Regolamento (UE) 2026/166
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/166 della Commissione, del 21 gennaio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 per quanto riguarda la pianificazione e la rendicontazione degli output nell’ambito degli indicatori di output e la doppia contabilizzazione dei valori nell’ambito degli indicatori di risultato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro tecnico di calcolo degli indicatori della PAC dopo la soppressione della verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione. Le modifiche riguardano soprattutto la rendicontazione degli output e dei risultati, la gestione degli output parziali, i valori aggregati dell’indicatore O.3, i finanziamenti nazionali integrativi e le regole contro la doppia contabilizzazione. La Commissione mira a semplificare gli adempimenti degli Stati membri e a rendere più coerente la reportistica rispetto alla pianificazione dei piani strategici.
Modifica le regole di calcolo e rendicontazione degli indicatori di output e di risultato della PAC, con particolare riguardo alla pianificazione degli output, agli anticipi, alla doppia contabilizzazione e ai finanziamenti nazionali integrativi.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri nell’ambito dei piani strategici della PAC disciplinati dal regolamento (UE) 2021/2115, ai fini della rendicontazione, del monitoraggio e della valutazione dell’efficacia dell’attuazione. Incide sulle modalità di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato già previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290, in relazione anche alla relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione e ai regimi/settori richiamati nell’allegato modificato. Le nuove regole si applicano, in larga parte, all’esercizio finanziario agricolo 2025 e a tutti i successivi; il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica delle regole sugli indicatori di output e di risultato della PAC
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/166 interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290, adeguando le regole di calcolo e di rendicontazione degli indicatori comuni di output e di risultato alla soppressione della verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione. L’obiettivo dichiarato è semplificare la reportistica degli Stati membri, rendere più coerente la pianificazione rispetto alla rendicontazione e ridurre gli oneri amministrativi, soprattutto in materia di output parziali e doppia contabilizzazione.
Contesto normativo
Il regolamento richiama il quadro della PAC delineato dal regolamento (UE) 2021/2115, in particolare le disposizioni sul monitoraggio, sulla valutazione e sulla relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione, nonché il regolamento (UE) 2021/2116 in materia di finanziamento, gestione e monitoraggio. Il considerando evidenzia che la modifica dell’articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116, operata dal regolamento (UE) 2025/2649, ha reso necessario eliminare dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 i riferimenti alla verifica annuale e sostituirli con riferimenti coerenti al nuovo quadro di rendicontazione, monitoraggio e valutazione.
Ambito applicativo
Le modifiche riguardano gli Stati membri nella predisposizione dei piani strategici della PAC e nella compilazione della relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione. Il regolamento incide sulle modalità di contabilizzazione degli indicatori di output e di risultato per gli interventi della PAC, con specifiche regole per alcuni indicatori, tra cui O.3 e O.35, per i finanziamenti nazionali integrativi e per la prevenzione della doppia contabilizzazione.
Metodi di calcolo degli indicatori di output
Il punto 1 dell’allegato del regolamento (UE) 2021/2290 è riscritto per chiarire che gli indicatori di output sono calcolati ai fini della rendicontazione, del monitoraggio e della valutazione. La nuova lettera e) disciplina il caso in cui un’unità di output non sia interamente pagata nello stesso esercizio finanziario agricolo:
- gli Stati membri possono applicare metodi diversi per calcolare l’output parziale del singolo esercizio;
- la somma degli output parziali non deve raggiungere 1 prima del pagamento del saldo;
- la somma deve raggiungere 1 al momento del pagamento del saldo;
- gli output parziali devono essere valori positivi o pari a zero, salvo casi debitamente giustificati.
Viene inoltre introdotta una deroga specifica per consentire che, per gli interventi in determinati settori, esclusi il settore vitivinicolo e quello dei prodotti dell’apicoltura, il numero di programmi operativi relativo all’indicatore O.35 sia rendicontato integralmente per ciascun anno di attuazione del programma operativo.
Anticipi e valori aggregati nella relazione annuale
Il punto 2 dell’allegato viene aggiornato per riferirsi espressamente alla rendicontazione degli anticipi negli indicatori di output da utilizzare nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione.
Il punto 3 è modificato per precisare che, nella rendicontazione degli indicatori di output, gli Stati membri devono includere anche specifici valori aggregati. In particolare, per l’indicatore O.3 devono essere comunicati annualmente:
- il valore per intervento, per categoria se pertinente, e per tipo di intervento;
- il numero totale di beneficiari del sostegno PAC che sono agricoltori;
- il numero totale di agricoltori che ricevono pagamenti diretti;
- il numero totale di beneficiari agricoltori ripartiti per genere.
È inoltre chiarito che i beneficiari sono calcolati integralmente.
Finanziamenti nazionali integrativi
Il punto 5 dell’allegato è modificato per chiarire la pianificazione dei finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115. Gli output pianificati comprendono solo quelli generati da tali finanziamenti e sono pianificati a livello di intervento e per esercizio finanziario agricolo, a decorrere dall’esercizio in cui il finanziamento nazionale integrativo è pagato per la prima volta. La precedente lettera c) è soppressa.
