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Circolare

Circolare INAIL n. 88 del 19 dicembre 1984

Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattie professionale dei settori industriali ed agricolo e per i medici colpiti da malattie e lesioni causate dall azione dei raggi X e delle sostanze radioattive con decorre

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare rettifica quanto indicato nella circolare n. 67/1984 in materia di rivalutazione delle prestazioni economiche INAIL, con particolare riguardo alle rendite dei lavoratori portuali. Conferma le retribuzioni convenzionali da applicare per Compagnie e Gruppi portuali, precisa l’eccezione per alcune categorie del Porto di Genova e stabilisce che tali valori valgono sia per la prima liquidazione delle rendite sia per il calcolo dell’indennità per inabilità temporanea assoluta. La regolazione contabile delle rendite già in godimento al 1° luglio 1984 è demandata alla Direzione generale - Servizio meccanizzazione.

Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche INAIL dal 1° luglio 1984 e rettifica per i lavoratori portuali

Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche INAIL e rettifica per i lavoratori portuali

La circolare INAIL n. 63 del 24 ottobre 1985 contiene un errata corrige alla circolare n. 67/1984 in materia di rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industriale e agricolo, nonché per i medici colpiti da malattie e lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 1984. Il chiarimento riguarda in modo specifico la determinazione delle retribuzioni da assumere per i lavoratori portuali e gli effetti di tali importi sulle prestazioni economiche.

Rettifica alla disciplina già indicata nella circolare n. 67/1984

Viene espressamente rettificato il primo punto del 4° comma del paragrafo 1.2. dell’allegato n. 4 alla circolare n. 67/1984. La rettifica incide sulle modalità di riliquidazione delle rendite dei lavoratori portuali, precisando i valori retributivi da utilizzare e chiarendo che le indicazioni hanno valore operativo sia per le nuove liquidazioni sia per le posizioni già in essere.

Retribuzioni convenzionali da applicare ai portuali

Per le rendite relative ai lavoratori portuali, la circolare stabilisce che la riliquidazione deve avvenire:

  • sulla retribuzione annua convenzionale di L. 15.780.000 per le "Compagnie portuali";
  • sul minimale di L. 8.631.000 per i "Gruppi portuali".

La permanenza di tali valori è motivata dal fatto che devono considerarsi ancora in vigore le retribuzioni convenzionali giornaliere fissate dal D.M. 29 giugno 1983 (G.U. n. 207 del 29 luglio 1983), in attesa dell’emanazione del decreto di adeguamento da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Eccezione per alcune categorie del Porto di Genova

È prevista un’eccezione per le rendite dei lavoratori portuali del ramo industriale, dei carenanti e degli ormeggiatori del Porto di Genova. Per tali soggetti, la riliquidazione deve essere effettuata sul massimale di L. 16.030.000, in forza del D.M. 13 aprile 1984.

Ambito applicativo delle retribuzioni indicate

Le retribuzioni sopra richiamate devono essere utilizzate:

  • in sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente;
  • in sede di prima liquidazione delle rendite ai superstiti;
  • per la regolazione contabile delle rendite in corso di godimento alla data del 1° luglio 1984, attività demandata alla Direzione generale - Servizio meccanizzazione.

Riflessi sul calcolo dell’indennità per inabilità temporanea assoluta

La circolare precisa infine che quanto stabilito per le rendite e per le retribuzioni convenzionali vale anche ai fini del calcolo dell’indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro, estendendo quindi la rettifica a tale prestazione economica.

Punti principali

Rettifica alla circolare n. 67/1984

La circolare interviene a rettifica del primo punto del 4° comma del paragrafo 1.2. dell’allegato n. 4 alla circolare n. 67/1984, precisando le retribuzioni da assumere per la riliquidazione delle rendite dei lavoratori portuali.

Retribuzioni convenzionali per i lavoratori portuali

Le rendite dei lavoratori portuali devono essere riliquidate sulla retribuzione annua convenzionale di L. 15.780.000 per le "Compagnie portuali" e sul minimale di L. 8.631.000 per i "Gruppi portuali". Tali valori sono confermati in quanto devono ritenersi ancora vigenti le retribuzioni convenzionali giornaliere fissate dal D.M. 29 giugno 1983, in attesa del decreto ministeriale di adeguamento da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Eccezione per il Porto di Genova

Fanno eccezione le rendite relative ai lavoratori portuali del ramo industriale, ai carenanti e agli ormeggiatori del Porto di Genova, che devono essere riliquidate sul massimale di L. 16.030.000 ai sensi del D.M. 13 aprile 1984.

Applicazione in prima liquidazione e sulle rendite in corso

Le retribuzioni indicate devono essere applicate sia in sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti, sia per la regolazione contabile delle rendite già in godimento alla data del 1° luglio 1984, operazione affidata alla Direzione generale - Servizio meccanizzazione.

Estensione al calcolo dell’indennità per inabilità temporanea assoluta

Quanto disposto per le retribuzioni convenzionali e per la riliquidazione delle rendite vale anche per il calcolo dell’indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro.

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