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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-591/23

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 19 dicembre 2024. — ZCC Europe GmbH contro Hauptzollamt Düsseldorf. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Voci 8113 e 8209 – Bacchette di metallo duro costituite da cermeti (“cermet”) – Regolamento di esecuzione (UE) 2021/910 – Validità – Criteri di classificazione. — Causa C-591/23

Giurisprudenza europea62023CJ0591

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, su rinvio del Finanzgericht Düsseldorf, ha esaminato la validità del regolamento di esecuzione 2021/910 relativo alla classificazione doganale di bacchette di cermet. Ha escluso che la Commissione abbia alterato la portata delle voci 8113 e 8209 della NC, ritenendo che la classificazione nella voce 8113 00 90 sia coerente con il testo della nomenclatura e con le note esplicative. Il regolamento resta quindi valido.

Validità del regolamento di esecuzione (UE) 2021/910 sulla classificazione doganale di bacchette di cermet nella voce 8113 della nomenclatura combinata anziché nella voce 8209.

La questione giuridica

Se il regolamento di esecuzione (UE) 2021/910 sia valido nella parte in cui classifica bacchette di cermet, descritte come sbozzi a sezione circolare uniforme, nella sottovoce 8113 00 90 della NC e ne esclude la classificazione nella sottovoce 8209 00 80, ovvero se la Commissione abbia oltrepassato i limiti del proprio potere di esecuzione modificando il contenuto o la portata delle voci tariffarie interessate.

Principio di diritto

La Corte ha dichiarato che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/910 è valido: nel classificare le bacchette di cermet nella voce 8113 della NC e non nella voce 8209, la Commissione non ha modificato il contenuto né la portata delle voci tariffarie, ma ha correttamente applicato le regole generali di interpretazione, la nota 4 della sezione XV e le caratteristiche oggettive della merce; gli articoli in questione, essendo sbozzi ancora bisognosi di ulteriore lavorazione e non già idonei a essere semplicemente montati sugli utensili, non rientrano nella voce 8209.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CEE) n. 2658/87
  • Regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 57 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 58 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2021/910
  • Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci
  • Nota 4 della sezione XV della nomenclatura combinata
  • Regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata

Validità del regolamento di esecuzione (UE) 2021/910 sulla classificazione di bacchette di cermet

La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale del Finanzgericht Düsseldorf concernente la validità di un regolamento di esecuzione della Commissione in materia di classificazione doganale. La controversia oppone ZCC Europe GmbH all’Ufficio doganale principale di Düsseldorf e riguarda l’inquadramento di bacchette di cermet nella nomenclatura combinata.

Fatti e procedimento principale

Nel 2021 la ricorrente aveva dichiarato all’importazione bacchette di carburo metallico in cermet nella sottovoce 8209 00 80 della NC, con aliquota del 2,7%. L’autorità doganale tedesca aveva invece applicato il regolamento di esecuzione 2021/910, classificando i prodotti nella sottovoce 8113 00 90 e assoggettandoli al dazio del 5%, oltre all’IVA all’importazione. La società contestava tale scelta sostenendo, in sostanza, che i prodotti erano destinati solo a utensili e che il regolamento della Commissione non si limitava a chiarire la NC, ma ne modificava indebitamente il contenuto, in contrasto anche con una precedente giurisprudenza nazionale.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva unicamente se il regolamento di esecuzione 2021/910 fosse valido. Il dubbio centrale era se la Commissione, classificando le merci nella voce 8113 e non nella voce 8209, avesse oltrepassato i limiti del potere conferitole dagli articoli 57, paragrafo 4, e 58, paragrafo 2, del regolamento n. 952/2013, modificando la portata delle voci tariffarie derivate dal sistema armonizzato.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • la NC contenuta nell’allegato I del regolamento n. 2658/87;
  • le regole generali 1 e 6 della NC;
  • la nota 4 della sezione XV, che definisce il cermet;
  • l’articolo 57 e l’articolo 58 del regolamento n. 952/2013;
  • l’articolo 285 del medesimo regolamento;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2021/910.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che la Commissione dispone di un ampio margine discrezionale nel precisare le voci doganali, ma non può modificarne il contenuto o la portata, che devono rimanere coerenti con il sistema armonizzato. Per stabilire la corretta classificazione, occorre fare riferimento alle caratteristiche e proprietà oggettive della merce al momento dello sdoganamento; la destinazione del prodotto può rilevare solo se inerente al prodotto stesso e se ricavabile da tali caratteristiche.

La Corte osserva che la voce 8113 riguarda i cermet e i lavori di cermet, mentre la voce 8209, nel capitolo 82, è riservata a placchette, bacchette, punte e oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da cermet. Il capitolo 82 ha carattere tassativo e il riferimento al cermet è accessorio, essendo la voce limitata ad articoli già specificamente destinati a essere montati sugli utensili.

Decisiva è, secondo la Corte, la nozione di «non montati» e la lettura delle note esplicative: la voce 8209 comprende oggetti che possono essere semplicemente fissati all’utensile mediante saldatura o brasatura, senza necessità di ulteriore lavorazione sostanziale. Le bacchette oggetto della controversia, invece, sono sbozzi che devono ancora essere trasformati con lavorazioni ulteriori per assumere la forma idonea all’uso come utensili o parti di utensili; dunque, non presentano ancora le caratteristiche essenziali richieste dalla voce 8209.

La Corte respinge anche l’argomento secondo cui la loro destinazione a utensili sarebbe sufficiente: nella specie la classificazione non è fondata su un criterio di destinazione specifica, ma sulle caratteristiche oggettive del prodotto. Inoltre, il fatto che alcuni esemplari abbiano canali di raffreddamento non dimostra un utilizzo esclusivo per utensili, potendo tali caratteristiche servire anche ad altri impieghi.

Decisione e principio affermato

La Corte dichiara che dall’esame non è emerso alcun elemento idoneo a invalidare il regolamento di esecuzione 2021/910. In concreto, la Commissione non ha modificato il contenuto né la portata delle voci 8113 e 8209 della NC: ha semplicemente applicato correttamente i criteri di classificazione in base alle caratteristiche oggettive della merce. Il principio ricavabile è che bacchette di cermet ancora bisognose di ulteriore lavorazione, non già idonee a essere semplicemente montate su utensili, devono essere classificate nella voce 8113 e non nella voce 8209 della nomenclatura combinata.

Come è indicizzato

Materieunione doganaleclassificazione doganalenomenclatura combinatadazi doganalicermet

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