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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12157/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (concessionario)

La controversia

La controversia trae origine da un giudizio di ottemperanza instaurato dalla società concessionaria per ottenere l’esecuzione di una precedente sentenza del T.A.R., divenuta definitiva, che aveva annullato il provvedimento dirigenziale di decadenza dal rinnovo della concessione e aveva condannato l’amministrazione a corrispondere un adeguato ristoro dei danni subiti, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. La Regione Abruzzo ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sostanza, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che il Consiglio di Stato, nel giudizio di ottemperanza, avrebbe indebitamente esteso l’oggetto della controversia a profili attinenti alla fase esecutiva del rapporto concessorio, cioè a fatti e condotte non riconducibili al dictum da eseguire. La ricorrente ha inoltre richiamato la sopravvenuta definizione di un successivo giudizio di ottemperanza con cessazione della materia del contendere, per affermare che ciò inciderebbe sull’interesse o sull’oggetto della presente impugnazione.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Hanno ritenuto che la sentenza impugnata fosse stata resa nell’ambito di un giudizio di ottemperanza volto a dare esecuzione a un precedente giudicato amministrativo formatosi su una controversia rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di beni pubblici. Le doglianze della Regione non investivano un vero difetto di giurisdizione, ma al più l’asserito cattivo esercizio del potere di ottemperanza, cioè un error in procedendo o un vizio interno alla giurisdizione amministrativa, non sindacabile in sede di regolamento dei limiti esterni della giurisdizione. È stata inoltre esclusa ogni incidenza della sopravvenuta sentenza di cessazione della materia del contendere in un diverso e successivo giudizio di ottemperanza. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    norma che disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per dare esecuzione al giudicato amministrativo.

  • art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.

    individua la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, salvo le eccezioni espressamente previste.

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    consente la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno nel giudizio amministrativo, con determinazione del ristoro dovuto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato in materia di ottemperanza, il sindacato delle Sezioni Unite è limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione; non è consentito censurare il modo in cui il potere di ottemperanza è stato esercitato, né l’interpretazione del giudicato o la valutazione di conformità del comportamento della P.A. rispetto al dictum da eseguire.
  • Quando la controversia concerne l’esecuzione di una sentenza che ha annullato un provvedimento autoritativo relativo a una concessione di bene pubblico e ha riconosciuto un ristoro per il danno conseguente, la lite resta nell’alveo della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e non si trasforma in controversia meramente patrimoniale su canoni o corrispettivi.
  • Le questioni che attengono all’estensione dell’istruttoria o all’asserita errata individuazione dei fatti rilevanti nel giudizio di ottemperanza integrano, di regola, errori interni alla giurisdizione amministrativa e non possono essere fatti valere come difetto di giurisdizione davanti alla Corte di cassazione.
  • Una successiva definizione per cessazione della materia del contendere in un diverso giudizio di ottemperanza non incide automaticamente sull’oggetto del ricorso proposto avverso una precedente decisione, in assenza di una specifica acquiescenza o di altri elementi idonei a eliminare la res controversa.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneImpugnazioni
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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