Sentenza n. 4636/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sez. Lavoro e Previdenza, n. 22/2025 depositata e resa pubblica il 09.01.2025, r.g. 1688/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 08.10.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata ingiudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 28.10.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 22/2025, che aveva riconosciuto retribuzione professionale docenti e spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 22/2025, depositata il 9 gennaio 2025 e passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva condannato il Ministero al pagamento di € 1.555,06 a titolo di retribuzione professionale docenti per il servizio prestato a tempo determinato dal 19 gennaio 2021 al 15 giugno 2022, oltre agli interessi legali, nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.400,00 oltre accessori e distratte al difensore antistatario. Secondo il ricorrente, nonostante la notificazione del titolo al Ministero l’8 ottobre 2025, l’Amministrazione non aveva eseguito la sentenza; era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, la condanna alle spese e l’applicazione della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero l’8 ottobre 2025 e che il ricorso, notificato il 25 giugno 2026, era stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con 60 giorni per eseguire dalla richiesta della parte; il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione, al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto un compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. È stata respinta la richiesta di astreinte, in particolare in considerazione della nomina del commissario ad acta quale misura per fronteggiare la persistente inerzia. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Ritenuto che il ricorso è fondato e va accolto;
Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza, ordinando all’Amministrazione di eseguire il giudicato e predisponendo la nomina sostitutiva di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
il ricorso è stato ritualmente notificato in data 25 giugno 2026, essendo decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come convertito;
Per l’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione, il ricorso per ottemperanza è stato ritenuto ritualmente proposto dopo il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
che il commissario ad acta eseguirà le sentenze in epigrafe anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi;
In caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione soccombente, il commissario ad acta può ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all’istituto del pagamento in conto sospeso.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Ritenuto però che la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) di cui all’articolo 114, comma 4, lett. e), c.p.a., va respinta in considerazione innanzitutto dell’avvenuta nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione;
Nel caso concreto il TAR ha respinto la richiesta di penalità di mora, ritenendo rilevante, ai fini della decisione, la già disposta nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza.
Massime di principio
- L’ottemperanza a una sentenza passata in giudicato può essere accolta quando l’Amministrazione non vi abbia dato esecuzione e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare all’Amministrazione un termine per l’esecuzione e nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di intervenire su richiesta della parte qualora persista l’inadempimento.
- In caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione debitrice, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo l’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996.
- La nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inerzia può concorrere a giustificare, nel caso concreto, il rigetto della richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
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