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Legge

L.R. Veneto 4/2008

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture.

Normativa regionaleL.R. Veneto 4/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 4/2008 modifica numerose norme su urbanistica, zone agricole, VAS, parchi, ERP, trasporto pubblico locale e trasporto acqueo. Introduce anche misure transitorie per il PAT/PI e per le varianti urbanistiche. Molte disposizioni riguardano termini già scaduti o finanziamenti riferiti al bilancio 2009/periodi conclusi, ma alcune modifiche sostanziali restano utili.

Riordino e semplificazione normativa in materia di governo del territorio, parchi, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture nel Veneto

Riordino e semplificazione normativa in Veneto

La legge regionale del Veneto n. 4 del 26 giugno 2008 interviene in modo ampio su governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture. La disciplina risultante riguarda esclusivamente il territorio regionale veneto e modifica in più punti leggi regionali previgenti, introducendo anche regole transitorie legate alla fase di avvio del PAT e del PI.

Governo del territorio e urbanistica

La legge incide soprattutto sulla legge regionale n. 11/2004. Vengono prorogati i tempi di approvazione del PAT provinciale a 240 giorni, precisato il momento di efficacia del PAT adottato in procedura concertata e ampliata la possibilità per la Giunta regionale di approvare progetti strategici previsti nel documento preliminare del PTRC, purché non in contrasto con il PTRC vigente.

Viene inoltre chiarito il ruolo della valutazione tecnica regionale, prevedendo l’ipotesi di assenza o impedimento del soggetto ordinariamente competente. Sul piano transitorio, si conferma che fino all’approvazione del primo PAT e, in vari casi, del primo PI, restano possibili solo alcune varianti allo strumento urbanistico generale, con termini e condizioni specifici.

Disciplina delle zone agricole

La parte più rilevante riguarda l’articolata riscrittura della disciplina delle aree agricole. Gli interventi edilizi in zona agricola sono consentiti, in via ordinaria, solo in funzione dell’attività agricola e sulla base di un piano aziendale approvato dall’ispettorato regionale dell’agricoltura, con requisiti minimi relativi a iscrizione al SISP, occupazione e redditività.

Sono però previste diverse deroghe e precisazioni:

  • per adeguamenti imposti da normative ambientali, igienico-sanitarie o sul benessere animale;
  • per interventi realizzati da Regole, fondazioni, istituti, enti pubblici territoriali e soggetti partecipati da questi;
  • per l’insediamento di giovani agricoltori, con specifica deroga per iniziative del PSR 2007-2013 “pacchetto giovani”;
  • per l’ampliamento di abitazioni esistenti fino a 200 mc per familiare/addetto e comunque entro 1.200 mc;
  • per usi agrituristici, fino a 1.200 mc comprensivi dell’esistente;
  • per il recupero dei fabbricati esistenti, con ampliamento massimo a 800 mc nel rispetto della tipologia originaria;
  • per piscine a servizio di agriturismi e di alcune strutture ricettive rurali;
  • per piccoli manufatti in legno, removibili, destinati a ricovero di animali o attrezzi;
  • per serre fisse e serre mobili, queste ultime senza permesso di costruire se temporanee e prive di opere murarie fuori terra;
  • per impianti da fonti rinnovabili realizzati da società e cooperative agricole di trasformazione o commercializzazione.

È inoltre confermata la regola che non è consentita nuova edificazione nelle aree boscate e sopra i 1.600 metri, con possibilità di deroga per aree di montagna secondo le indicazioni del provvedimento regionale.

Varianti urbanistiche e sportello unico per le attività produttive

La legge amplia il perimetro delle varianti ammissibili in fase transitoria. Sono consentite varianti fino all’approvazione del primo PAT per:

  • opere pubbliche e impianti di interesse pubblico;
  • recupero funzionale di complessi immobiliari dismessi dal Ministero della difesa;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • attuazione della legge regionale sull’edilizia sostenibile;
  • installazione di pannelli solari e fotovoltaici.

