Cassazione Penale, Sentenza n. 37424/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su due capi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge (art. 606, lett. b) c.p.p.) relativo al capo b), con l'affermazione che l'imputato sarebbe stato condannato per aver dichiarato le generalità corrispondenti a Salah Yassin Mohamed, mentre dai fatti risultava che aveva prima dichiarato altre generalità (Islam Mohamed) e solo successivamente rettificato; 2) censura del trattamento sanzionatorio per eccesso della pena applicata al reato di cui al capo a) (art. 337 c.p.), ritenuta sproporzionata rispetto al minimo edittale.
La decisione
Ricorso rigettato. Primo motivo ritenuto infondato: la Corte di Cassazione ha chiarito che l'imputato ha reso molteplici dichiarazioni divergenti sulle proprie generalità nello stesso giorno e che anche se non è stato possibile accertare definitivamente quale fosse la vera identità, la pluralità di dichiarazioni difformi integra il reato previsto dall'art. 495 c.p. (false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale). Secondo motivo dichiarato inammissibile per genericità: il giudice d'appello aveva adeguatamente motivato l'entità della pena ai sensi dell'art. 133 c.p., valorizzando la gravità della fuga (più semafori rossi, salita su marciapiede) e le lesioni subite dall'agente. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Norma invocata per il capo a) del capo di imputazione; la Corte ha confermato la condanna e ha applicato i parametri di valutazione della pena previsti dall'art. 133 c.p. senza ravvisare null'altro di illegittimo nella qualificazione del reato.
art. 495 c.p.
Interpretata nel senso che la fattispecie si integra quando il soggetto rende molteplici dichiarazioni differenti sulle proprie generalità: non è necessario che sia possibile accertare quale sia la dichiarazione vera, è sufficiente la discrepanza tra le dichiarazioni rese, essendo certa la falsità di almeno una di esse.
art. 606, lett. b) c.p.p.
Norma procedurale richiamata dal ricorrente per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto infondato il motivo, ancorché abbia osservato un errore materiale nella formulazione della motivazione d'appello, poiché il quadro probatorio e la ricostruzione fattuale confermano la responsabilità.
art. 133 c.p.
Parametri utilizzati per la determinazione della pena; la Corte d'appello ha motivato l'applicazione di una pena superiore al minimo edittale valorizzando elementi di gravità quali la fuga pericolosa e le lesioni all'agente.
art. 616 c.p.p.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Giurisprudenza citata: Sez. 5, n. 23556 del 15/07/2020 (Zitouni Rachid)
Orientamento consolidato richiamato secondo cui la falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sull'identità è integrata dalla condotta che rende più dichiarazioni diverse fra loro sulle proprie generalità, senza necessità di accertare quale sia quella vera.
Massime di principio
- La mancata corrispondenza tra più dichiarazioni rese dallo stesso soggetto sulle proprie generalità può integrare il reato di false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) anche se non è possibile accertare la vera identità.
- Un errore materiale nella formulazione della motivazione d'appello non invalida la decisione quando il quadro probatorio e la ricostruzione fattuale dimostrano comunque la fondatezza della condanna.
- I motivi di doglianza generici sul trattamento sanzionatorio sono frequentemente dichiarati inammissibili: le censure sulla misura della pena devono essere specifiche e ben argomentate rispetto ai parametri dell'art. 133 c.p.
- Per la determinazione della pena il giudice deve motivare l'apprezzamento degli elementi aggravanti (pericolo per la pubblica incolumità, fuga, lesioni a pubblico ufficiale): una motivazione analitaper questi profili rende la decisione meno esposta a censura in cassazione.
- In caso di rigetto del ricorso in cassazione il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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