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Sentenza

Sentenza del 07/10/2015 n. 20034 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento relativo a Irpef e Ilor per l'anno d'imposta 1990. L'Agenzia delle Entrate ha contestato la sentenza della CTR Lazio sotto quattro profili: la presunta genericità dell'appello della società; la ripartizione dell'onere della prova in relazione a costi e spese ritenuti non di competenza per L. 145.565.000; l'insufficienza della motivazione sulla deducibilità della perdita di L. 407.345.000 derivante dalla cessione di una partecipazione nella L. s.r.l.; e la contraddittorietà della sentenza riguardo al rimborso delle ritenute sugli interessi bancari.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo sufficiente anche la riproposizione in appello delle argomentazioni già svolte in primo grado, purché consenta di individuare la domanda e le ragioni della doglianza. Ha dichiarato inammissibili il secondo motivo, perché l'Agenzia non aveva censurato una delle autonome ragioni poste dalla CTR a fondamento della decisione sui costi, e il quarto motivo, per difetto dei requisiti tecnici richiesti e perché non sussisteva una contraddizione interna alla sentenza. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la CTR aveva motivato in modo vago e generico sulla rilevante perdita derivante dalla vendita della partecipazione, senza confrontarsi adeguatamente con gli elementi indicati dall'Ufficio, tra cui la precedente valutazione delle quote, la successiva vendita a prezzo inferiore e le elevate spese di intermediazione. La sentenza è stata cassata limitatamente a tale punto e la causa è stata rinviata alla CTR Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53

    La specificità dei motivi di appello non richiede una rigorosa e formalistica enunciazione, ma un'esposizione chiara, anche sommaria, delle statuizioni contestate e delle ragioni della doglianza.

    Nel processo tributario l'appello è ammissibile quando consente di comprendere quali parti della sentenza siano contestate e per quali ragioni. È sufficiente anche la riproposizione delle argomentazioni già formulate in primo grado, se diretta a ottenere la riforma della decisione.

  • Art. 109 TUIR, già art. 75 TUIR

    I componenti positivi e negativi concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio di competenza, purché ne sia certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare.

    La questione della competenza temporale dei costi deve essere valutata in base alla certezza e determinabilità del componente nell'esercizio considerato. Nel caso concreto, tuttavia, il motivo dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile perché non censurava anche l'ulteriore autonoma ragione della CTR relativa alla duplicazione della ripresa fiscale.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti deve provare quelli su cui l'eccezione si fonda.

    La distribuzione dell'onere della prova deve essere contestata in modo completo. Se la decisione si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso deve censurarle tutte; altrimenti permane una ragione sufficiente a sorreggere la sentenza.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 9, comma 4

    Il valore normale è determinato, in linea generale, in base ai corrispettivi mediamente praticati per beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza.

    La valutazione teorica risultante da una perizia non coincide necessariamente con il valore normale di mercato. Tuttavia, quando l'Amministrazione contesta la deducibilità di una perdita ritenuta anomala, il giudice deve esaminare concretamente gli elementi indiziari e motivare in modo specifico e non meramente generico.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Il motivo deve contenere, nei casi previsti, una chiara indicazione del fatto controverso o del vizio motivazionale, anche mediante una sintesi conclusiva.

    Per i ricorsi soggetti alla disciplina applicabile ratione temporis, la censura motivazionale deve indicare con chiarezza il fatto decisivo controverso e il punto in cui la motivazione sarebbe carente o contraddittoria. La mancanza di tale indicazione comporta l'inammissibilità.

  • Art. 360 c.p.c., n. 5

    È denunciabile in cassazione l'omesso esame o, secondo il testo applicabile ratione temporis, l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso e decisivo.

    Il vizio di contraddittorietà deve essere interno alla sentenza e deve rendere inconciliabili le ragioni poste a fondamento della decisione, impedendo di individuare la ratio decidendi. Non basta il contrasto tra la sentenza e le prove o gli atti processuali.

Massime di principio

  • Nel processo tributario non è necessario un appello formalisticamente articolato: è sufficiente che l'atto permetta di individuare con chiarezza la decisione contestata e le ragioni della richiesta di riforma.
  • Quando una sentenza contiene più ragioni autonome, il ricorso per cassazione deve contestarle tutte; la mancata censura anche di una sola ragione può rendere inammissibile il motivo per difetto di interesse.
  • La Cassazione non rivaluta liberamente i fatti e le prove, ma verifica se la motivazione del giudice di merito sia adeguata, coerente e confrontata con gli elementi decisivi dedotti dalle parti.
  • In presenza di operazioni economicamente anomale, come una vendita ravvicinata a un prezzo molto inferiore a una precedente valutazione, il giudice deve esaminare specificamente gli indizi e spiegare perché l'operazione sia o non sia giustificata.
  • La contraddittorietà rilevante in Cassazione deve essere interna alla sentenza e tale da impedire di comprendere il percorso logico seguito; una semplice divergenza rispetto a documenti o prove è questione diversa.
  • L'esito non determina la vittoria definitiva dell'Agenzia sull'accertamento: la sentenza è stata annullata solo sul punto della perdita da cessione e la questione deve essere riesaminata dalla CTR in diversa composizione.

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