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Circolare

Circolare numero 53 del 08-06-2023

Con la presente circolare si illustrano i contenuti del nuovo “ammortizzatore unico” introdotto dal decreto–legge n. 61/2023 a sostegno di imprese e lavoratori dipendenti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e si forniscono indicazioni per accedere alla nuova misura di sostegno al reddito.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il nuovo ammortizzatore unico introdotto dall'art.7 del decreto‑legge 1° giugno 2023, n.61, a sostegno di lavoratori dipendenti e lavoratori agricoli colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023. Definisce destinatari, condizioni di accesso, durata e misura dell'indennità (massimale 2023 pari a €1.321,53 – netto indicato €1.244,36), incompatibilità con altri trattamenti, modalità di domanda (file .csv via Comunicazione Bidirezionale dal 15/6/2023), pagamento diretto INPS entro il tetto di spesa di 620 milioni per il 2023, contribuzione figurativa e istruzioni contabili e fiscali.

Ammortizzatore unico (art.7 DL 61/2023) – istruzioni per accesso e gestione

Punti principali

Destinatari

Lavoratori subordinati del settore privato e lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, risultano impossibilitati a svolgere l'attività o a recarsi al lavoro per effetto degli eventi alluvionali nei Comuni indicati nell'Allegato 1 al DL 61/2023; inclusi i nuovi assunti fino al 31/8/2023 (per gli agricoli, con decorrenza dalla data di assunzione).

Cause che giustificano l'impedimento

L'impedimento deve essere collegato a: provvedimento normativo/ amministrativo relativo all'emergenza; interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione; inutilizzabilità dei mezzi di trasporto; inagibilità dell'abitazione; condizioni di salute di familiari conviventi; altri eventi riconducibili all'emergenza. Documentazione: indicazione del provvedimento da parte del datore di lavoro o dichiarazione di responsabilità resa dal lavoratore.

Natura e incompatibilità

Misura distinta e autonoma rispetto agli ordinari ammortizzatori (CIGO, assegno d'integrazione salariale, CISOA). Risulta incompatibile con i trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.lgs. n.148/2015, con l'art.8 della L.457/1972 e con l'art.21, c.4 della L.223/1991; chi opta per il nuovo ammortizzatore deve rinunciare agli altri per gli stessi periodi.

Misura economica

Importo mensile pari al massimale previsto per le integrazioni salariali ai sensi dell'art.3, c.5‑bis del D.lgs. 148/2015: per il 2023 il massimale è €1.321,53 (nota indicativa del netto: €1.244,36).

Durata

Durate differenziate: fino a 90 giornate per lavoratori che operano o risiedono nei Comuni alluvionati; fino a 15 giornate per i lavoratori che risiedono nei Comuni alluvionati e sono impossibilitati a recarsi al lavoro fuori dai Comuni; per alcuni lavoratori agricoli privi di rapporto, la misura è pari alle giornate lavorate l'anno precedente (fino a 90) detratte quelle già lavorate nell'anno in corso, con decorrenza dalla data di assunzione.

Presentazione delle domande

La domanda è sempre presentata dal datore di lavoro (direttamente o tramite intermediario) mediante trasmissione di un file .csv, conforme al tracciato dell'Allegato 3, tramite Comunicazione Bidirezionale nel Cassetto Previdenziale (voce CIGO‑CIGS‑Solidarietà → Ammortizzatore Unico). Invii possibili dal 15/06/2023; termine per la presentazione: entro la fine del mese successivo all'inizio della sospensione (termine non decadenziale).

Controlli e tempistiche istruttoria

I file ricevuti saranno sottoposti a controlli formali, sintattici e di merito; esiti comunicati al mittente per correzioni; posizioni corrette saranno acquisite per istruttoria automatizzata e definizione. Si raccomanda l'invio urgente per erogazione tempestiva.

Pagamento e risorse

Erogazione esclusivamente con pagamento diretto da parte dell'INPS ai beneficiari. Limite di spesa complessivo per il 2023 pari a €620 milioni; l'Istituto monitora il tetto e può sospendere concessioni se il limite è raggiunto.

Contribuzione figurativa

La misura dà diritto alla contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici, accreditata secondo le regole di integrazione salariale previste dall'art.6 del D.lgs. 148/2015.

Regole sindacali e contributo addizionale

Non è richiesto alcun accordo sindacale per accedere all'ammortizzatore; è comunque consentita un'informativa sindacale. I datori di lavoro non sono obbligati al versamento del contributo addizionale previsto dal D.lgs. 148/2015.

Istruzioni contabili e regime fiscale

Istituiti conti specifici (es. GAU30288, GAU10279, GAU24288, GAU32288) per rilevare pagamenti, debiti, recuperi e oneri per contributi figurativi; riemissioni e riaccrediti gestiti con codici bilancio dedicati. L'indennità ha natura reddituale e assoggettata a tassazione ordinaria con ritenuta alla fonte; INPS rilascia CUS.

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