Circolare INAIL n. 82 del 28 novembre 1984
Erogazione integrativa di fine anno ai grandi invalidi del lavoro anno 1984.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare INAIL comunica la deliberazione del Comitato tecnico grandi invalidi sull’erogazione straordinaria di fine anno per il 1984 a favore dei grandi invalidi del lavoro aventi titolo alla speciale gestione al 15 dicembre 1984. La prestazione spetta solo entro determinati limiti di reddito personale e viene erogata in importi differenziati in base al grado di inabilità, con una maggiorazione per ciascun figlio di età non superiore ai 12 anni alla data della domanda. La circolare disciplina anche le modalità di informazione agli interessati, la presentazione della domanda, i criteri di imputazione contabile e l’obbligo di completare le registrazioni entro il 31 dicembre 1984.
Erogazione integrativa di fine anno 1984 ai grandi invalidi del lavoro
Erogazione integrativa di fine anno 1984 ai grandi invalidi del lavoro
La circolare INAIL n. 82 del 28 novembre 1984 disciplina la concessione di una erogazione straordinaria di fine anno per il 1984 in favore dei grandi invalidi del lavoro iscritti alla speciale gestione e in possesso dei requisiti alla data del 15 dicembre 1984. Vengono indicati beneficiari, limiti di reddito, misure della prestazione, maggiorazioni per figli, adempimenti delle sedi e regole di contabilizzazione.
Beneficiari e condizioni di accesso
L’erogazione spetta ai grandi invalidi aventi titolo alle prestazioni della speciale gestione alla data del 15 dicembre 1984. La prestazione non è riconosciuta a coloro che dispongano di un reddito annuo superiore a lire 15.000.000, soglia da incrementare di lire 750.000 per ogni familiare a carico per il quale l’invalido percepisca le quote di aggiunta di famiglia.
Ai fini del calcolo del reddito, la circolare precisa che devono essere considerate soltanto le entrate personali dell’assistito, con esclusione dell’assegno per assistenza personale continuativa. Nel modello di domanda sono richiamate, tra le componenti reddituali da dichiarare e documentare, rendita INAIL, assegno di incollocabilità, assegno continuativo di legge INAIL, assegno assistenziale, pensione INPS, redditi da lavoro subordinato o autonomo e altri redditi, come case e terreni.
Misura dell’erogazione
La prestazione è stabilita in due importi principali:
- lire 120.000 per i portatori di inabilità dall’80% al 100%;
- lire 150.000 per i portatori di inabilità del 100% con necessità di assistenza personale continuativa.
La somma è inoltre integrata da lire 25.000 per ciascun figlio di età non superiore ai 12 anni alla data di presentazione della domanda, purché siano rispettati i requisiti previsti, incluso il limite di reddito.
Adempimenti delle sedi e presentazione della domanda
Il provvedimento deve essere comunicato tempestivamente a tutti i grandi invalidi aventi titolo mediante lettera conforme al fac-simile allegato alla circolare. Gli interessati che si trovino nelle condizioni previste devono inoltrare una formale domanda alla sede competente, utilizzando il modello allegato e corredandola con la documentazione idonea a comprovare i redditi dichiarati.
La circolare indica anche la scadenza del 15 dicembre 1984 per la presentazione della domanda nel testo del fac-simile di comunicazione alle sedi.
Casi di ricovero e competenza della sede
Per i grandi invalidi ricoverati presso il Centro di soggiorno di Breccia di Como o presso altri istituti ospedalieri od ospiziali, la spesa per le erogazioni resta a carico della sede nel cui protocollo gli assistiti risultano iscritti. Dopo l’erogazione, i Direttori degli Ispettorati regionali e provinciali devono informare la Direzione generale sull’ammontare delle spese sostenute da ciascuna unità dipendente e sul numero dei beneficiari, distinti tra grandi invalidi, superinvalidi e figli.
Istruzioni contabili
Le somme erogate devono essere registrate al capitolo 603, sottoconto 02, denominato "Erogazioni integrative di fine anno", nell’ambito degli interventi per la vita di relazione e il reinserimento sociale a carico della speciale gestione grandi invalidi del lavoro.
Inoltre, in applicazione delle disposizioni di contabilità pubblica richiamate nel D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696, le unità interessate devono porre particolare attenzione affinché le registrazioni delle operazioni nella fase di competenza siano effettuate integralmente entro il 31 dicembre 1984, così da evitare aumenti dei residui passivi nell’anno 1985.
Punti principali
Beneficiari e requisiti
L’erogazione è destinata ai grandi invalidi del lavoro aventi titolo alle prestazioni della speciale gestione alla data del 15 dicembre 1984. Sono esclusi coloro che dispongano di un reddito annuo superiore a lire 15.000.000, aumentato di lire 750.000 per ogni familiare a carico per il quale l’invalido percepisca le quote di aggiunta di famiglia. Per reddito si intendono le sole entrate personali dell’assistito, con esclusione dell’assegno per assistenza personale continuativa.
Misura della prestazione
L’importo dell’erogazione è fissato in lire 120.000 per i portatori di inabilità dall’80% al 100% e in lire 150.000 per i portatori di inabilità del 100% con necessità di assistenza personale continuativa. La prestazione è inoltre integrata da lire 25.000 per ogni figlio di età non superiore ai 12 anni alla data di presentazione della domanda.
Domanda e documentazione
Le sedi devono informare tempestivamente gli aventi diritto mediante lettera conforme al fac-simile allegato. Gli interessati, se in possesso dei requisiti, devono presentare formale domanda secondo il modello allegato, corredata da idonea documentazione attestante l’entità dei redditi dichiarati. Nel modulo è richiesto anche l’elenco dei familiari per i quali sono percepite le quote di aggiunta di famiglia e l’indicazione delle varie componenti di reddito.
Gestione dei ricoverati
Per i grandi invalidi ricoverati presso il Centro di soggiorno di Breccia di Como o presso altri istituti ospedalieri od ospiziali, la corresponsione delle erogazioni è posta a carico della sede nel cui protocollo gli assistiti risultano iscritti. Dopo l’effettuazione delle erogazioni, i Direttori degli Ispettorati regionali e provinciali devono comunicare alla Direzione generale l’ammontare delle spese sostenute da ciascuna unità dipendente e il numero dei beneficiari, distinti tra grandi invalidi, superinvalidi e figli.
Istruzioni contabili e termini
Le somme corrisposte devono essere contabilizzate al capitolo 603, sottoconto 02, denominato "Erogazioni integrative di fine anno" nell’ambito degli interventi per la vita di relazione ed il reinserimento sociale a carico della speciale gestione grandi invalidi del lavoro. In applicazione del D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696, le unità interessate devono curare che le registrazioni delle operazioni nella fase di competenza siano effettuate integralmente entro il 31 dicembre 1984, al fine di evitare variazioni in aumento dei residui passivi nel 1985.
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