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Sentenza

Sentenza del 13/12/2019 n. 32861 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato cinque avvisi di rettifica della rendita catastale relativi a impianti eolici situati nei Comuni di Baselice e Molinara, contestando, tra l’altro, la regolarità della notificazione, l’adeguatezza della motivazione degli avvisi, l’utilizzo di elementi estimativi riferiti ad altri impianti, l’attribuzione della categoria catastale D/1 anziché E, la compatibilità della tassazione con il diritto dell’Unione europea e, infine, la mancata applicazione di un coefficiente di riduzione per vetustà e obsolescenza al costo di ricostruzione utilizzato per determinare la rendita.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto i primi otto motivi. Ha ritenuto valida la notificazione, poiché la società aveva avuto piena e tempestiva conoscenza degli atti; ha considerato sufficiente la motivazione degli avvisi nell’ambito della procedura DOCFA, trattandosi di una diversa valutazione economica degli stessi elementi tecnici dichiarati dalla contribuente; ha confermato la categoria D/1 e la rilevanza, ai fini della rendita, dell’insieme funzionale dell’impianto eolico, comprese le componenti amovibili ma essenziali alla produzione energetica. È stato invece accolto il nono motivo, perché la sentenza di merito non aveva verificato l’applicazione di un adeguato coefficiente di deprezzamento del costo a nuovo, considerando vetustà, obsolescenza tecnica e funzionale e la diversa natura delle componenti dell’impianto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 1 (Statuto dei diritti del contribuente)

    La norma tutela l'effettiva conoscenza degli atti da parte del contribuente.

    Non vi è violazione quando l’atto è stato effettivamente conosciuto dal destinatario e questi ha potuto impugnarlo tempestivamente. L’inserimento nello stesso plico di atti destinati anche a una società collegata non determina automaticamente invalidità, se non ha concretamente leso il diritto di difesa.

  • Art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5

    La Corte distingue tra violazione di legge, omessa pronuncia e vizi della motivazione; l’omessa pronuncia ricorre solo quando sia completamente mancata una decisione indispensabile, mentre una reiezione implicita può risultare dalla struttura complessiva della sentenza.

  • D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito nella L. n. 75 del 1993, e D.M. n. 701 del 1994 (procedura DOCFA)

    Quando la rendita viene attribuita nell’ambito di una procedura DOCFA e l’Ufficio non contesta i dati oggettivi dichiarati dal contribuente, ma applica una diversa valutazione tecnica ed economica, l’avviso può essere motivato indicando i dati oggettivi e la rendita o classe attribuita. La stima dell’Ufficio è considerata conoscibile nel procedimento partecipato.

  • R.D.L. n. 652 del 1939, art. 10, convertito nella L. n. 1249 del 1939

    Per gli opifici e gli immobili a destinazione speciale la rendita è determinata mediante stima diretta, soprattutto quando le caratteristiche del bene impediscono l’utilizzo di tariffe ordinarie.

  • R.D.L. n. 1142 del 1949, artt. 27 e seguenti

    La stima indiretta può basarsi sul valore di mercato o, in assenza di un mercato comparabile, sul costo di ricostruzione, che deve essere ridotto mediante un adeguato coefficiente di deprezzamento rapportato allo stato attuale del bene.

  • R.D.L. n. 1142 del 1949 e categoria catastale D/1

    I parchi eolici sono assimilabili a centrali elettriche e sono accatastabili in categoria D/1. Ai fini della rendita rilevano anche componenti fisicamente amovibili, come pale eoliche e altre parti tecnologiche, quando siano strutturalmente e funzionalmente essenziali e non separabili senza alterare il bene complesso.

  • Direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE; art. 267 TFUE

    Le direttive sulle energie rinnovabili non impongono uno specifico accatastamento né esenzioni o riduzioni fiscali per gli impianti eolici. Gli Stati possono scegliere diversi strumenti di sostegno. Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è automatico quando la questione è manifestamente infondata o l’interpretazione è già chiara o consolidata.

  • Circolari dell'Amministrazione finanziaria n. 14/2007 e n. 6/2012; indirizzi operativi del 14 marzo 2017

    Per le centrali eoliche la rendita può essere stimata mediante costo di ricostruzione ricondotto all’epoca censuaria 1988-1989, ma il costo deve essere adeguatamente ridotto in funzione di vetustà, obsolescenza, ciclo di vita tecnico-funzionale e caratteristiche delle singole componenti.

Massime di principio

  • Nel contenzioso catastale relativo a immobili complessi classificati in categoria D, la motivazione dell’avviso può essere sufficiente anche senza allegare ogni documento tecnico, se il contribuente ha partecipato alla procedura DOCFA e l’Ufficio ha mantenuto fermi i dati oggettivi dichiarati, modificando soltanto la valutazione economica.
  • La validità della notificazione dipende soprattutto dall’effettiva conoscenza dell’atto e dalla concreta possibilità di difendersi; gli errori formali nella denominazione societaria non comportano necessariamente nullità se il destinatario è comunque identificabile e ha impugnato l’atto in tempo.
  • Per stabilire la categoria catastale di un impianto eolico occorre considerare l’unitarietà funzionale del complesso: anche beni non stabilmente infissi al suolo possono concorrere alla rendita se sono essenziali alla produzione e non separabili senza alterare la funzione dell’impianto.
  • La stima basata sul costo di ricostruzione a nuovo non può essere applicata in modo automatico: deve essere verificato e motivato il deprezzamento relativo a vetustà, obsolescenza tecnica e funzionale, ciclo di vita e diversa natura delle singole componenti.
  • In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe contestare specificamente non solo la categoria o il costo utilizzato, ma anche l’assenza di una concreta analisi del coefficiente di deprezzamento e dei parametri tecnici applicati dall’Ufficio.
  • L’attribuzione della rendita catastale è un procedimento accertativo strumentale e non costituisce di per sé il presupposto immediato di un tributo; pertanto, le direttive europee di sostegno alle energie rinnovabili non implicano automaticamente esenzioni o riduzioni della rendita o delle imposte conseguenti.

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