Sentenza del 10/06/2019 n. 151 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Irpef - Distribuzione affari uffici - Domicilio fiscale - Residenza - Persone fisiche - Imprese individuali - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha affermato la sussistenza della competenza determinata dal domicilio fiscale, individuato nel comune di residenza anagrafica della persona fisica, anche quando essa esercita un'impresa individuale. È stato quindi escluso che, per l'impresa individuale, debba applicarsi il criterio della sede legale previsto per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la corretta individuazione dell'ufficio tributario territorialmente competente per la distribuzione degli affari relativi all'IRPEF. Il criterio applicabile è quello del domicilio fiscale della persona fisica, normalmente coincidente con il comune della residenza anagrafica. Tale criterio vale anche per le imprese individuali, poiché il titolare resta una persona fisica. Il riferimento alla sede legale previsto dalla disciplina sull'accertamento dei redditi riguarda invece i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Norme richiamate
Norme sulla distribuzione degli affari e sul domicilio fiscale ai fini tributari
Per le persone fisiche, la competenza territoriale degli uffici tributari si determina in base al domicilio fiscale, che è collegato al comune della residenza anagrafica.
Testo unico sull'accertamento dei redditi
Il criterio della sede legale si applica ai soggetti diversi dalle persone fisiche e non sostituisce, per le imprese individuali, il criterio del domicilio fiscale del titolare.
Massime di principio
- Per una persona fisica, la competenza territoriale dell'ufficio tributario si individua in linea generale in base al domicilio fiscale e alla residenza anagrafica.
- L'impresa individuale non è un soggetto distinto dalla persona fisica del titolare ai fini di questo criterio: la competenza resta collegata al domicilio fiscale del titolare.
- Il criterio della sede legale riguarda normalmente società ed enti o, più in generale, soggetti diversi dalle persone fisiche.
- La sede effettiva dell'attività o dell'impresa individuale non prevale automaticamente sulla residenza anagrafica ai fini della distribuzione degli affari tributari.
- Per stabilire l'ufficio competente occorre distinguere tra persona fisica, impresa individuale e soggetto collettivo, verificando la disciplina applicabile al momento dell'atto.
Testo integrale
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