Regolamento (UE) 2018/787
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/787 della Commissione, del 25 maggio 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione doganale uniforme di una specifica cavigliera/ortesi elastica nella nomenclatura combinata, assegnandola al codice NC 6307 90 10. La Commissione motiva la scelta richiamando le regole generali di interpretazione della NC e chiarendo perché il prodotto non rientra nella voce 9021 come apparecchio di ortopedia. È inoltre previsto un periodo transitorio di tre mesi per l’utilizzo delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi.
Classificazione doganale, nella nomenclatura combinata, di talune merci descritte in allegato, con effetti vincolanti per la loro inquadratura tariffaria.
Ambito di applicazione
Si applica alle merci identificate nell’allegato del regolamento, ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata (NC) dell’Unione europea. Produce effetti per gli operatori economici, le autorità doganali e i titolari di informazioni tariffarie vincolanti (ITV/BTI) relative a merci analoghe o coincidenti con quelle descritte. Si applica in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le ITV non conformi possono essere ancora invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/787 della Commissione interviene per assicurare un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata nell’Unione, fissando la classificazione tariffaria di una specifica merce descritta in allegato. La misura si fonda sul regolamento (UE) n. 952/2013 e sulle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87.
Finalità e base giuridica
La Commissione richiama l’esigenza di evitare difformità applicative tra Stati membri nella classificazione delle merci. La classificazione viene adottata sulla base dell’articolo 57, paragrafo 4, e dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013, con riferimento alle regole generali della nomenclatura combinata e alle specifiche voci NC interessate.
Ambito materiale del regolamento
Il regolamento riguarda esclusivamente la merce descritta nell’allegato: una cavigliera composta da più parti tessili cucite, con apertura per tallone e dita, chiusa superiormente da una lingua di tessuto a maglia e rinforzata da una lastra di plastica elastica parzialmente visibile. L’articolo è destinato a essere indossato all’interno di una calzatura come supporto/fasciatura della caviglia, in caso di distorsioni, contusioni, lesioni legamentose e per la prevenzione di tali infortuni, oltre che nella riabilitazione postoperatoria.
Classificazione doganale attribuita
La Commissione dispone che il prodotto sia classificato nel codice NC 6307 90 10. La motivazione si fonda sulle regole generali 1, 3 c) e 6 della nomenclatura combinata e sul testo delle voci 6307, 6307 90 e 6307 90 10. L’articolo è considerato un manufatto tessile confezionato, poiché le caratteristiche oggettive non lo distinguono dai supporti di uso generale e non consentono di qualificarlo come apparecchio di ortopedia della voce 9021 10 10.
Esclusione della voce 9021 e ragioni tecniche della scelta
L’allegato chiarisce che il prodotto non può essere adattato a una specifica disabilità del paziente e ha uso multifunzionale. Pur esercitando pressione sulla zona interessata, non impedisce completamente il movimento della parte infortunata; per tale ragione non soddisfa i requisiti per la classificazione come oggetto o apparecchio di ortopedia. Viene inoltre osservato che il materiale tessile e quello plastico sono entrambi essenziali, sicché, ai sensi della regola generale 3 b), la classificazione ricade nella voce collocata per ultima in ordine numerico tra quelle suscettibili di applicazione, vale a dire la voce 6307.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
Il regolamento tutela il legittimo affidamento degli operatori prevedendo che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi possano continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore. La disciplina rinvia espressamente all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e portata applicativa
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Ciò impone alle autorità doganali e agli operatori di adeguare la classificazione della merce interessata alla voce NC stabilita dal regolamento, salvo il periodo transitorio previsto per le ITV non conformi.
Disposizioni principali
Classificazione della merce nell’allegato
L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 della tabella in allegato sono classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Per il prodotto descritto come cavigliera composta da materiali tessili e una lastra di plastica elastica, la classificazione fissata è il codice NC 6307 90 10, relativo agli "altri manufatti tessili confezionati".
Periodo transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Criteri interpretativi e motivazione tariffaria
Nel preambolo e nell’allegato la Commissione richiama le regole generali 1, 3 c) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, oltre al testo delle voci 6307, 6307 90 e 6307 90 10. Viene spiegato che il prodotto non è classificabile come oggetto o apparecchio di ortopedia della voce 9021 10 10 perché, essendo flessibile e non adattato a una specifica disabilità, non impedisce completamente il movimento della parte corporea infortunata. Si afferma inoltre che i materiali tessili e plastici sono entrambi essenziali, con conseguente classificazione nella voce che compare per ultima in ordine numerico tra quelle possibili, ossia 6307.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 25 mag 2018Regolamento (UE) 2018/1229
- Regolamento · 23 mag 2018Regolamento (UE) 2018/755
- Regolamento · 23 mag 2018Regolamento (UE) 2018/756
- Regolamento · 23 mag 2018Regolamento (UE) 2018/765
- Regolamento · 23 mag 2018Regolamento (UE) 2018/766
- Regolamento · 22 mag 2018Regolamento (UE) 2018/750
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →