Circolare numero 54 del 08-06-2023
Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum prevista dall’articolo 8 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa la cui attività è stata sospesa a causa degli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra destinatari, requisiti, modalità di domanda, misura e limiti di spesa dell’indennità una tantum prevista dall’art. 8 del decreto‑legge 1° giugno 2023, n. 61 per i lavoratori che hanno sospeso l’attività nei Comuni dichiarati in stato di emergenza a seguito delle alluvioni dal 1° maggio 2023, insieme alle istruzioni operative, di monitoraggio e contabili per l’INPS.
Indennità una tantum per lavoratori danneggiati dagli eventi alluvionali a partire dal 1° maggio 2023 (art. 8 DL 61/2023)
Punti principali
Quadro normativo e periodo di riferimento
Riferimento: art. 8 DL 61/2023; indennità riconosciuta per sospensioni avvenute nel periodo 1° maggio – 31 agosto 2023 nei Comuni indicati nell'allegato 1 e per i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza.
Plateа dei beneficiari
Categorie interessate: A) collaboratori coordinati e continuativi (anche dottorandi, assegnisti, medici in formazione), B) titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, C) lavoratori autonomi e professionisti (incluse varie gestioni INPS, artigiani, commercianti, coltivatori, pescatori, liberi professionisti e iscritti a casse obbligatorie). Sono inclusi coadiuvanti e professionisti iscritti a enti previdenziali obbligatori.
Requisiti e misura dell’indennità
Beneficiari devono essere iscritti a forme obbligatorie di previdenza alla data del 1° maggio 2023 e avere attività avviata alla stessa data; sospensione dell'attività per eventi alluvionali. Importo: 500 euro per ogni periodo di sospensione non superiore a 15 giorni; massimo 3.000 euro per beneficiario. No contribuzione figurativa per i periodi fruiti.
Domanda: modalità e dichiarazioni richieste
Domanda telematica all'INPS entro il 30 settembre 2023; disponibile dal 15 giugno 2023 sul portale INPS o tramite patronati e Contact Center. Autenticazione tramite SPID livello 2, CIE o CNS. Il richiedente deve dichiarare residenza/ domicilio/ luogo di svolgimento attività, categoria di appartenenza, periodi di sospensione (fino a 6 periodi non sovrapposti) e possesso dei requisiti, con documentazione a corredo; l'INPS effettuerà verifiche e potrà recuperare somme erogate indebitamente.
Finanziamento e monitoraggio
Risorse complessive per il 2023 limitate a 253,6 milioni di euro. L'INPS monitora la spesa e comunica i risultati al Ministero del Lavoro e al MEF; al raggiungimento del limite non verranno accolte ulteriori domande.
Strumenti di tutela
Avverso i provvedimenti INPS in materia di indennità è possibile proporre azione giudiziaria.
Istruzioni contabili e procedure di pagamento
Istituiti conti GAU specifici: GAU30279 (onere per indennità), GAU10279 (debito verso beneficiari) e GAU24279 (recuperi/reintroiti). Codici bilancio nuovi: 3297 per somme non riscosse e 1226 per recupero indebiti. Pagamenti centralizzati dall'INPS; procedure per riemissione e rilevazione di partite ancora da definire e per rapporti finanziari con lo Stato affidati alla Direzione generale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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