Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 21/02/2017 n. 275 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Inammissibilità dell'appello dell'A.E. relativamente alla tardività della notifica della cartella di pagamento

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento, notificata il 4 novembre 2010, sostenendone la tardività. Era infatti uscita dalla compagine sociale il 23 marzo 2005, prima della notifica dell'atto impositivo alla società, avvenuta il 27 febbraio 2006. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello sostenendo che la notifica della cartella alla società, effettuata il 1° febbraio 2007, fosse idonea a impedire la decadenza anche nei confronti della socia illimitatamente responsabile. La contribuente ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, poiché la contestazione riguardava la tempestività della notifica della cartella, atto riferibile all'Agente della riscossione.

La decisione

La Commissione ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate, senza esaminare il merito della tardività della notifica. Ha ritenuto che l'unico soggetto legittimato a impugnare la sentenza su tale questione fosse l'Agente della riscossione, Equitalia, il quale non aveva proposto appello, neppure incidentale. È stato quindi dichiarato il difetto di legittimazione dell'Agenzia delle Entrate in relazione alla tardività della notifica. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 5.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 25 del D.P.R. n. 602/1973

    La cartella di pagamento può essere notificata "al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti del quale si procede".

    La norma individua i destinatari della notifica della cartella e, nel caso concreto, è stata richiamata dall'Agenzia per sostenere che la notifica alla società debitrice principale producesse effetti anche nei confronti dei soci coobbligati. La sentenza, tuttavia, non ha esaminato questa questione nel merito, fermandosi al difetto di legittimazione dell'Agenzia delle Entrate.

  • Art. 2304 del codice civile

    È stato richiamato in relazione al principio della preventiva escussione del patrimonio della società nelle obbligazioni dei soci di società in nome collettivo. La questione non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità dell'appello.

  • Art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997

    La contribuente lo ha menzionato quale possibile strumento per porre i debiti fiscali della società a carico del soggetto subentrante in caso di trasferimento d'azienda. La sentenza non ha applicato né valutato direttamente tale disposizione.

  • Artt. 17 e 25 del D.P.R. n. 602/1973, nella formulazione ratione temporis applicabile

    Sono stati richiamati dalla contribuente per sostenere l'intervenuta decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscossione coattiva. Anche questa questione sostanziale non è stata decisa, poiché l'appello è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione.

Massime di principio

  • La legittimazione a impugnare una decisione deve appartenere al soggetto cui è riferibile l'atto o la contestazione oggetto della controversia.
  • Nel contenzioso tributario, le contestazioni relative alla notifica della cartella di pagamento e agli eventuali errori dell'attività esecutiva sono normalmente riferibili all'Agente della riscossione; l'Agenzia delle Entrate non può impugnare autonomamente una decisione su tali profili se non è il soggetto legittimato.
  • Se la sentenza di primo grado accoglie il ricorso per tardività della notifica della cartella, l'Agente della riscossione, quale soggetto responsabile della notifica, deve proporre appello, anche eventualmente in via incidentale, per contestare validamente tale statuizione.
  • La notifica della cartella alla società debitrice principale e i suoi effetti nei confronti dei soci solidalmente responsabili costituiscono questioni di merito distinte dalla legittimazione processuale e devono essere esaminate solo dopo aver accertato che l'impugnazione sia stata proposta dal soggetto competente.
  • L'inammissibilità per difetto di legittimazione impedisce al giudice di esaminare la correttezza della notifica, la decadenza dalla riscossione o gli effetti della solidarietà tra società e soci.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.