Cassazione Penale, Sentenza n. 41472/2025 del 24/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva confermato la responsabilità per un attentato incendiario contro un parco di autoarticolati e, per il capo B), la responsabilità per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Iaria deduceva carenza di prova circa la sua conoscenza, al momento del concorso nel danneggiamento, della finalità estorsiva e dell'identità del mandante (contestando che elementi post factum e attività successive potessero dimostrare tale conoscenza). Papaleo censurava l'insufficiente motivazione sulla finalità estorsiva e sull'aggravante mafiosa; tuttavia aveva rinunciato ai motivi di appello per effetto di un concordato ex art.599-bis c.p.p., sollevando la questione della verifica dovuta della finalità estorsiva nel giudizio di rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il ricorso di Papaleo è stato ritenuto inammissibile per la rinuncia ai motivi di appello conseguente al concordato ex art.599-bis c.p.p., che preclude la cognizione della questione devoluta e anche il sindacato in Cassazione; il ricorso di Iaria è stato dichiarato inammissibile perché chiedeva di fatto una riconsiderazione del merito e una diversa valutazione delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità quando la motivazione del giudice del merito risulti logicamente coerente. Ne consegue la conferma delle statuizioni di condanna, l'imposizione ai ricorrenti delle spese processuali, il pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e la rifusione, a favore della parte civile Settembrini Antonio, delle spese di rappresentanza e difesa liquidate in complessivi euro 4.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma sulle forme di concorso nel reato; utilizzata per attribuire la partecipazione degli imputati agli illeciti commessi in concorso
art. 424 cod. pen.
Danneggiamento seguito da incendio; reato contestato per l'attentato ai mezzi della società offesa
art. 56 cod. pen.
Norma sulla tentata azione delittuosa; richiamata insieme ad altri articoli per il tentativo di estorsione
art. 629, co. 2 cod. pen.
Estorsione (e relative aggravanti procedurali); il tentativo di estorsione era contestato ai ricorrenti
art. 599-bis cod. proc. pen.
Istituto del concordato sulla pena; la rinuncia ai motivi di appello conseguente al concordato è stata ritenuta preclusiva della cognizione della questione in Corte d'appello e in Cassazione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti all'impugnazione e alla devoluzione in Cassazione; i ricorsi erano proposti nei limiti di questa disposizione
art. 627 cod. proc. pen.
Rilevanza nei casi in cui residuino margini di discrezionalità nel giudice di merito ai fini dell'ammissibilità del concordato in sede di rinvio; citato nella decisione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e al versamento di somme alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità dei ricorsi; applicata per liquidare euro 3.000
aggravante del "metodo mafioso"
La sentenza ha ritenuto sussistente il contesto e il metodo mafioso come aggravante in base alle risultanze probatorie e al contesto criminale evocato
Massime di principio
- La rinuncia ai motivi di appello conseguente a un concordato ex art.599-bis c.p.p. preclude la possibilità di sindacare in Cassazione le questioni ricollegate a quei motivi: il giudizio viene sostanzialmente precluso.
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito probatorio: può sindacare la motivazione solo se presenta vizi logico-giuridici gravi, non per divergenti, ma lecite, letture alternative delle prove.
- Per ritenere la responsabilità in concorso con finalità estorsiva è necessario che il giudice di merito colleghi logicamente elementi indiziari che dimostrino non solo il ruolo materiale del concorrente ma anche la sua conoscenza delle ragioni e dell'identità del mandante; condotte successive che dimostrano coinvolgimento (es. pressioni per il pagamento di spese legali) possono integrare tali indizi se adeguatamente motivate e connesse.
- La mera assenza di minacce esplicite non esclude la finalità estorsiva se l'azione (es. incendio di vaste proporzioni) è oggettivamente idonea a intimidire e se il contesto e gli elementi probatori consentono di ricondurla a uno scopo estorsivo.
- Quando è dedotta l'aggravante del metodo mafioso è necessaria una valutazione complessiva del contesto (vicinanza ad ambienti criminali, partecipazione di soggetti legati alle organizzazioni, modalità esecutive) e tale valutazione spetta in primo luogo al giudice del merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a somme alla cassa delle ammende; va quindi valutato con attenzione l'opportunità dell'impugnazione ed eventuali effetti del concordato sulla impugnabilità.
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