Sentenza del 05/10/2016 n. 19867 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità dei motivi, mancata formulazione del quesito di diritto o del momento di sintesi e richiesta di riesame del merito, non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio, liquidate in Euro 4.000, oltre alle spese prenotate a debito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, che aveva parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate riguardo a un accertamento IVA e IRAP relativo al 1998. La CTR aveva ritenuto applicabile la presunzione legale prevista dall'art. 32, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 alle movimentazioni bancarie non adeguatamente giustificate dalla contribuente, per un importo residuo di Euro 87.416,53. La società ha presentato tre motivi di ricorso, ma senza indicare per ciascuno la specifica ipotesi dell'art. 360, comma 1, c.p.c., senza formulare il quesito di diritto o il momento di sintesi richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. e, in parte, chiedendo un nuovo esame del merito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1
La norma prevede una presunzione legale in base alla quale determinate movimentazioni bancarie possono essere considerate ricavi o compensi imponibili, salvo che il contribuente dimostri la loro irrilevanza fiscale o la loro riferibilità a operazioni già contabilizzate. Nel caso concreto, la presunzione è stata applicata alla parte delle movimentazioni non adeguatamente giustificata.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1
I motivi del ricorso per cassazione devono essere ricondotti con precisione a una delle specifiche ipotesi di censura previste dalla norma. La mancata indicazione della previsione invocata rende le censure prive della necessaria specificità.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Applicabile ratione temporis, imponeva la conclusione dei motivi di ricorso per cassazione con un quesito di diritto, oppure con un momento di sintesi per le censure relative alla motivazione. La mancata formulazione di tali elementi comporta l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione ogni motivo deve indicare chiaramente la specifica violazione prevista dall'art. 360 c.p.c.; censure generiche o non inquadrate correttamente possono essere dichiarate inammissibili.
- Quando una disciplina processuale richiede un quesito di diritto o una sintesi della censura, la loro omissione può impedire l'esame del ricorso anche senza valutare il merito della controversia.
- La Corte di cassazione non è un ulteriore giudice di merito: non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti già esaminati dal giudice d'appello.
- In materia di accertamenti bancari, il contribuente deve fornire una giustificazione analitica delle movimentazioni contestate; per la parte non spiegata può operare la presunzione legale di riferibilità a ricavi imponibili.
- La soccombenza processuale può comportare la condanna al pagamento delle spese in favore dell'amministrazione resistente.
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