L.R. Lazio 2/2019
Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riordina le IPAB con sede nel Lazio, prevedendone la trasformazione in ASP o in persone giuridiche private senza scopo di lucro, la fusione o l’estinzione, e disciplina organizzazione, organi, contabilità, vigilanza, patrimonio e contributi. Contiene regole transitorie, abrogazioni e misure finanziarie, con alcune disposizioni limitate a specifici esercizi 2019-2026 e alla fase di attuazione.
Riordino delle IPAB e disciplina delle ASP nel Lazio
Riordino delle IPAB e disciplina delle ASP nel Lazio
La legge disciplina il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con sede legale nel Lazio, prevedendo la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona oppure in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro. Regola inoltre organizzazione, controlli, patrimonio, contabilità, personale, contributi e disposizioni transitorie.
Ambito e finalità del riordino
La disciplina riguarda le IPAB operanti nel territorio laziale e mira a inserirle nel sistema integrato regionale dei servizi sociali e sociosanitari. Le ASP che svolgono servizi socioassistenziali e sociosanitari devono conformarsi alla programmazione regionale e locale, partecipare ai relativi tavoli consultivi e concorrere all’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.
I soggetti pubblici del sistema integrato possono avvalersi delle prestazioni delle ASP tramite specifici contratti di servizio, in particolare per:
- interventi dei piani sociali di zona;
- servizi per persone con disabilità;
- progetti per infanzia e adolescenza;
- servizi innovativi socioeducativi, socioassistenziali e sociosanitari;
- recupero e riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata.
Trasformazione delle IPAB
Le IPAB devono trasformarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento attuativo in ASP, anche mediante fusione, oppure in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, secondo le procedure regolamentari. Se l’ente non trasmette gli atti necessari entro il termine, interviene un commissario ad acta nominato dalla Regione, che deve completare gli adempimenti entro sessanta giorni.
La trasformazione in ASP richiede l’adeguamento statutario e la trasmissione del nuovo statuto alla direzione regionale competente per il visto di conformità, previo parere del comune o dei comuni del distretto sociosanitario interessato. La trasformazione è esclusa quando ricorrono i presupposti per l’estinzione.
Gli enti trasformati subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle IPAB originarie.
Fusione delle IPAB
Due o più IPAB possono fondersi in un’unica ASP quando le dimensioni non giustificano il mantenimento della personalità pubblica, oppure quando patrimonio e bilancio non sono sufficienti a realizzare le finalità statutarie. La fusione deve salvaguardare le finalità istituzionali originarie, i vincoli di destinazione dei beni e l’ambito territoriale di riferimento.
La fusione può avvenire solo con contestuale deliberazione di trasformazione e sentiti i comuni interessati. Sono privilegiate, ove possibile, fusioni tra enti con finalità analoghe o convergenti.
Estinzione delle IPAB
Sono soggette a estinzione le IPAB che, nel triennio precedente al 30 giugno 2018, non siano state più in grado di perseguire gli scopi statutari, siano inattive, prive di mezzi economico-finanziari, oppure abbiano esaurito le finalità di fondazione o statutarie.
L’estinzione è promossa d’ufficio dalla struttura regionale competente o su iniziativa dell’organo di amministrazione dell’IPAB. È necessario il parere del comune territorialmente competente. Il provvedimento finale è adottato dalla Giunta regionale, che individua anche il soggetto destinatario di risorse, personale e patrimonio, nel rispetto delle tavole di fondazione.
Se non vi sono specifiche disposizioni nelle tavole di fondazione, il destinatario è individuato secondo criteri territoriali: a Roma capitale, un’altra IPAB in trasformazione o già trasformata in ASP nel medesimo comune; nel resto del Lazio, un’altra IPAB o ASP nello stesso distretto sociosanitario o, in mancanza, nell’ambito territoriale della ASL di riferimento.
Per le IPAB con finalità esaurite, il patrimonio residuo è attribuito con priorità a finalità di assistenza a persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e di tutela delle persone con disabilità.
È prevista anche la messa in liquidazione per IPAB in grave dissesto, con nomina di commissario liquidatore e applicazione, in quanto compatibili, della disciplina statale sulla liquidazione degli enti pubblici.
Disciplina delle ASP: natura, autonomia e organizzazione
Le ASP sono enti pubblici dotati di personalità giuridica e di autonomia statutaria, contabile, patrimoniale, gestionale e tecnica, senza scopo di lucro. Operano con criteri imprenditoriali nel rispetto di efficacia, economicità, efficienza, trasparenza ed equilibrio di bilancio, sotto vigilanza regionale.
Lo statuto definisce organizzazione, caratteristiche gestionali, requisiti e modalità di nomina degli organi, poteri e funzionamento. Deve essere conforme alla legge e alle tavole di fondazione ed è approvato secondo un modello predisposto dalla direzione regionale e approvato dalla Giunta.
La denominazione deve contenere la dicitura “Azienda di servizi alla persona” o “ASP”. Le attività di erogazione diretta dei servizi sociali e sociosanitari sono gestite direttamente dall’ASP.
