Cassazione Penale, Sentenza n. 16359/2025 del 30/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) censura sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla presunta errata applicazione degli artt. 62‑bis e 133 c.p., oltre a presunto travisamento del fatto circa una supposta ammissione di responsabilità; 2) omissione di pronuncia sulla congruità del quantum della pena e sull'aumento per continuazione, con riferimento a differente trattamento sanzionatorio rispetto ai coimputati; 3) motivazione apparente sulla ritenuta recidiva, con mancata considerazione delle modalità del primo reato e dello stato di assuntore dell'imputato; 4) nullità per mancato avviso della trattazione della revoca della sospensione condizionale della pena (art. 178 c.p.p.), con conseguente violazione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In particolare: 1) ha ritenuto legittima e sufficiente la motivazione della Corte d'appello che ha escluso le attenuanti generiche valorizzando come elemento decisivo il precedente penale specifico, e ha considerato irrilevante il travisamento relativo all'ammissione di responsabilità; 2) ha considerato manifestamente infondate le doglianze sulla misura della pena, osservando che la pena inflitta è vicinissima al minimo edittale e l'aumento per continuazione di modesta entità, e che il diverso trattamento dei coimputati è giustificato dai patteggiamenti; 3) ha ritenuto adeguata la motivazione sulla recidiva, fondata sulla continuità del comportamento delictuoso, sull'uso di misure di occultamento e sull'incremento dell'attività illecita, e ha precisato che non è sempre necessario un esame delle modalità del primo reato quando risulti una significativa prosecuzione del processo delinquenziale; 4) ha escluso la nullità per mancato avviso perché la revoca della sospensione condizionale è revoca obbligatoria e meramente dichiarativa (ope legis) al momento della consumazione del secondo reato, sicché non richiede avviso preventivo. Conclusione: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., e rilevazione di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (provvedimento di liquidazione parzialmente riportato nei dispositivi).
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che definisce il reato di cessione illecita di stupefacenti e il relativo minimo edittale: la Corte ha rilevato che la pena inflitta è prossima al minimo previsto e dunque congrua.
art. 62‑bis cod. pen.
Richiamato in relazione alla valutazione delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ammesso che il giudice può ritenere decisivo un elemento (es. precedenti) ai fini dell'esclusione delle attenuanti.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle circostanze attenuanti: la Corte ha confermato che il giudice di merito può motivare sinteticamente richiamando gli elementi ritenuti prevalenti ai fini della decisione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) e lett. c) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha qualificato come manifestamente infondati i motivi di merito e di motivazione proposta dal ricorrente.
art. 168 cod. pen.
Norma sulla revoca della sospensione condizionale della pena: la Corte ha ricordato che tale revoca è obbligatoria/riconoscitiva quando si verifica la condizione (secondo reato) e ha natura dichiarativa.
art. 163 cod. pen.
Termine della sospensione condizionale della pena: utilizzato per verificare se il secondo reato sia stato commesso durante il termine di sospensione (cinque anni per delitto).
art. 132 cod. pen.
Principio di discrezionalità nella determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che non sia stato commesso abuso nella dosimetria della pena operata dal giudice di merito.
art. 444 cod. proc. pen.
Patteggiamento: la differente quantificazione della pena tra imputati è stata giustificata dalla presenza di negozi processuali (patteggiamenti) per altri coimputati.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Previsione della condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente come fondamento della nullità assoluta per mancato avviso: la Corte ha ritenuto irrilevante tale doglianza rispetto alla revoca dichiarativa della sospensione condizionale.
Massime di principio
- Il giudice di merito può basare il rifiuto delle circostanze attenuanti generiche su un singolo elemento ritenuto decisivo (es. precedenti specifici); la motivazione può essere sintetica purché non contraddittoria e dia conto degli elementi decisivi.
- L'applicazione della recidiva richiede motivazione, ma non sempre l'analisi dettagliata delle modalità del primo reato se risulta una chiara prosecuzione del processo delinquenziale e un incremento della capacità a delinquere.
- Il diverso trattamento sanzionatorio tra imputati nello stesso procedimento non costituisce automaticamente vizio: i patteggiamenti o negozi processuali giustificano disparità, salvo dimostrazione di ragioni irragionevoli o paradossali.
- La revoca della sospensione condizionale della pena, quando prevista dall'art. 168 c.p., è di natura obbligatoria e dichiarativa (ope legis) al verificarsi del presupposto; pertanto non necessita di un avviso specifico né determina automaticamente una nullità per mancato avviso.
- In Cassazione molte doglianze di merito sulla valutazione degli elementi di fatto sono dichiarate manifestamente infondate se rientrano nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito e la motivazione è congrua.
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