Cassazione Penale, Ordinanza n. 36408/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Napoli, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 648 c.p. e 521 c.p.p., nonché carenza di motivazione sulla prova del fatto contestato, in particolare per il mancato rinvenimento della res. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure inammissibili perché riproponevano questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione; le ha inoltre giudicate manifestamente infondate, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata era presente, coerente e fondata su un compendio probatorio analitico e univoco.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che le doglianze sulla correlazione tra fatto contestato e fatto posto a fondamento della condanna e sulla prova della ricettazione, nonostante il mancato rinvenimento della res, erano già state adeguatamente affrontate dai giudici di merito e non erano state oggetto di critica specifica. Ha inoltre escluso il lamentato vizio motivazionale, ravvisando nella decisione impugnata una motivazione esistente, lineare, coerente e conforme alla disamina dei dati probatori. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 648 cod. pen. e 521 cod. proc. pen., nonché la carenza motivazionale relativamente alla dimostrazione del fatto di reato contestato per mancato rinvenimento della res, sono indeducibili, poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito
La Corte non formula una regola sostanziale sulla ricettazione, ma dichiara inammissibile la censura relativa alla prova del reato perché ripropone questioni già adeguatamente vagliate dai giudici di merito senza una specifica critica alla motivazione.
i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 648 cod. pen. e 521 cod. proc. pen., nonché la carenza motivazionale relativamente alla dimostrazione del fatto di reato contestato per mancato rinvenimento della res, sono indeducibili, poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito
La censura relativa alla correlazione tra il fatto contestato e quello posto a fondamento della decisione è inammissibile quando ripropone una questione già affrontata dai giudici di merito e non svolge una critica specifica alle loro argomentazioni.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
La declaratoria d’inammissibilità comporta, nel caso deciso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile la censura per cassazione che ripropone profili già adeguatamente esaminati e respinti dai giudici di merito senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni poste a fondamento della decisione.
- Il mancato rinvenimento della res non determina, di per sé, un vizio di motivazione sulla prova del reato quando la responsabilità risulti fondata su un compendio probatorio analitico e univoco, come apprezzato dai giudici di merito.
- Il vizio motivazionale non sussiste quando la sentenza impugnata presenta una motivazione esistente, lineare e coerente, fondata su un’esauriente disamina dei dati probatori.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36212/2026 del 15/10/2026
- ordinanza_penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36213/2026 del 15/10/2026
- ordinanza_penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36215/2026 del 15/10/2026
- ordinanza_penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36218/2026 del 15/10/2026
- ordinanza_penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36219/2026 del 15/10/2026
- ordinanza_penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36221/2026 del 15/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →