Cassazione Civile, Sentenza n. 9011/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia al ricorso, con integrale compensazione delle spese di lite ai sensi degli artt. 391 c.p.c. e 46, ultimo comma, d.lgs. n. 546/1992. La causa è dunque estinta senza pronuncia sul merito delle questioni residuali relative alle cartelle con numero finale 76000 e 86000, a seguito della definizione agevolata e della conseguente rinuncia del ricorrente.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 0972018909059270000 relativa a più cartelle e crediti diversi; dedotta mancata o illegittima notifica delle cartelle presupposte e degli avvisi di accertamento relativi a imposte i.r.p.e.f. 2008 e 2009, ovvero intervenuta prescrizione dei crediti. In primo grado il ricorso era stato parzialmente accolto (annullamento di alcune cartelle e riconoscimento di prescrizione per alcuni crediti) e rigettato per altre; l'appello del contribuente era stato rigettato. In Cassazione il ricorrente ha proposto il ricorso e successivamente ha presentato istanza di definizione agevolata (art. 1, commi 231-252, l. n. 197/2022) e, il 25/03/2024, ha depositato formale rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 1, commi 231-252, legge n. 197/2022
art. 1, commi 231-252, l. n. 197/2022
Regime di definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo; la presentazione dell'istanza e la definizione hanno portato il ricorrente a rinunciare al giudizio, determinando l'estinzione della causa per sopravvenuta carenza d'interesse
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Ricorso per cassazione fondato sulla denunciata violazione di norma di diritto in sede di decisione di merito; il motivo era relativo a presunta violazione e travisamento della prova e superamento del giudicato, ma non è stato deciso nel merito a causa dell'estinzione del giudizio per rinuncia
art. 2909 c.c.
Norma che disciplina l'efficacia del giudicato e i limiti della revisione; il ricorrente lamentava che la riforma della decisione di primo grado avrebbe illegittimamente superato il giudicato interno ed esterno, ma la questione non è stata risolta nel merito per estinzione
artt. 2712 e 2719 c.c.
artt. 2712 e 2719 cod. civ.
Norme concernenti la riproduzione delle scritture e dei documenti e la loro prova; il ricorrente contestava la valutazione del disconoscimento delle copie delle relate di notifica rispetto agli originali, ma la questione è rimasta priva di decisione definitiva a seguito della rinuncia
art. 391 c.p.c.
Norma che consente l'estinzione del giudizio per rinuncia o mancata prosecuzione dell'azione; applicata per dichiarare estinto il ricorso a seguito della rinuncia depositata dai difensori del ricorrente
art. 46, ultimo comma, d.lgs. n. 546/1992
art. 46, ultimo comma, d.lgs. n. 546 del 1992
Disposizione che disciplina le spese nei procedimenti tributari; utilizzata per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite in caso di estinzione del processo per rinuncia
d.l. n. 119/2018
Richiamato in riferimento alla cessazione della materia del contendere per alcune cartelle (numeri finali 21000 e 60000), atteso l'effetto normativo previsto dal decreto
Massime di principio
- La presentazione di un'istanza di definizione agevolata può rendere sopravvenuta la carenza d'interesse del ricorso giudiziario e portare all'estinzione del processo qualora il ricorrente rinunci al gravame.
- La rinuncia al ricorso, una volta formalmente dichiarata dai difensori con procura estesa, determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., con possibilità di integrale compensazione delle spese nei giudizi tributari ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 546/1992.
- Se la causa si estingue per rinuncia/non prosecuzione, le questioni sostanziali (es. validità delle notifiche, prescrizione) restano non decise e non producono precedenti vincolanti; pertanto, in situazioni analoghe è opportuno valutare l'opportunità della definizione agevolata rispetto al proseguimento del contenzioso per ottenere una pronuncia sul merito.
- Le doglianze relative a violazione del giudicato o alla prova documentale (disconoscimento di copie rispetto agli originali) sono rilevanti solo se il giudizio prosegue; in caso di definizione o rinuncia la Corte non entra nel merito di tali questioni.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando il processo si estingue per iniziativa della parte ricorrente, specie in presenza di definizione agevolata che risolve il rapporto sostanziale.
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