Cassazione Penale, Ordinanza n. 12578/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente impugna il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Milano in sede esecutiva il 24 aprile 2025, che ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra alcune condotte di reato, essenzialmente contro il patrimonio, tra quelle oggetto della domanda, ma ha escluso altre condotte, in particolare quelle di maltrattamenti e stalking, senza rideterminare la pena ai sensi dell'art. 81, comma 4, c.p. Con l'unico motivo deduce vizio di motivazione, sostenendo che la disomogeneità tra i beni giuridici tutelati dalle condotte ammesse ed escluse sarebbe solo apparente e che anche i reati esclusi sarebbero stati influenzati dalle condizioni di tossicodipendenza, già valorizzate ai fini del riconoscimento della continuazione.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Richiama i criteri che governano il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, sottolineando la necessità di concreti indicatori dell'unicità del disegno criminoso e precisando che non basta valorizzare elementi come abitualità o ricaduta nel reato. Nel caso concreto, ritiene che la valutazione del Tribunale sia coerente con tali principi, perché vi è oggettiva e incontestabile diversità tra le condotte escluse e quelle per cui la continuazione è stata riconosciuta. Il ricorso, in sostanza, mira a ottenere una nuova valutazione di merito dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
unicità del disegno criminoso
La continuazione presuppone una programmazione unitaria, almeno nelle linee essenziali, delle diverse condotte criminose sin dal momento ideativo del primo reato.
art. 81, comma 4, c.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla rideterminazione della pena una volta riconosciuta la continuazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 52 d.lgs. 196/03
Richiamo finale all'anonimizzazione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede la verifica di concreti indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, non essendo sufficiente la mera ricaduta nel reato o una generica abitualità a delinquere.
- L'unicità del disegno criminoso non coincide né con una semplice scelta di vita criminale né con la necessità che ogni singolo reato sia stato pianificato nei dettagli; è invece sufficiente una programmazione iniziale almeno di massima, idonea a comprendere i reati successivi nelle loro linee essenziali.
- In sede esecutiva, il giudice deve valutare in modo approfondito elementi quali omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita; nessuno di questi indici è da solo decisivo se i reati successivi risultano frutto di determinazioni estemporanee.
- La doglianza che si risolva nella richiesta di una diversa lettura del materiale fattuale e degli indici della continuazione è inammissibile in sede di legittimità, quando la motivazione del giudice di merito sia logicamente coerente e conforme ai criteri di diritto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono di regola le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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