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Circolare

Circolare INAIL n. 85 del 10 dicembre 1984

L 15 giugno 1984 n 240 concernente norme previdenziali ed assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasfromano manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare esamina gli effetti della legge 15 giugno 1984, n. 240 sulle imprese cooperative che trasformano, manipolano, conservano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici. Vengono chiariti i criteri di inquadramento tra settore agricolo e industriale, gli effetti dal 1° giugno 1984, il regime transitorio per i periodi pregressi e le modalità di regolarizzazione contributiva. Sono inoltre indicati i termini per le denunce di esercizio, le istruzioni per i rimborsi e le precisazioni sui lavoratori a tempo indeterminato, con riserva su alcune agevolazioni contributive ancora in esame.

Nuove norme previdenziali e assicurative per cooperative agricole: inquadramento INAIL e regolarizzazioni

Legge n. 240/1984 sulle cooperative agricole e loro dipendenti

La circolare fornisce istruzioni applicative sulla legge 15 giugno 1984, n. 240, relativa al regime previdenziale e assistenziale delle imprese cooperative che trasformano, manipolano, conservano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici. L’intervento chiarisce il nuovo criterio di inquadramento assicurativo, disciplina il passaggio tra settore agricolo e settore industriale, indica i termini per le denunce di esercizio e regola la gestione dei periodi pregressi.

Decorrenza della disciplina

La legge è stata pubblicata il 20 giugno 1984 ed è entrata in vigore il 21 giugno 1984. Ai fini contributivi e indennitari, però, gli effetti decorrono dal 1° giugno 1984, salvo i casi in cui il periodo di paga non sia mensile. La circolare precisa che il provvedimento modifica le precedenti istruzioni INAIL del 1976 e del 1981, nonché le indicazioni sospensive già diffuse nel 1977.

Ambito di applicazione e criteri di inquadramento

L’articolo 1 stabilisce che, per l’applicazione della tutela prevista dal Titolo II del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, è sufficiente che i prodotti trasformati, manipolati o commercializzati per conto proprio costituiscano almeno la metà dell’attività. Se invece l’impresa ricorre normalmente e con continuità, in misura prevalente oltre il 50%, a prodotti provenienti dal mercato, trova applicazione la tutela assicurativa industriale.

Non è necessario che la cooperativa svolga tutte e tre le fasi indicate dalla legge: è sufficiente anche una sola attività, come la sola commercializzazione. La circolare include espressamente anche la conservazione dei prodotti agricoli, considerandola funzionale alla commercializzazione e comunque riconducibile alla nozione di manipolazione.

Restano invece fuori dall’ambito della nuova disciplina le cooperative di semplice produzione e allevamento, quelle di servizi e le stalle sociali.

Effetti sulle posizioni assicurative

Le posizioni assicurative degli organismi associativi che rientrano nel Titolo II del Testo Unico devono considerarsi cessate e definite con effetto dal 31 maggio 1984. Il passaggio al settore agricolo va notificato contemporaneamente alla ditta e allo S.C.A.U. per gli adempimenti di competenza.

Regime dei periodi pregressi e rimborsi

L’articolo 2 viene qualificato come norma innovativa e non interpretativa. Di conseguenza, non devono essere effettuate modifiche di inquadramento né di trattamento contributivo o indennitario per i periodi anteriori, neppure quando, pur essendovi già i presupposti per la tutela agricola, sia stata mantenuta la copertura industriale per effetto delle istruzioni sospensive precedenti.

Se per i periodi pregressi l’impresa è stata assoggettata sia alla contribuzione agricola sia a quella industriale, è riconosciuto il diritto al rimborso di quanto versato con le modalità del settore agricolo. La domanda deve essere presentata all’Ufficio C.A.U. territorialmente competente. Le unità operative devono inoltre rilasciare agli interessati un attestato dei premi versati ai sensi del Titolo I del Testo Unico, utilizzando con gli opportuni adattamenti i criteri e i fac-simili della lettera circolare n. 54/1982.

Lavoratori a tempo indeterminato e inquadramento industriale

L’articolo 3 introduce una deroga per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato: per essi si applica la tutela assicurativa industriale anche se non ricorrono i requisiti di normalità, continuatività e prevalenza richiesti dall’articolo 1, purché sussistano le condizioni previste dagli articoli 1 e 4 del Testo Unico. Se tali condizioni mancano, continua ad applicarsi l’assicurazione del Titolo II.

La circolare recepisce inoltre il criterio ministeriale secondo cui il termine "dipendenti" si riferisce solo agli operai e non anche a impiegati e dirigenti.

Posizioni industriali, denunce e termini

Per i lavoratori da inquadrare nel settore industriale devono essere istituite normali posizioni assicurative con decorrenza 1° giugno 1984. Il termine per la presentazione delle denunce di esercizio è considerato scaduto il 26 giugno 1984, in applicazione dell’articolo 12, secondo comma, del Testo Unico, assumendo come data rilevante quella di entrata in vigore della legge.