Prevenzione della doppia contabilizzazione degli output
Al punto 6 viene aggiunta una nuova lettera d), con una regola volta a evitare la doppia contabilizzazione: se un output misurato in ettari o in unità di bestiame, oggetto di domanda nell’anno N-2, non è stato pagato prima del 16 ottobre dell’esercizio finanziario agricolo N-1, tale output non deve essere incluso nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione come parte dei valori aggregati degli indicatori di output per N-1.
Doppia contabilizzazione negli indicatori di risultato
Il punto 9, lettera b), è riscritto per chiarire come trattare gli indicatori di risultato relativi a interventi che rientrano nel sistema integrato di cui all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116. Nella relazione annuale per l’esercizio N-1, tali indicatori comprendono il numero di unità conteggiate integralmente per le quali i beneficiari hanno ricevuto pagamenti parziali o totali nell’esercizio N-1 in relazione agli interventi dichiarati nell’anno N-2.
La lettera d) consente, in deroga al divieto generale di doppia contabilizzazione, che la doppia contabilizzazione sia accettata per gli indicatori di risultato R.1, R.2, R.3, R.10, R.17 e R.28, nonché per i tipi di intervento in determinati settori e per gli interventi basati sulle superfici che non rientrano nel sistema integrato di cui all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, le principali modifiche operative introdotte dall’articolo 1, punti 1), 2), 3), punto 4), lettera b), e punti 5) e 6), si applicano già all’esercizio finanziario agricolo 2025 e ai successivi, in linea con il quadro temporale definito dal regolamento (UE) 2025/2649.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei metodi di calcolo degli indicatori di output
Il punto 1 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 è riscritto per riferire i metodi di calcolo degli indicatori di output alla rendicontazione, al monitoraggio e alla valutazione, anziché alla verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione. Viene inoltre chiarito che, quando un’unità di output non è interamente pagata nello stesso esercizio finanziario agricolo, gli Stati membri possono usare metodi diversi per calcolare l’output parziale, purché la somma degli output parziali non superi 1 prima del saldo, raggiunga 1 al pagamento del saldo e gli output parziali siano positivi o pari a zero, salvo casi debitamente giustificati.
Regola specifica per l’indicatore O.35
È introdotta una deroga alla regola generale di calcolo per consentire che, per gli interventi in determinati settori, con esclusione del settore vitivinicolo e dei prodotti dell’apicoltura, il numero di programmi operativi nell’ambito dell’indicatore O.35 sia rendicontato integralmente per ogni anno di attuazione del programma operativo.
Rendicontazione degli anticipi negli indicatori di output
Il punto 2 dell’allegato è riformulato per precisare che la disciplina riguarda la rendicontazione degli anticipi negli indicatori di output da utilizzare nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione.
Valori aggregati e indicatore O.3
Il punto 3 è modificato per chiarire che, nella rendicontazione degli indicatori di output ai fini di monitoraggio e valutazione, gli Stati membri devono includere anche specifici valori aggregati. Per l’indicatore O.3, i valori devono essere comunicati annualmente per intervento, per categoria, se pertinente, e per tipo di intervento; devono inoltre essere indicati il numero totale di beneficiari del sostegno PAC che sono agricoltori, il numero totale di agricoltori che ricevono pagamenti diretti, e il numero totale di beneficiari agricoltori ripartiti per genere. È previsto che i beneficiari siano calcolati integralmente.
Pianificazione dei finanziamenti nazionali integrativi
Il punto 5 è modificato per stabilire che gli output pianificati comprendono solo quelli generati da finanziamenti nazionali integrativi e sono pianificati a livello di intervento e per esercizio finanziario agricolo, a partire dall’esercizio in cui il finanziamento nazionale integrativo è pagato per la prima volta. La precedente lettera c) è soppressa.
Regole contro la doppia contabilizzazione degli output
Al punto 6 viene aggiunta una nuova lettera d) che esclude dalla rendicontazione nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione, come valori aggregati degli indicatori di output per l’esercizio N-1, gli output misurati in ettari o unità di bestiame dichiarati nell’anno N-2 se non sono stati pagati prima del 16 ottobre dell’esercizio finanziario agricolo N-1. La misura mira a ridurre gli oneri amministrativi e a evitare duplicazioni.
Regole sulla doppia contabilizzazione negli indicatori di risultato
Il punto 9, lettera b), è riformulato per precisare che gli indicatori di risultato relativi a un intervento che rientra nel sistema integrato di cui all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, e riportati nella relazione annuale per l’esercizio N-1, comprendono il numero di unità conteggiate integralmente per le quali i beneficiari hanno ricevuto pagamenti parziali o totali nell’esercizio N-1 in relazione agli interventi dichiarati nell’anno N-2. La lettera d) è inoltre modificata per consentire, in deroga al divieto generale di doppia contabilizzazione, che essa sia accettata per gli indicatori di risultato R.1, R.2, R.3, R.10, R.17 e R.28, nonché per i tipi di intervento in determinati settori e per gli interventi basati sulle superfici che non rientrano nel sistema integrato di cui all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le principali modifiche introdotte dall’articolo 1, punti 1), 2), 3), punto 4), lettera b), e punti 5) e 6), si applicano all’esercizio finanziario agricolo 2025 e a tutti i successivi esercizi finanziari agricoli.
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