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Circolare

Circolare INAIL n. 73 del 10 novembre 1984

Frazionamento del premio a norma del 2 comma dell art 28 del T U approvato con D P R 30 giugno 1965 n 1124.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce i criteri applicativi del frazionamento del premio previsto dall'art. 28, comma 2, del Testo Unico INAIL dopo la cessazione, al 31 dicembre 1983, della disciplina transitoria del soprappremio. Viene chiarito che si applicano gli interessi di rateazione o dilazione vigenti al 1° gennaio di ciascun anno, con specifiche regole per posizioni trimestrali, semestrali e per le nuove autorizzazioni in corso d'anno. La circolare disciplina inoltre decadenza, sanzioni, dichiarazioni retributive, procedure operative e casi esclusi, nonché l'effetto delle rinunce e delle istanze di ripristino della forma ordinaria.

Frazionamento del premio e applicazione degli interessi di rateazione/dilazione dopo il 31 dicembre 1983

Frazionamento del premio e interessi di rateazione dopo il 31 dicembre 1983

La circolare disciplina il regime applicabile al frazionamento del premio assicurativo INAIL previsto dall'art. 28, comma 2, del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 1124/1965, dopo la cessazione, al 31 dicembre 1983, della disciplina transitoria introdotta dal D.L. n. 463/1983 e confermata dalla legge n. 638/1983. L'obiettivo è individuare criteri uniformi per le posizioni assicurative con pagamento anticipato in forma trimestrale o semestrale, chiarendo misura degli interessi, decorrenza, decadenza e adempimenti operativi.

Quadro normativo e criterio generale

La circolare recepisce l'orientamento già espresso dal Consiglio di Stato e condiviso dal Ministero del lavoro: il soprappremio di cui all'art. 28, comma 2, del Testo Unico deve essere ricondotto al tasso di interesse di differimento e dilazione previsto in via generale dall'art. 23 della legge n. 843/1978 e successive modifiche, senza che tale interesse si aggiunga al soprappremio originario. In questo modo viene operata un'armonizzazione tra la disciplina speciale del frazionamento del premio e la normativa generale sulle rateazioni e dilazioni dei contributi.

Decorrenza della misura degli interessi

Per i casi di frazionamento già in corso, il tasso da applicare è quello vigente al 1° gennaio di ciascun anno, poiché in quella data trova concreta attuazione il pagamento del premio anticipato frazionato. Per l'anno 1984, la misura indicata è pari al 23,75% per le posizioni assicurative a carattere trimestrale o semestrale in essere al 1° gennaio 1984. Per le posizioni emesse nel corso dell'esercizio e agevolate in fase di emissione, invece, si applica il tasso vigente alla data dell'autorizzazione.

Ambito del frazionamento e importi non rateizzabili

La circolare precisa che l'interesse ordinario non deve gravare sull'intero premio presunto annuo, poiché i premi relativi al primo trimestre o semestre non sono oggetto di rateazione o differimento e svolgono, in pratica, la funzione di acconto. Ne consegue che l'importo dovuto entro l'11 gennaio non può essere ulteriormente frazionato o dilazionato. Per le posizioni trimestrali, essendo la rateazione già articolata sui singoli ratei dell'intero esercizio, eventuali nuove istanze di rateazione sono respinte. Per le posizioni semestrali, invece, è ammessa soltanto una ulteriore dilazione, non una nuova rateazione, al medesimo tasso già applicato.

Limiti temporali della dilazione e gestione delle istanze

Per le posizioni semestrali la dilazione può essere concessa solo entro il limite dell'esercizio in corso e, comunque, non oltre il 30 novembre, per evitare sovrapposizioni con premi relativi a periodi assicurativi successivi. Le istanze di nuova concessione, in deroga alle ordinarie disposizioni, sono di competenza delle Sedi e devono essere adeguatamente motivate dal datore di lavoro. La circolare richiama anche le istanze di ulteriore dilazione rispetto alla scadenza dell'11 luglio, precisando che possono essere valutate solo come proroga del termine e non come rateazione dell'importo dovuto.

Decadenza dalla forma frazionata e sanzioni

Il mancato rispetto dei termini di pagamento determina l'immediata decadenza dalla particolare forma di versamento dei premi. La conseguenza è il ripristino della forma ordinaria di pagamento in unica rata annuale con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo e l'applicazione delle sanzioni di legge. La circolare richiama inoltre la disciplina della violazione rilevabile al momento delle elaborazioni meccanografiche, con conseguente attivazione delle procedure di segnalazione e aggiornamento dell'archivio magnetico centrale.

