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Sentenza

Sentenza del 17/09/2019 n. 694 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia che aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi a IRES, IRPEF e IVA per diverse annualità. L'Ufficio ha contestato sia la dichiarata decadenza dal potere accertativo, sostenendo la legittimità del raddoppio dei termini in presenza di violazioni suscettibili di denuncia penale, sia la valutazione delle prove relative all'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da una società ritenuta cartiera.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello limitatamente alla posizione di B.M., riformando la sentenza di primo grado e confermando gli avvisi di accertamento a lui riferiti. Ha ritenuto applicabile il raddoppio dei termini, sulla base della sussistenza di seri indizi di un reato tributario, anche indipendentemente dalla tempestiva presentazione della denuncia penale per gli atti già notificati nel periodo transitorio. Ha inoltre ritenuto adeguatamente provata dall'Amministrazione l'inesistenza oggettiva delle operazioni, valorizzando l'inattività della società emittente, i flussi finanziari e le dichiarazioni raccolte. B.M. è stato condannato al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre accessori. Il giudizio è rimasto sospeso nei confronti degli altri contribuenti e della società.

Norme richiamate

  • Art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti

    La disciplina del raddoppio dei termini è stata interpretata in relazione alle modifiche transitorie del 2015. Per gli avvisi già notificati entro il 2 settembre 2015, la validità degli atti è stata salvaguardata; secondo la giurisprudenza richiamata, rileva soprattutto la sussistenza dell'obbligo di denuncia derivante da seri indizi di reato.

  • Art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    I termini di accertamento sono raddoppiati in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale

    La norma è stata applicata ai termini per gli accertamenti IVA, ritenendo che il raddoppio operi quando i fatti presentano obiettivamente i presupposti dell'obbligo di denuncia penale.

  • Art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

    L'uso di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti può integrare una violazione penalmente rilevante e, se sussistono seri indizi, giustificare il raddoppio dei termini di accertamento. Il giudice tributario valuta i presupposti dell'obbligo di denuncia, senza accertare definitivamente il reato.

  • Art. 2 d.lgs. n. 128/2015

    Sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento [...] notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto

    La clausola transitoria salva gli effetti degli avvisi già notificati entro il 2 settembre 2015, anche qualora la denuncia penale non sia stata presentata entro il termine ordinario.

  • Art. 1, commi 131 e 132, legge n. 208/2015

    Le modifiche introdotte si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi

    La nuova disciplina dei termini di accertamento opera secondo il regime transitorio previsto dalla legge. Per gli avvisi già notificati anteriormente resta applicabile la disciplina transitoria del d.lgs. n. 128/2015.

  • Art. 331 c.p.p.

    È richiamato quale disposizione che impone la denuncia dei reati perseguibili d'ufficio quando emergano elementi idonei. Nel processo tributario è sufficiente verificare, con valutazione ex ante, se sussistessero seri indizi tali da far sorgere tale obbligo.

  • Art. 6 d.l. n. 119/2018

    Ha consentito la sospensione del processo per alcune parti, in relazione alla definizione agevolata delle controversie tributarie. La sospensione è stata concessa a B.N., B.F., L.V. e alla società, ma non a B.M.

Massime di principio

  • Quando gli avvisi di accertamento sono stati notificati sotto il precedente regime transitorio, il raddoppio dei termini può operare se i fatti presentano seri indizi di un reato tributario, anche se la denuncia penale è stata presentata tardivamente o non è stata effettivamente seguita da un processo o da una condanna.
  • Il giudice tributario deve compiere una prognosi postuma: deve verificare se, al momento dell'accertamento, esistessero elementi obiettivi sufficienti a rendere obbligatoria la denuncia penale, senza sostituirsi al giudice penale nell'accertamento del reato.
  • In caso di contestazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve fornire elementi, anche presuntivi, che dimostrino l'inesistenza delle operazioni. Se tale prova è raggiunta, spetta al contribuente dimostrare concretamente che le prestazioni o cessioni sono state realmente eseguite.
  • La sola regolarità formale delle fatture, della contabilità o dei pagamenti bancari non è normalmente sufficiente a provare l'effettività dell'operazione, poiché tali elementi possono essere utilizzati per creare un'apparenza di regolarità.
  • La presenza di una società priva di struttura e operatività, flussi finanziari anomali, restituzione di somme e dichiarazioni dei soggetti coinvolti può costituire un quadro presuntivo grave, preciso e concordante a sostegno della contestazione fiscale.
  • La decisione può produrre esiti diversi per i vari contribuenti: la sospensione processuale di alcune posizioni non equivale a una vittoria nel merito, mentre per la parte non sospesa il giudice può decidere immediatamente.

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