Cassazione Penale, Sentenza n. 24704/2025 del 04/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di archiviazione che aveva qualificato il fatto come non punibile per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., errore di applicazione dell'art. 614 c.p. (violazione di domicilio) in relazione alla qualificazione dell'area di un'officina meccanica come "dimora privata". Contestava inoltre che l'archiviazione per tenuità fosse stata disposta "a sorpresa" dal GIP nel corso dell'udienza di opposizione alla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero (che aveva chiesto l'archiviazione per assenza di elementi idonei a sostenere l'accusa), senza che l'indagato fosse stato invitato a discutere specificamente la configurabilità della causa di non punibilità, cagionando una violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che nell'ipotesi in cui il Pubblico Ministero abbia chiesto l'archiviazione per mancanza di elementi idonei e la persona offesa abbia proposto opposizione, il GIP non possa decidere "a sorpresa" per l'archiviazione per particolare tenuità senza garantire un concreto e prevedibile contraddittorio sulle ragioni della non punibilità ex art. 131-bis. La Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse viziato da violazione del diritto di difesa (il verbale non documentava un invito delle parti a discutere la tenuità del fatto) e ha annullato senza rinvio l'ordinanza, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Padova per il seguito.
Norme richiamate
Norma sostanziale del reato contestato (violazione di domicilio). La Corte non ha risolto definitivamente la questione sull'idoneità dell'officina a costituire "privata dimora", avendo deciso il ricorso su profili procedurali relativi al contraddittorio e alla tutela della difesa.
Disciplina della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte sottolinea che l'archiviazione per tenuità implica un accertamento sulla sussistenza del fatto e della responsabilità, produce effetti nel casellario e può avere conseguenze su futuri istituti (es. sospensione condizionale), ragione per cui richiede un contraddittorio adeguato.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma che individua il vizio di violazione di legge come motivo di ricorso per cassazione; il ricorrente ha dedotto violazione del diritto di difesa e delle norme sul procedimento di archiviazione per tenuità.
art. 411, comma 1-bis cod. proc. pen.
art. 411, comma 1-bis c.p.p.
Prevede l'obbligo del PM di avvisare l'indagato e la persona offesa quando l'archiviazione è richiesta per particolare tenuità, per consentire la visione degli atti e l'opposizione; la Corte richiama la ratio di garanzia del contraddittorio con riferimento a questa procedura speciale.
art. 410-bis e art. 127, comma 5 cod. proc. pen.
art. 410-bis c.p.p.; art. 127, comma 5 c.p.p.
Norme sul reclamo e sul contraddittorio che regolano la fattispecie di archiviazione; la Corte distingue i rimedi ordinari e osserva che, qui, a causa della sorpresa decisionale del GIP, l'unico rimedio effettivo per l'indagato era il ricorso per cassazione.
art. 111, settimo comma, Cost.
Principio costituzionale che consente il ricorso per cassazione per violazione di legge quando non è previsto altro rimedio; la Corte lo invoca per legittimare la ricorribilità dell'ordinanza impugnata.
Corte EDU, Drassich c. Italia
sentenza dell'11 dicembre 2007, Drassich c. Italia
Giurisprudenza europea richiamata a supporto del principio che il diritto di difesa e il contraddittorio sono componenti essenziali dell'equo processo.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., Sez. 5 ecc.)
es. Sez. U. n. 13681/2016 (Tushaj); Sez. U. n. 38954/2019 (De Martino); Sez. 3 n. 26527/2024 (Gobbo)
Richiamate per i principi relativi agli effetti dell'archiviazione per tenuità (necessità di accertamento, iscrizione nel casellario, incidenza sulla non abitualità e su benefici futuri) e sulla procedure da osservare.
Massime di principio
- L'archiviazione per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. comporta un accertamento sulla sussistenza del fatto e della responsabilità e può produrre effetti rilevanti sul casellario e su futuri benefici; perciò richiede un contraddittorio effettivo e prevedibile.
- Se il Pubblico Ministero chiede archiviazione per insufficienza di elementi e la persona offesa propone opposizione, il GIP non può ordinare "a sorpresa" l'archiviazione per tenuità senza invitare le parti a discutere specificamente la causa di non punibilità, sotto pena di violazione del diritto di difesa.
- Quando un provvedimento decisorio (anche non in forma di sentenza) incide in via definitiva su situazioni di diritto soggettivo e non esiste altro rimedio adeguato, l'indagato può proporre ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost.; tale rimedio è ammesso anche se l'opposizione è stata proposta dalla persona offesa.
- In casi analoghi è opportuno verificare sempre la motivazione e il verbale dell'udienza: l'assenza di un invito a discutere la tenuità o di una motivazione specifica può costituire base per impugnare il provvedimento per violazione del diritto alla difesa.
- Dal punto di vista pratico, distinguere chiaramente tra archiviazione per mancanza di elementi idonei a sostenere l'accusa e archiviazione per particolare tenuità: le due pronunce hanno effetti diversi e implicano livelli di partecipazione e garanzie difensive differenti.
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