In materia di sportello unico per le attività produttive, viene disciplinata la possibilità di varianti per ristrutturazione, riconversione, cessazione, riattivazione, ampliamento e trasferimento di attività esistenti non più compatibili col contesto. È previsto il parere provinciale entro 60 giorni, decorso inutilmente il quale si prescinde dal parere, e la partecipazione regionale è preceduta da valutazione tecnica regionale.

Per le attività in zona impropria, l’ampliamento può arrivare fino a 1.500 mq e comunque entro l’80% della superficie coperta esistente. Alcune ipotesi sono di competenza comunale esclusiva e non richiedono il parere regionale.

Disposizioni transitorie urbanistiche

Il testo consolida una disciplina transitoria molto dettagliata fino all’approvazione dei primi PAT e PI. In sintesi:

  • i piani regolatori vigenti restano efficaci fino al primo PAT;
  • dopo il PAT, il PRG vale come PI solo per le parti compatibili;
  • l’obbligo del piano pluriennale di attuazione viene meno con l’entrata a regime della nuova disciplina;
  • i piani di area vigenti restano parte del PTRC;
  • fino al primo PAT restano possibili alcune varianti in specifici casi e con scadenze puntuali, molte delle quali collegate a termini già scaduti alla data odierna.

La legge contiene anche una disposizione transitoria specifica per l’edilizia residenziale pubblica su aree o immobili di enti pubblici, consentendo varianti per la relativa realizzazione fino al primo PAT e PI.

Valutazione ambientale strategica

In attesa di una disciplina regionale organica sulla VAS, la legge individua un regime transitorio. Per i piani e programmi soggetti a VAS la competenza viene attribuita alla commissione regionale VAS nominata dalla Giunta, mentre per la pianificazione territoriale e urbanistica si applica l’articolo 4 della legge regionale n. 11/2004.

Per i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della legge, sono fatti salvi gli atti già compiuti e si applicano le procedure regionali richiamate.

Parchi, natura e Natura 2000

Nel settore della protezione della natura, la legge introduce due nuovi strumenti nella legge regionale n. 40/1984. Il primo consente alla Giunta regionale di finanziare progetti nei parchi regionali per realizzazioni o restauri che impieghino bio-architettura e ingegneria forestale sostenibile, anche su spazi aperti e fabbricati ubicati nei parchi e nelle aree funzionalmente collegate.

Il secondo autorizza il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria di opere e manufatti ad uso pubblico, già previsti e finanziati dai piani ambientali, quando siano stati danneggiati da vandalismo o eventi calamitosi e vi sia rischio per la pubblica incolumità.

Per le zone di protezione speciale della Rete Natura 2000, le province, le comunità montane e gli enti gestori delle aree protette devono predisporre e adottare i piani di gestione; la Giunta regionale deve poi definire modalità, elaborati, misure di salvaguardia e interventi sostitutivi.

Edilizia residenziale pubblica e edilizia convenzionata

La legge interviene sul costo convenzionale di costruzione, aggiornando il parametro degli oneri finanziari al tasso euribor a 12 mesi aumentato di un punto, riferito alla data di inizio lavori e con limite massimo pari alla durata della concessione edilizia.

In tema di alloggi ERP, viene ridefinita l’assegnazione a favore delle forze dell’ordine, che avviene sulla base di graduatoria prefettizia formata entro il 31 marzo di ogni anno. Le assegnazioni non decadono per pensionamento o infermità dell’assegnatario; in caso di decesso si applicano le regole sul subentro familiare. La previsione è estesa anche agli assegnatari cessati dal servizio e occupanti alloggi riservati.

Viene inoltre modificata la disciplina del calcolo delle volumetrie edilizie per l’isolamento termico e acustico, ampliando fino a 25 cm la detrazione per gli elementi orizzontali intermedi.

Sul fronte delle alienazioni ERP, è introdotta una specifica regola per gli alloggi acquisiti gratuitamente dai comuni o dalle ATER: in presenza di impianti non conformi alla normativa di sicurezza e con dichiarazione di esclusione della garanzia del venditore, il prezzo è determinato secondo la legge statale n. 560/1993.

