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Ordinanza

Ordinanza n. 1408/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento del silenzio diniego sull’istanza di accesso agli atti amministrativi.

Giustizia amministrativa202502195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego sull'istanza di accesso al piano ferie aziendale e ai dati relativi alla fruizione delle ferie dei dipendenti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso del 6 agosto 2025, con la quale aveva chiesto copia del piano ferie aziendale e i nominativi dei dipendenti che avevano fruito di ferie il 4 agosto 2025, unitamente, per ciascuno, alla data di inserimento della richiesta nel sistema informatico aziendale ZCONNECT e alla data di autorizzazione dell'ufficio competente. Nel corso del giudizio il TAR, con precedente ordinanza, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti eventualmente coinvolti. La ricorrente ha depositato documentazione attestante soltanto la trasmissione all'amministrazione, in data 8 gennaio 2026, degli atti necessari per la successiva pubblicazione sul sito web dell'amministrazione, ma non ha prodotto la prova dell'effettiva pubblicazione, con indicazione della relativa data. In camera di consiglio il difensore ha dichiarato che la pubblicazione sarebbe avvenuta, ma tale dichiarazione è stata ritenuta insufficiente a comprovare l'avvenuta integrazione del contraddittorio secondo le modalità prescritte.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di accesso. Ha ritenuto non comprovata l'esecuzione della precedente ordinanza di integrazione del contraddittorio, poiché la documentazione depositata dimostrava soltanto la trasmissione degli atti all'amministrazione e non la loro effettiva pubblicazione sul sito web, né la data e le modalità della pubblicazione. Le sole assicurazioni rese dal difensore in camera di consiglio non sono state considerate sufficienti. Il Collegio ha quindi ordinato alla ricorrente di acquisire e depositare entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza una documentazione, eventualmente diversa dall'attestato precedentemente richiesto, idonea a comprovare se, quando e in che modo sia avvenuta la pubblicazione dei dati indicati nella precedente ordinanza. La decisione della causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 9 luglio 2026.

Massime di principio

  • Nel giudizio di accesso, quando il giudice dispone l'integrazione del contraddittorio mediante pubblicazione sul sito web dell'amministrazione, la parte onerata deve fornire una prova documentale dell'effettiva pubblicazione, della data in cui essa è avvenuta e delle relative modalità.
  • La mera trasmissione all'amministrazione degli atti destinati alla pubblicazione non dimostra l'avvenuta integrazione del contraddittorio, se non è accompagnata da elementi che comprovino la successiva pubblicazione.
  • Le dichiarazioni rese dal difensore in camera di consiglio circa l'avvenuta pubblicazione non sono, da sole, sufficienti ad accertare l'esecuzione delle modalità di integrazione del contraddittorio stabilite dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzo

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