Regolarizzazione contributiva e scadenza del 25 novembre 1984

La circolare conferma le istruzioni già impartite con i fonogrammi del 6 e del 17 ottobre 1984. Per il periodo 1° giugno - 30 settembre 1984 i premi devono essere determinati in consuntivo e versati in unica soluzione entro il 25 novembre 1984. Alla stessa scadenza deve essere versato anche il premio anticipato relativo al periodo 1° ottobre - 31 dicembre 1984, così da evitare duplicazioni di richieste. Le unità operative, acquisiti gli elementi retributivi, devono procedere direttamente all’emissione delle posizioni assicurative e alla quantificazione e richiesta dei premi, compresa la rata premio anticipato relativa al 1985, aggiornando poi l’archivio magnetico centrale.

Se impedimenti oggettivi hanno reso impossibile seguire tale procedura, l’emissione delle posizioni e la richiesta dei premi possono avvenire secondo le ordinarie procedure, fermo restando che l’agevolazione prevista dal comma 8-bis deve comunque essere riconosciuta al singolo datore di lavoro.

Ritardi, sanzioni e buona fede

Il Ministero del lavoro ha chiarito che il termine del 25 novembre 1984 non riguarda solo il pagamento, ma anche gli adempimenti formali collegati. Perciò la sanzione di cui all’articolo 50, secondo comma, del Testo Unico non si applica alle imprese già titolari di rapporto assicurativo agricolo che abbiano presentato la denuncia di esercizio entro tale data.

Per i ritardi ulteriori le sanzioni civili devono essere applicate con gradualità, tenendo conto della buona fede. La spontanea regolarizzazione può essere riconosciuta solo nei casi in cui la denuncia di esercizio sia stata effettivamente presentata dal datore di lavoro.

Agevolazioni contributive e ulteriori istruzioni

La circolare non fornisce una soluzione definitiva sull’applicabilità alle aziende agricole dell’articolo 3 degli sconti contributivi del 25% e del 40%, rinviando a successive istruzioni perché la materia è ancora in esame.

Disposizioni non rilevanti per l’Istituto

Le altre disposizioni della legge non sembrano interessare l’INAIL. In particolare, l’articolo 5 viene ritenuto di scarsa applicazione pratica, poiché le imprese che trattano prevalentemente prodotti di terzi dovrebbero già essere inquadrate nel settore assicurativo industriale. Eventuali casi che dovessero rientrare in tale previsione devono essere segnalati alla Direzione generale con i relativi elementi di valutazione.

Fac-simile allegato

È allegato un modello di comunicazione da inviare alle ditte che hanno presentato denuncia di esercizio ai sensi dell’articolo 3. La richiesta mira ad acquisire il numero dei lavoratori a tempo indeterminato soggetti all’obbligo assicurativo e l’ammontare delle retribuzioni dal 1° giugno 1984 al 30 settembre 1984. Tali dati servono per determinare sia il premio anticipato del periodo 1° ottobre 1984 - 31 dicembre 1984, sia quello relativo all’anno 1985, per il quale la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte dovrà essere presentata entro il 30 gennaio 1985.

Punti principali

Entrata in vigore ed efficacia della legge

La legge n. 240/1984 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 giugno 1984 ed è entrata in vigore il 21 giugno 1984. Tuttavia, ai fini contributivi e indennitari, produce effetti dal 1° giugno 1984, salvo i casi in cui il periodo di paga non sia mensile.

Nuovi criteri di inquadramento delle cooperative

Per l’applicazione della tutela del Titolo II del D.P.R. n. 1124/1965 è sufficiente che i prodotti trasformati, manipolati o commercializzati per conto proprio siano almeno la metà; se invece si ricorre normalmente e continuativamente, in misura prevalente oltre il 50%, a prodotti provenienti dal mercato, si applica la tutela assicurativa industriale. Non è necessario che la cooperativa svolga tutte e tre le fasi, essendo sufficiente anche una sola attività, come la sola commercializzazione.

Estensione e esclusioni dell’ambito applicativo

La disciplina comprende anche l’attività di conservazione dei prodotti agricoli, considerata funzionale alla commercializzazione e comunque riconducibile alla manipolazione. Restano escluse le cooperative di semplice produzione e allevamento, quelle di servizi e le stalle sociali.

Cessazione delle posizioni assicurative agricole pregresse

Le posizioni assicurative degli organismi associativi che rientrano nel Titolo II del Testo Unico devono intendersi cessate e definite con effetto dal 31 maggio 1984. Il passaggio al settore agricolo deve essere notificato contestualmente alla ditta e allo S.C.A.U. per i provvedimenti di competenza.

