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Sentenza

Sentenza n. 14452/2026 - Roma, Sezione 2

Giustizia amministrativa202309496

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: attribuzione del punteggio di 6,725/10 nella prova scritta del concorso per l'arruolamento di 2.138 allievi agenti della Polizia di Stato, connessi atti di attribuzione dei punteggi, selezione informatica dei quesiti e decreto del 12 maggio 2023

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dopo avere sostenuto la prova scritta a risposta multipla del concorso, ha impugnato il punteggio di 6,725/10 e gli atti presupposti, deducendo un'unica articolata censura. Ha lamentato la violazione dell'art. 97 Cost., degli artt. 9, 10 e 11 del bando, dell'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale 22 febbraio 2006 e del decreto ministeriale 9 febbraio 1979, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti, erroneo apprezzamento dei presupposti, sviamento e ingiustizia manifesta. In particolare, ha sostenuto: di non avere commesso gli errori alla base del punteggio attribuito; che alcuni quesiti non rientrassero nelle materie oggetto di insegnamento nella scuola media inferiore; che fosse eccessivo il numero di quesiti di lingua straniera rispetto al livello elementare richiesto; che fossero state privilegiate alcune materie rispetto ad altre in violazione della lex specialis; e che la selezione informatica delle batterie di quesiti potesse non essere stata casuale e uguale per tutti i candidati, con possibile alterazione del programma a favore di alcuni concorrenti. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha documentato che il candidato aveva superato la prova scritta, ma era stato successivamente escluso per inidoneità attitudinale. Il ricorrente ha quindi dichiarato il venir meno del proprio interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il ricorrente, pur avendo superato la prova scritta, non aveva superato le successive fasi concorsuali ed era stato escluso per inidoneità attitudinale con provvedimento non impugnato. In ogni caso, la dichiarazione del difensore circa la sopravvenuta carenza di interesse impediva al giudice, in applicazione del principio dispositivo, di esaminare nel merito le censure relative al punteggio e alla regolarità della prova. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione dell'andamento complessivo della controversia e della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 97 Cost.

    Invocato dal ricorrente a sostegno dei principi di correttezza e buon andamento dell'azione amministrativa; la sentenza non ne esamina il merito.

  • artt. 9, 10 e 11 del bando di concorso

    Invocati dal ricorrente in relazione alle modalità della prova scritta, alla distribuzione dei quesiti e all'attribuzione del punteggio; le relative censure non sono state esaminate per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 4, comma 2, decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro della Difesa 22 febbraio 2006

    Invocato dal ricorrente in relazione alle materie dei quesiti della prova scritta; la sentenza non ne esamina il merito.

  • decreto ministeriale 9 febbraio 1979

    Invocato dal ricorrente in relazione al contenuto della prova; la sentenza non ne esamina il merito.

Massime di principio

  • La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente impone la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione e preclude al giudice, in applicazione del principio dispositivo, la decisione nel merito della controversia.
  • Nel contenzioso relativo a una procedura concorsuale, il mancato superamento delle successive fasi della selezione e l'esclusione non impugnata possono determinare la sopravvenuta carenza di interesse a contestare l'esito di una fase precedente, quando l'eventuale accoglimento non procurerebbe alcun vantaggio concreto e attuale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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