Cassazione Penale, Sentenza n. 20977/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per due motivi principali: 1) violazione di legge con riguardo all'art. 649 c.p.p., sostenendo che per gli stessi fatti era già stato giudicato e condannato con sentenza dell'8/8/2018 (quindi deducendo una sorta di preclusione o sovrapposizione tra i procedimenti); 2) vizio di motivazione circa la responsabilità per la cessione di hashish: contesta che la prova della cessione si fondi sulle dichiarazioni dell'acquirente (Dahir Sallahedine) e osserva che lo stesso Sallahedine si sarebbe procurato la cocaina prima di recarsi dal Preite, deducendo che anche l'hashish potesse essere stato acquistato prima e non ceduto dal Preite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata e reiterativa: ha condiviso la ricostruzione della Corte territoriale secondo la quale non sussisteva "contiguità temporale" e funzionale tale da far ritenere un unico fatto concreto comprensivo tanto della detenzione accertata in data 8 giugno 2018 quanto della presunta cessione del 24 maggio 2018. Applicando la giurisprudenza consolidata sull'art. 73 DPR 309/1990, ha distinto le condotte (detenzione vs cessione) come autonoma fattispecie quando non poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura aspecifica: il ricorso non ha efficacemente criticato la valutazione probatoria secondo cui la cessione è stata provata dalle dichiarazioni dell'acquirente; la motivazione della Corte territoriale non è stata denunciata come contraddittoria o illogica in modo specifico. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La norma è considerata a più fattispecie: le diverse condotte (detenzione, cessione, ecc.) perdono autonomia solo se costituiscono manifestazione della stessa sostanza poste in essere contestualmente o senza apprezzabile soluzione di continuità; altrimenti configurano più reati distinti, suscettibili di unificazione nel vincolo della continuazione.
art. 649 cod. proc. pen.
Il ricorrente ha invocato la norma in relazione a una pretesa sovrapposizione fra procedimenti; la Corte tuttavia ha ritenuto la doglianza infondata poiché mancava l'identità del fatto e la contiguità temporale necessaria per escludere il nuovo procedimento.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per illustrare le censure in cassazione; la Corte non ha ritenuto che le questioni sollevate soddisfacessero i profili di rilevanza e specificità richiesti per ammettere il ricorso.
art. 444 cod. proc. pen.
Richiamato in motivazione come norma con cui il Preite era stato precedentemente condannato (patteggiamento) per fatti connessi al successivo sequestro di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che quella precedente decisione non impedisse il giudizio per la cessione contestata, per mancanza di contiguità.
Massime di principio
- La distinzione tra detenzione e cessione di stupefacenti dipende da elementi ontologici, cronologici, psicologici e funzionali: se non c'è soluzione di continuità e le azioni concorrono a un unico fine, si tratta di un unico fatto (assorbimento); altrimenti sono reati distinti, eventualmente riuniti nella continuazione.
- La mera coincidenza che sostanza sequestrata in momenti diversi sia della stessa tipologia non è sufficiente per escludere la pluralità di reati: è necessaria la prova della contiguità temporale e funzionale.
- Le dichiarazioni del compratore/assuntore possono costituire prova della cessione; il loro utilizzo in sentenza richiede una censura specifica e motivata per essere riqualificato in sede di legittimità.
- Motivi generici o aspecifici di impugnazione (che non si confrontano con la motivazione concreta dei giudici di merito) sono destinati a essere dichiarati inammissibili.
- L'inammissibilità del ricorso in Cassazione può comportare la condanna alle spese processuali e l'applicazione di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20898/2025 del 05/06/2025
- Sentenza penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20899/2025 del 05/06/2025
- Sentenza penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20900/2025 del 05/06/2025
- Sentenza penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20901/2025 del 05/06/2025
- Sentenza penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20902/2025 del 05/06/2025
- Sentenza penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20903/2025 del 05/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →