Sentenza del 04/06/2018 n. 2526 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Fotocopie - Disconoscimento generico - Valenza del documento prodotto - Assenza elementi differenza dall'originale - Invalidità contestazione - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione della copia è stata dichiarata invalida perché il disconoscimento deve specificare concretamente gli elementi del documento che si assumono difformi dall'originale. In assenza di tale indicazione, la copia mantiene la propria valenza documentale e può essere utilizzata ai fini della decisione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha disconosciuto la conformità della fotocopia della relata di notifica rispetto all'originale, senza tuttavia indicare in modo chiaro e specifico quali fossero le differenze tra la copia e il documento originale. La contestazione è stata quindi ritenuta generica e non idonea a privare la copia della sua efficacia probatoria.
Massime di principio
- Il disconoscimento di una copia documentale non può essere generico o meramente formale: deve indicare con chiarezza quali parti, dati o caratteristiche differiscono dall'originale.
- La semplice dichiarazione secondo cui la copia non è conforme all'originale, senza ulteriori precisazioni, è normalmente insufficiente e può essere dichiarata invalida.
- Chi contesta una copia deve formulare la contestazione tempestivamente e in modo specifico, così da consentire al giudice di comprendere l'effettiva difformità dedotta.
- In mancanza di una contestazione puntuale, la copia della relata di notifica può conservare efficacia probatoria nel processo.
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