Organi dell’ASP e loro funzioni
Gli organi sono:
- Consiglio di amministrazione, quale organo di indirizzo politico-amministrativo;
- Presidente;
- Direttore, quale organo di gestione;
- Organo di revisione, quale organo di controllo interno.
Il Consiglio di amministrazione è in linea generale composto da tre membri, compreso il Presidente; lo statuto può prevedere cinque componenti solo per rappresentare ulteriori soggetti portatori di interessi originari individuati dalle tavole di fondazione. Dura non oltre cinque anni, con massimo due mandati consecutivi.
La designazione dei componenti segue regole differenziate a seconda della sede dell’ASP e del numero di distretti sociosanitari interessati. In caso di mancata designazione nei termini, provvede il Presidente della Regione.
Il Presidente è il legale rappresentante dell’ASP e vigila sul buon andamento dell’ente. Il Consiglio approva statuto, regolamenti, piani e programmi, bilanci, nomina il Direttore, delibera sulla dotazione organica, sui beni immobili, sui contratti di servizio e sulla partecipazione ad altri organismi.
Il Direttore è nominato con procedura di evidenza pubblica, mediante contratto di diritto privato, e gestisce l’ente con autonomi poteri di spesa, organizzazione e amministrazione. Gli compete anche la gestione dei rapporti sindacali, l’istruttoria dei procedimenti disciplinari e l’assistenza giuridico-amministrativa agli organi. Il compenso non può superare quello del direttore regionale competente in materia di inclusione sociale.
L’Organo di revisione è scelto tra i revisori legali, nominato dal Presidente della Regione, dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Controlla la regolarità amministrativa, contabile e patrimoniale, esprime pareri sui bilanci e segnala immediatamente eventuali irregolarità.
Incompatibilità, decadenza e compensi
Sono previste incompatibilità specifiche per Presidenti e componenti del Consiglio di amministrazione, oltre alle cause generali del d.lgs. 39/2013. In particolare, sono incompatibili i dirigenti delle ASL e aziende ospedaliere operanti nel territorio di sede dell’ASP e i dirigenti di strutture private convenzionate con l’ASP.
Non possono essere nominati coloro che:
- abbiano riportato determinate condanne penali;
- siano sottoposti a specifici procedimenti o misure di sicurezza;
- siano inadempienti nella resa dei conti o responsabili di irregolarità gravi pregresse;
- abbiano contenziosi o debiti verso l’azienda, o ricoprano ruoli apicali in imprese concorrenti o connesse.
Le cause di incompatibilità devono essere rimosse entro trenta giorni dalla nomina o dalla sopravvenienza della causa, pena la decadenza automatica.
Per gli amministratori e i Presidenti che percepiscono già contributi o utilità dalla Regione o da altre pubbliche amministrazioni, l’incarico è onorifico, salvo rimborso delle spese documentate se previsto dallo statuto. Negli altri casi, eventuali compensi o gettoni sono disciplinati dallo statuto nei limiti fissati dal regolamento.
Contabilità, bilanci e gestione economico-finanziaria
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. Le ASP adottano la contabilità economico-patrimoniale e il principio del pareggio di bilancio, in coerenza con i principi contabili del d.lgs. 118/2011 per quanto compatibili.
Ogni ASP adotta un regolamento di contabilità che disciplina il sistema contabile, anche per centri di costo e responsabilità. Sono previsti:
- bilancio economico pluriennale di previsione;
- bilancio economico annuale di previsione;
- bilancio di esercizio.
I bilanci di previsione vanno approvati entro il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio va approvato entro il 31 marzo dell’anno successivo, trasmesso alla Regione entro quindici giorni e pubblicato sul sito istituzionale.
La mancata o incompleta trasmissione del bilancio di esercizio comporta la riduzione del 50% del trattamento economico mensile dell’organo di amministrazione; se l’inadempimento persiste per oltre tre mesi, la Regione interviene con i poteri di vigilanza e scioglimento.
Gli utili possono essere impiegati solo per migliorare le prestazioni, sviluppare le attività istituzionali o incrementare e conservare il patrimonio. In caso di perdite, il Consiglio di amministrazione deve provvedere al ripiano secondo il regolamento contabile e informare subito la struttura regionale competente.
È prevista anche la possibilità di alienare beni del patrimonio disponibile non indispensabili, previa autorizzazione regionale, per ripianare disavanzi o perdite, con costituzione di una riserva finalizzata alla ricostituzione del fondo di dotazione. La Regione valuta la situazione tramite una conferenza di servizi e, in caso di perdite protratte per tre anni consecutivi, dispone lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e nomina un commissario.
Patrimonio delle ASP
Il patrimonio delle ASP comprende tutti i beni mobili e immobili appartenenti all’ente e quelli acquisiti nell’esercizio della sua attività o per liberalità. I beni destinati alle attività istituzionali fanno parte del patrimonio indisponibile e possono essere sottratti alla destinazione solo mediante sostituzione con un altro bene idoneo.
Le ASP devono programmare conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, con rendite coerenti con i valori di mercato e con i dati OMI. I proventi del patrimonio vanno destinati agli scopi sociali e alla gestione economica previsti dalla legge.