Centri storici dei comuni minori

La Regione conferma la finalità di salvaguardia e valorizzazione dei centri storici dei comuni minori, per favorirne lo sviluppo culturale, turistico ed economico. Ai fini della legge, sono equiparati ai comuni minori anche i nuclei abitati con popolazione fino a 1.000 abitanti, purché ricompresi in comuni fino a 15.000 abitanti. La Giunta regionale individua gli interventi ammessi a contributo e la misura dello stesso entro 90 giorni.

Misure preventive per lavori in quota negli edifici

Viene inserito l’articolo 79-bis nella legge urbanistica del 1985, imponendo che i progetti di nuove costruzioni ed edifici esistenti prevedano misure preventive e protettive per consentire accesso, transito e manutenzione in quota in condizioni di sicurezza. La Giunta regionale deve emanare istruzioni tecniche e i comuni devono adeguare i regolamenti edilizi. La mancanza di tali misure impedisce il rilascio del titolo edilizio e l’efficacia della denuncia di inizio attività. La disposizione si applica agli interventi realizzati dopo l’entrata in vigore del relativo provvedimento regionale.

Mobilità e trasporto pubblico locale

La legge modifica in modo significativo la disciplina del trasporto pubblico locale. In materia di accordi di programma per investimenti, si estende il riferimento alle tecnologie e si introducono vincoli di destinazione e di alienazione per i beni finanziati con contributo regionale:

  • 12 anni per i mezzi rotabili;
  • 20 anni per natanti e rotabili ferroviari;
  • 20 anni per le opere;
  • 8 anni per le tecnologie.

Sono regolati i trasferimenti dei beni essenziali a enti locali o società patrimoniali, previa autorizzazione regionale. In caso di cessazione del servizio o subentro dell’affidatario, il trasferimento dei beni e del personale è disciplinato secondo criteri di tutela della continuità del servizio e dell’equivalenza economico-giuridica.

La durata dei contratti di servizio a seguito di gara non può superare 9 anni. Sono aggiornate anche le sanzioni per gli utenti, con l’obbligo di convalidare il titolo di viaggio anche all’inizio di ogni tratta, sanzioni in euro e possibilità di affidare i controlli a guardie particolari giurate autorizzate.

Infrastrutture e finanza di progetto

Per la finanza di progetto viene riformulata la procedura di valutazione delle proposte non coincidenti con l’amministrazione competente: il proponente presenta il progetto, l’amministrazione valuta entro 90 giorni e, se vi è pubblico interesse, la proposta integra il bando di gara. Le proposte devono essere corredate dagli elaborati tecnici previsti dal codice dei contratti pubblici.

La legge contiene un regime transitorio per le procedure già pubblicizzate alla data di entrata in vigore, per le quali continuano ad applicarsi le norme previgenti.

Trasporto acqueo nella città di Venezia

Per Venezia viene introdotta una deroga limitata per il trasporto di cose per conto terzi con natanti a motore o a remi, a favore di concessionari di servizi pubblici essenziali. Il Comune può rilasciare autorizzazioni in numero non superiore al 3% di quelle fissate dall’articolo 12, comma 2, lettera a), nell’ambito di una corretta gestione del traffico acqueo e tenendo conto del moto ondoso. Le autorizzazioni non possono eccedere la durata del rapporto concessorio.

Decorrenza e attualità della legge

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BUR Veneto. Molte disposizioni transitorie sono però legate a termini ormai superati o a esercizi finanziari conclusi, mentre altre modifiche strutturali della disciplina urbanistica, del trasporto pubblico locale e dell’ERP restano rilevanti come testo consolidato. In quanto atto del 2008, parte della disciplina è oggi storicamente consolidata e alcune previsioni hanno esaurito la loro funzione pratica, ma il provvedimento non risulta integralmente privo di utilità interpretativa.

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