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Ordinanza

Ordinanza n. 130/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600123

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti prefettizi del 2 gennaio 2026, fondati anche su una relazione istruttoria comunale, che disponevano o mantenevano l’apertura al pubblico transito di un tratto privato collegato alla S.S. 92, qualificandolo come strada vicinale di interesse pubblico o gravata da uso pubblico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti prefettizi e della relazione interna del Comune di Potenza del 10 giugno 2025, nella parte in cui qualificavano il tratto privato di sua proprietà, collegato alla S.S. 92 al km 6+170, come strada vicinale gravata da uso pubblico e ne avallavano la circolazione generale. Ha chiesto inoltre, in via incidentale, l’accertamento dell’insussistenza della servitù di uso pubblico. In sede cautelare ha domandato la sospensione degli atti, contestandone gli effetti sull’apertura al pubblico transito e sulla qualificazione giuridica del bene.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommaria delibazione ha rilevato la mancanza di fumus boni iuris, poiché gli atti impugnati non producono effetti accertativi della proprietà pubblica del tratto e, perciò, non risultano lesivi sotto tale profilo. La controversia sembra riguardare principalmente l’accertamento del regime proprietario del bene e dell’eventuale esistenza di diritti di uso pubblico, questioni estranee alla giurisdizione amministrativa. Ha inoltre ritenuto non provato un pregiudizio grave e irreparabile, considerato che le autorità competenti erano state investite delle attività necessarie alla tutela della sicurezza stradale. Spese della fase cautelare compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Ritenuto, pertanto, che la domanda cautelare va respinta.

    La tutela cautelare è negata in assenza di fumus boni iuris e di prova di un pregiudizio grave e irreparabile.

Massime di principio

  • La giurisdizione amministrativa non comprende l’accertamento del regime proprietario di un bene e dell’eventuale esistenza di diritti di uso pubblico quando gli atti impugnati non accertano la proprietà pubblica né producono, su tale aspetto, effetti lesivi; la controversia sul titolo proprietario e sulla servitù di uso pubblico esula dal perimetro della cognizione del giudice amministrativo.
  • La tutela cautelare richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; tale requisito non è soddisfatto quando il pregiudizio non è provato e le autorità competenti sono state investite delle attività necessarie a tutelare la sicurezza stradale.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneTutela cautelare

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