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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-185/19

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 24 settembre 2019. — KE contro LF. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Arbitral de pe lângă Asociaţia de arbitraj de pe lângă Baroul Cluj. — Rinvio pregiudiziale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Precedente giuridico – Tribunale arbitrale – Irricevibilità e incompetenza manifeste della Corte – Articoli 53, paragrafo 2, e 94 del regolamento di procedura della Corte. — Causa C-185/19

Giurisprudenza europea62019CO0185

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto il rinvio pregiudiziale di un tribunale arbitrale rumeno in una lite tra due avvocati relativa a commenti pubblicati su Facebook. Ha ritenuto la domanda manifestamente irricevibile perché il giudice del rinvio non aveva dimostrato di avere natura di "giurisdizione" ai sensi dell'articolo 267 TFUE e non aveva chiarito le ragioni dell'obbligatorietà del ricorso all'arbitrato. In ogni caso, la controversia non rientrava nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, sicché la Corte era manifestamente incompetente a interpretare la Carta invocata.

Rinvio pregiudiziale proposto da un tribunale arbitrale rumeno dichiarato manifestamente irricevibile e, in ogni caso, ritenuto estraneo alla competenza della Corte per mancanza di elementi sull'applicabilità del diritto UE.

La questione giuridica

Il giudice del rinvio chiedeva se l'articolo 6, paragrafo 1, TUE e gli articoli 20 e 47 della Carta impongano a un giudice nazionale rumeno, da un lato, di rispondere specificamente a tutte le domande e difese delle parti e, dall'altro, di rispettare il carattere vincolante di un precedente giurisprudenziale definitivo, salvo motivare diversamente in base a una più conforme applicazione della legge.

Principio di diritto

La Corte dichiara irricevibile un rinvio pregiudiziale quando il giudice remittente non fornisce elementi idonei a dimostrare di essere una "giurisdizione" ai sensi dell'articolo 267 TFUE; inoltre, se la controversia tra privati non presenta alcun elemento concreto di attuazione del diritto dell'Unione, la Carta non è applicabile ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, e la Corte è comunque manifestamente incompetente a pronunciarsi.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 6, paragrafo 1, TUE
  • Articoli 20 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte

Rinvio pregiudiziale di un tribunale arbitrale rumeno su Carta e precedente giurisprudenziale

La pronuncia riguarda una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Arbitral de pe lângă Asociația de arbitraj de pe lângă Baroul Cluj, in una controversia tra due avvocati rumeni. Il tema sostanziale del procedimento principale riguardava la liceità di commenti pubblicati da un avvocato sulla propria pagina Facebook in relazione a un articolo scientifico pubblicato da un altro avvocato.

Fatti e procedimento principale

KE, autore di un articolo pubblicato sul giornale dell'ordine/associazione professionale del foro di Cluj, ha agito contro LF, caporedattore del giornale, sostenendo che alcuni commenti critici successivamente pubblicati da LF sulla sua pagina Facebook fossero illeciti. KE chiedeva al tribunale arbitrale:

  • di dichiarare l'illiceità della pubblicazione del 7 gennaio 2019;
  • di ordinare a LF, ai sensi dell'articolo 253, paragrafo 3, lettere a) e b), del codice civile rumeno, di pubblicare il lodo sulla propria pagina Facebook e di mantenerlo pubblicato per un periodo almeno pari a quello della pubblicazione asseritamente illecita.

Questione pregiudiziale

Il giudice arbitrale chiedeva in sostanza se l'articolo 6, paragrafo 1, TUE e gli articoli 20 e 47 della Carta impongano al giudice nazionale rumeno:

  • di rispondere a tutte le domande e ai mezzi difensivi delle parti in modo effettivo e specifico, specie rispetto ai motivi decisivi;
  • di rispettare il carattere vincolante di un precedente giurisprudenziale definitivo, salvo discostarsene con motivazione fondata su un'applicazione più conforme alla lettera della legge.

Normativa richiamata dalla Corte

La Corte richiama innanzitutto le disposizioni processuali interne e dell'Unione rilevanti per il vaglio preliminare della domanda:

  • l'articolo 267 TFUE;
  • l'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, che consente di statuire con ordinanza motivata quando il rinvio è manifestamente irricevibile o la Corte è manifestamente incompetente;
  • l'articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura, relativo ai requisiti della domanda di pronuncia pregiudiziale;
  • l'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, che circoscrive l'applicabilità della Carta ai casi di attuazione del diritto dell'Unione. Sono inoltre menzionati l'articolo 6, paragrafo 1, TUE e gli articoli 20 e 47 della Carta.

Ragionamento della Corte: irricevibilità manifesta

La Corte osserva che la domanda non consente di verificare la ricevibilità alla luce della condizione preliminare secondo cui il rinvio deve provenire da una "giurisdizione" ai sensi dell'articolo 267 TFUE. Il tribunale arbitrale non fornisce alcun elemento atto a dimostrare tale qualità. In particolare, non risulta che la normativa nazionale imponga il ricorso a tale tribunale come unico mezzo di soluzione della controversia, né che escluda il ricorso ai giudici ordinari. Di conseguenza, il giudice del rinvio avrebbe dovuto spiegare perché, nel caso concreto, l'adizione dell'arbitrato fosse obbligatoria; inoltre, non venivano neppure richiamate le disposizioni del codice di procedura civile rumeno sull'arbitrato istituzionalizzato. Per questa ragione, la domanda è stata considerata manifestamente irricevibile ai sensi dell'articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura.

Ragionamento della Corte: manifesta incompetenza

La Corte aggiunge che, anche a voler ritenere ricevibile la domanda, non emerge alcun elemento concreto che colleghi la controversia all'interpretazione o applicazione di una norma del diritto dell'Unione diversa dalla Carta. La lite concerne infatti due privati e una domanda di constatazione dell'illiceità di una pubblicazione su Facebook; il tribunale arbitrale intendeva utilizzare l'articolo 6, paragrafo 1, TUE e gli articoli 20 e 47 della Carta per valutare obblighi procedurali interni. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, quest'ultima si applica agli Stati membri solo quando essi attuano il diritto dell'Unione. Poiché la controversia non rientra in una situazione disciplinata dal diritto dell'Unione, la Carta non è applicabile e la Corte è manifestamente incompetente a pronunciarsi. La Corte richiama a sostegno la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza Åkerberg Fransson e l'ordinanza Boudjellal, sulla portata dell'applicazione dei diritti fondamentali dell'Unione.

Dispositivo

La Corte conclude che la domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile e che, in ogni caso, essa è manifestamente incompetente a conoscere della domanda. Le spese restano rimesse al giudice nazionale, trattandosi di un incidente sollevato dinanzi a quest'ultimo.

Principio desumibile dalla pronuncia

Un rinvio pregiudiziale è irricevibile quando il giudice remittente non dimostra in modo sufficiente di essere una "giurisdizione" ai sensi dell'articolo 267 TFUE; inoltre, la Corte non può essere investita dell'interpretazione della Carta in una controversia tra privati che non presenti alcun elemento di attuazione del diritto dell'Unione, poiché in tal caso manca la propria competenza materiale.

Come è indicizzato

Materierinvio pregiudizialecompetenza della corte di giustiziaricevibilità del rinviotutela giurisdizionale effettivaarbitrato

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