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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/978

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/978 della Commissione del 12 maggio 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Grebbestadostron» (DOP)]

Normativa europea32023R0978

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/978 dispone la registrazione della denominazione "Grebbestadostron" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Svezia e l’assenza di opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il nome è classificato come DOP per un prodotto ittico della classe 1.7. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta "Grebbestadostron".

Ambito di applicazione

Si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, della denominazione "Grebbestadostron" come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Riguarda un prodotto della classe 1.7 (pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati) di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile dalla data di entrata in vigore.

Registrazione della DOP "Grebbestadostron"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/978 della Commissione attua la procedura di registrazione di una denominazione nel sistema europeo delle indicazioni geografiche. L’atto iscrive nel registro UE il nome "Grebbestadostron" come denominazione di origine protetta, in assenza di opposizioni alla domanda pubblicata.

Contesto normativo e procedurale

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, quale base giuridica dell’atto. Considerando che la domanda di registrazione presentata dalla Svezia era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e che non era stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, la Commissione procede alla registrazione del nome.

Ambito della registrazione

La denominazione "Grebbestadostron" è registrata come DOP e identifica un prodotto rientrante nella classe 1.7 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati. Il regolamento non disciplina ulteriori requisiti produttivi o disciplinari nel testo fornito, limitandosi all’iscrizione della denominazione.

Entrata in vigore ed effetti

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell’ordinamento UE.

Disposizioni principali

Registrazione della DOP "Grebbestadostron"

L’articolo 1 registra il nome "Grebbestadostron" come denominazione di origine protetta (DOP). La denominazione identifica un prodotto della classe 1.7, ossia pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati, secondo l’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

La registrazione discende dalla domanda presentata dalla Svezia e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Non essendo stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, il nome doveva essere registrato.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaprodotti alimentari di qualitàdenominazioni di origine protette

Testo integrale

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