Carattere innovativo della legge e regime dei periodi pregressi

La norma è qualificata come innovativa e non interpretativa; pertanto non devono essere effettuate modifiche di inquadramento o di trattamento contributivo e indennitario per i periodi anteriori, neppure nei casi in cui sussistessero già le condizioni per la tutela agricola ma fosse stata mantenuta quella industriale per effetto delle precedenti istruzioni sospensive.

Rimborsi per doppia contribuzione

Se per i periodi pregressi le imprese sono state assoggettate sia a contribuzione agricola sia a contribuzione industriale, hanno diritto al rimborso di quanto versato con le modalità del settore agricolo. La richiesta deve essere presentata all’Ufficio C.A.U. territorialmente competente. Le unità operative devono rilasciare agli interessati un attestato comprovante il versamento dei premi di cui al Titolo I del Testo Unico, utilizzando, con gli adattamenti del caso, i criteri e i fac-simili della lettera circolare n. 54/1982.

Eccezione per i lavoratori a tempo indeterminato

Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato si applica comunque la tutela assicurativa industriale, anche se non ricorrono i requisiti di normalità, continuatività e prevalenza previsti dall’articolo 1, purché sussistano le condizioni degli articoli 1 e 4 del Testo Unico. In caso contrario, continua ad applicarsi l’assicurazione del Titolo II. Il termine "dipendenti" viene ricondotto, in coerenza con l’interpretazione ministeriale, ai soli operai e non anche a impiegati e dirigenti.

Denunce di esercizio e decorrenza delle posizioni industriali

Per i lavoratori da inquadrare nel settore industriale devono essere istituite posizioni assicurative ordinarie con decorrenza 1° giugno 1984. Il termine per la presentazione delle denunce di esercizio è considerato scaduto il 26 giugno 1984, in applicazione dell’articolo 12, secondo comma, del Testo Unico, assumendo come data rilevante quella di entrata in vigore della legge.

Regolarizzazione contributiva e scadenze

Per il periodo 1° giugno - 30 settembre 1984 i premi devono essere determinati in consuntivo e versati in unica soluzione entro il 25 novembre 1984. Alla stessa scadenza deve essere versato anche il premio anticipato relativo al periodo 1° ottobre - 31 dicembre 1984, per evitare duplicazioni di richieste. Le unità operative, una volta acquisiti gli elementi retributivi, devono procedere direttamente all’emissione delle posizioni assicurative e alla quantificazione e richiesta dei premi, compresa la rata anticipata per il 1985, aggiornando poi l’archivio magnetico centrale.

Procedure ordinarie e salvaguardia dell’agevolazione

Se circostanze imprescindibili hanno impedito il rispetto della procedura indicata, emissione della posizione e richiesta dei premi devono avvenire secondo le ordinarie procedure. In ogni caso deve essere garantita al datore di lavoro l’agevolazione prevista dal comma 8-bis dell’articolo 1 della legge n. 430/1984.

Ritardi nelle denunce e disciplina sanzionatoria

Il termine del 25 novembre 1984, per effetto dell’interpretazione ministeriale, riguarda non solo il versamento dei premi ma anche gli adempimenti formali connessi. La sanzione prevista dall’articolo 50, secondo comma, del Testo Unico non va applicata alle imprese già titolari di un rapporto assicurativo agricolo che abbiano presentato la denuncia di esercizio entro tale data. Per i ritardi ulteriori le sanzioni civili vanno applicate con graduazione, riconoscendo la buona fede; il requisito della spontanea regolarizzazione è riconoscibile solo se la denuncia è stata presentata dal datore di lavoro.

Agevolazioni contributive ancora in esame

La circolare rinvia a successive istruzioni per stabilire se alle aziende agricole di cui all’articolo 3 si applichino gli sconti contributivi del 25% e del 40%, poiché la materia è ancora in esame.

Articolo 5 e altre disposizioni

Le altre norme della legge non sembrano interessare l’Istituto. In particolare, l’articolo 5 non dovrebbe trovare applicazione pratica, poiché le imprese che trattano prevalentemente prodotti provenienti da terzi dovrebbero già essere inquadrate nel settore assicurativo industriale. Eventuali casi riconducibili a tale disposizione devono essere segnalati alla Direzione generale con gli elementi di valutazione necessari.

Fac-simile di comunicazione alle ditte

È allegato un fac-simile di comunicazione da inviare alle ditte che abbiano presentato denuncia di esercizio ai sensi dell’articolo 3. La comunicazione richiede i dati sui lavoratori a tempo indeterminato soggetti all’obbligo assicurativo e sulle retribuzioni del periodo 1° giugno 1984 - 30 settembre 1984, da utilizzare per determinare il premio anticipato del periodo 1° ottobre 1984 - 31 dicembre 1984 e quello relativo al 1985.

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