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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20977/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza per due motivi principali: 1) violazione di legge con riguardo all'art. 649 c.p.p., sostenendo che per gli stessi fatti era già stato giudicato e condannato con sentenza dell'8/8/2018 (quindi deducendo una sorta di preclusione o sovrapposizione tra i procedimenti); 2) vizio di motivazione circa la responsabilità per la cessione di hashish: contesta che la prova della cessione si fondi sulle dichiarazioni dell'acquirente (Dahir Sallahedine) e osserva che lo stesso Sallahedine si sarebbe procurato la cocaina prima di recarsi dal Preite, deducendo che anche l'hashish potesse essere stato acquistato prima e non ceduto dal Preite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata e reiterativa: ha condiviso la ricostruzione della Corte territoriale secondo la quale non sussisteva "contiguità temporale" e funzionale tale da far ritenere un unico fatto concreto comprensivo tanto della detenzione accertata in data 8 giugno 2018 quanto della presunta cessione del 24 maggio 2018. Applicando la giurisprudenza consolidata sull'art. 73 DPR 309/1990, ha distinto le condotte (detenzione vs cessione) come autonoma fattispecie quando non poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura aspecifica: il ricorso non ha efficacemente criticato la valutazione probatoria secondo cui la cessione è stata provata dalle dichiarazioni dell'acquirente; la motivazione della Corte territoriale non è stata denunciata come contraddittoria o illogica in modo specifico. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La norma è considerata a più fattispecie: le diverse condotte (detenzione, cessione, ecc.) perdono autonomia solo se costituiscono manifestazione della stessa sostanza poste in essere contestualmente o senza apprezzabile soluzione di continuità; altrimenti configurano più reati distinti, suscettibili di unificazione nel vincolo della continuazione.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Il ricorrente ha invocato la norma in relazione a una pretesa sovrapposizione fra procedimenti; la Corte tuttavia ha ritenuto la doglianza infondata poiché mancava l'identità del fatto e la contiguità temporale necessaria per escludere il nuovo procedimento.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente per illustrare le censure in cassazione; la Corte non ha ritenuto che le questioni sollevate soddisfacessero i profili di rilevanza e specificità richiesti per ammettere il ricorso.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamato in motivazione come norma con cui il Preite era stato precedentemente condannato (patteggiamento) per fatti connessi al successivo sequestro di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che quella precedente decisione non impedisse il giudizio per la cessione contestata, per mancanza di contiguità.

Massime di principio

  • La distinzione tra detenzione e cessione di stupefacenti dipende da elementi ontologici, cronologici, psicologici e funzionali: se non c'è soluzione di continuità e le azioni concorrono a un unico fine, si tratta di un unico fatto (assorbimento); altrimenti sono reati distinti, eventualmente riuniti nella continuazione.
  • La mera coincidenza che sostanza sequestrata in momenti diversi sia della stessa tipologia non è sufficiente per escludere la pluralità di reati: è necessaria la prova della contiguità temporale e funzionale.
  • Le dichiarazioni del compratore/assuntore possono costituire prova della cessione; il loro utilizzo in sentenza richiede una censura specifica e motivata per essere riqualificato in sede di legittimità.
  • Motivi generici o aspecifici di impugnazione (che non si confrontano con la motivazione concreta dei giudici di merito) sono destinati a essere dichiarati inammissibili.
  • L'inammissibilità del ricorso in Cassazione può comportare la condanna alle spese processuali e l'applicazione di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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