realizzato tramite lavori che modificano la destinazione d'uso o se la condotta si protrae nel tempo; la prescrizione decorre dall'esaurimento della condotta o dall'interruzione definitiva
Massime di principio
- In sede d'appello non è ammesso dichiarare la prescrizione de plano senza aver garantito il contraddittorio: il giudice deve consentire alle parti di partecipare prima di pronunciare il non doversi procedere per prescrizione.
- Per fatti commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 va applicata la disciplina della prescrizione prevista dalla legge n.103/2017 (riforma Orlando); per i fatti dal 1/1/2020 si applica la legge n.134/2021. Occorre sempre verificare la legge temporalmente più favorevole ai sensi dell'art.2 c.4 c.p.
- Quando si valuta la prescrizione per reati edilizi o paesaggistici, accertare la natura della fattispecie (istantanea vs permanente): le fattispecie permanenti interrompono o fanno decorrere la prescrizione in base al momento di cessazione definitiva della condotta o del completamento dei lavori.
- Se la condotta criminosa si interrompe e poi riprende (lavori edilizi o attività continuativa), il termine di prescrizione decorre dalla cessazione definitiva dell'attività; le riprese possono interrompere il computo.
- Il Procuratore (anche generale) ha interesse ad impugnare sentenze che dichiarano la prescrizione quando vi sono profili di diritto che incidono su interessi pubblici e sulla necessità di uniformità di interpretazione: le autorità pubbliche possono chiedere pronunce nomofilattiche.
- In caso di annullamento per vizi procedurali relativi al contraddittorio o per errata applicazione della disciplina della prescrizione, la Corte può disporre l'annullamento e la rimessione degli atti alla corte territoriale per il proseguimento del processo.
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