Le alienazioni del patrimonio disponibile richiedono autorizzazione regionale e devono essere accompagnate da relazione tecnica, perizia giurata, parere dell’Organo di revisione e pubblicazione preventiva sul sito dell’ASP. Il comune interessato può esprimere parere. La Regione decide entro novanta giorni, altrimenti la richiesta si intende respinta.
La Giunta regionale disciplina anche l’acquisizione onerosa di patrimonio immobiliare da parte delle ASP. Le dismissioni patrimoniali sono oggetto di monitoraggio regionale per il triennio successivo.
Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato
Le IPAB possono trasformarsi in persone giuridiche private senza scopo di lucro se possiedono i requisiti del d.p.c.m. 16 febbraio 1990 e nel rispetto delle tavole di fondazione e della volontà dei fondatori.
Per le IPAB con attività prevalentemente educativo-religiosa si applica la disciplina speciale regionale richiamata dalla legge. La trasformazione richiede istanza alla Regione e al comune di sede, seguita da conferenza di servizi interistituzionale e da determinazione finale regionale, entro trenta giorni, con deliberazione della Giunta.
Alle revisioni statutarie e ai patrimoni di tali enti si applicano le norme del d.lgs. 207/2001.
Controllo sulle persone giuridiche private
La Regione esercita vigilanza e controllo anche sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato. Gli enti devono trasmettere alla Regione gli atti dovuti per legge e quelli relativi a dismissione, vendita o costituzione di diritti reali sui beni originariamente vincolati alle finalità istituzionali.
Se la Regione ritiene l’atto in contrasto con l’atto costitutivo o lo statuto, lo trasmette al pubblico ministero per le azioni previste dal codice civile. Per tali enti che gestiscono servizi sociali e sociosanitari finanziati, anche indirettamente, con risorse pubbliche, si applicano in quanto compatibili le norme su organi di revisione e contabilità previste per le ASP.
Regolamento attuativo
Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale adotta uno o più regolamenti attuativi. Essi disciplinano, tra l’altro:
- parametri organizzativi ed economico-finanziari delle ASP;
- procedimento di trasformazione delle IPAB;
- procedimento di estinzione delle IPAB;
- schemi di statuto e di bilancio;
- indennità e compensi degli organi;
- conflitti di interesse e cause di incompatibilità;
- requisiti professionali del Direttore;
- modalità di fusione ed incentivi;
- modalità di estinzione delle ASP;
- vigilanza e controllo;
- relazione annuale alla commissione consiliare;
- gestione, utilizzo e alienazione del patrimonio;
- controllo sulle persone giuridiche private;
- modalità e criteri per i contributi regionali;
- requisiti minimi di attività istituzionale obbligatoria.
Personale
La trasformazione delle IPAB in ASP o in persone giuridiche private, così come la fusione delle ASP, non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro dei dirigenti e del personale dipendente. I rapporti a termine e gli incarichi professionali restano efficaci fino alla scadenza.
Per il personale delle IPAB trasformate in persone giuridiche private continuano ad applicarsi i trattamenti economici e giuridici dei contratti collettivi in essere al momento della trasformazione, fino all’individuazione di una disciplina nazionale specifica. Per il personale delle ASP si applica il contratto del comparto funzioni locali.
Monitoraggio, relazioni e clausola valutativa
Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione della legge. La Giunta deve trasmettere:
- entro sessanta giorni dall’entrata in vigore, una ricognizione delle IPAB presenti nel Lazio;
- entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento, una relazione sulle domande di trasformazione, sugli enti trasformati o estinti e sulle criticità emerse;
- entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento, una relazione complessiva sugli esiti del riordino, con particolare attenzione a consistenza patrimoniale, capacità finanziaria, dimensioni territoriali e criticità.
Disposizioni transitorie
I procedimenti regionali sulle IPAB non conclusi alla data di entrata in vigore decadono, con possibilità di ripresentare le istanze secondo la nuova disciplina.
I consigli di amministrazione in carica restano operativi per gli adempimenti di trasformazione e fino alla nomina dei nuovi organi, comunque non oltre sei mesi dalla trasformazione. Per le IPAB già commissariate, gli adempimenti sono assunti dal commissario, il cui incarico è prorogato fino alla nomina dei nuovi organi e comunque non oltre sei mesi dalla trasformazione.
Sono previste misure straordinarie e temporanee per il sostegno alle ASP che abbiano registrato perdite negli esercizi 2020 e 2021 per passività pregresse o per l’emergenza COVID-19, con regolamento regionale di attuazione. Inoltre, per gli esercizi 2024, 2025 e 2026, alle ASP interessate da riorganizzazioni interne o fusioni non si applicano le disposizioni sugli scioglimenti e sulle procedure previste per le perdite pluriennali.
Abrogazioni e decorrenza
La legge abroga numerose disposizioni regionali pregresse in materia di IPAB, enti comunali di assistenza e riordino delle istituzioni assistenziali. Alcune ulteriori abrogazioni decorrono dalla conclusione dei procedimenti di trasformazione o estinzione delle IPAB.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
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