Dichiarazione delle retribuzioni e obblighi periodici

Resta fermo l'obbligo per i datori di lavoro di presentare la dichiarazione delle retribuzioni entro 30 giorni dalla fine di ciascun periodo assicurativo. Le scadenze richiamate sono il 30 gennaio, 30 aprile, 30 luglio e 30 ottobre. La circolare sottolinea che questo adempimento conferma la suddivisione dell'esercizio in due o quattro periodi assicurativi e consente di applicare anche le sanzioni previste per la recidiva in relazione a ciascun periodo semestrale o trimestrale.

Aspetti procedurali e gestione informatica

La Direzione generale - Servizio meccanizzazione procede al calcolo degli interessi, alla gestione delle variazioni e all'inclusione dei dati delle posizioni interessate nell'ambito delle ordinarie rateazioni e dilazioni di debiti correnti. Per il conguaglio dell'anno in corso, data la limitata numerosità dei casi e le possibili diverse situazioni concrete, la circolare affida il calcolo alle singole Unità competenti. Vengono inoltre richiamate specifiche procedure per l'archivio magnetico centrale, con l'uso dei modelli e dei programmi indicati, nonché l'impiego dei testi-tipo allegati per le comunicazioni di decadenza, informativa e ripristino della forma ordinaria.

Comunicazioni ai datori di lavoro e casi esclusi

Le Sedi devono inviare ai datori di lavoro interessati una comunicazione sulle nuove condizioni applicabili alle posizioni trimestrali e semestrali. È inoltre precisato che il soprappremio di rateazione non si applica ai premi speciali unitari relativi ai facchini, barrocciai e ippotrasportatori, né ai premi speciali unitari mensili pro capite dei pescatori delle acque interne e della piccola pesca marittima, poiché già determinati in misura trimestrale o mensile.

Punti principali

Fine della disciplina transitoria e nuovo criterio di calcolo

La legge n. 638/1983 ha fissato al 31 dicembre 1983 la scadenza della validità delle misure del soprappremio previsto dall'art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 1124/1965. Dal 1° gennaio 1984, per le posizioni assicurative con premio anticipato frazionato in trimestri o semestri, si applicano gli interessi di rateazione o dilazione previsti in via generale dall'art. 23 della legge n. 843/1978 e successive modificazioni, senza cumulo con il soprappremio del Testo Unico.

Misura degli interessi e momento di applicazione

Per le posizioni già in corso, il tasso da applicare è quello vigente al 1° gennaio di ciascun anno, momento in cui si realizza il frazionamento del premio anticipato. Per le autorizzazioni concesse nel corso dell'anno, si applica invece il tasso vigente alla data dell'autorizzazione. Per l'anno 1984 il tasso indicato è pari al 23,75%.

Ambito del frazionamento e limiti alla rateazione

La circolare chiarisce che l'interesse non deve gravare sull'intero premio presunto annuo, perché i premi relativi al primo trimestre o semestre svolgono funzione di acconto e non sono oggetto di rateazione o differimento. L'importo da versare entro l'11 gennaio non può essere ulteriormente rateizzato o dilazionato. Per le posizioni trimestrali, eventuali istanze di ulteriore frazionamento sono respinte; per le posizioni semestrali è ammessa soltanto una ulteriore dilazione, entro il limite del 30 novembre dell'esercizio in corso.

Decadenza, sanzioni e ripristino della forma ordinaria

Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporta la decadenza immediata dalla particolare forma di versamento e il ripristino della forma ordinaria con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Restano applicabili le sanzioni di legge per l'inadempienza. Se, alla data delle elaborazioni meccanografiche, il pagamento risulta mancante in tutto o in parte, si configura la violazione di cui all'art. 35, comma 2, della legge n. 689/1981.

Domande, rinunce e competenza delle Sedi

Le nuove istanze per ottenere il beneficio sono accolte dalle Sedi, in deroga alle ordinarie disposizioni, purché debitamente motivate. Le istanze presentate durante l'esercizio per posizioni già in corso producono normalmente effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le rinunce alla forma frazionata dovrebbero pervenire entro il 30 settembre di ciascun anno, così da consentire le rettifiche per l'anno successivo.

Obblighi dichiarativi e procedure operative

Resta fermo l'obbligo di presentare la dichiarazione delle retribuzioni entro 30 giorni dalla fine di ciascun periodo assicurativo, cioè entro il 30 gennaio, 30 aprile, 30 luglio e 30 ottobre. Le Sedi devono effettuare le segnalazioni all'archivio magnetico centrale secondo le procedure indicate, utilizzare i modelli richiamati e adottare i testi di comunicazione allegati nei casi di decadenza, riemissione in forma ordinaria o informativa ai datori di lavoro.

Esclusioni

Il soprappremio di rateazione non si applica ai premi speciali unitari relativi all'assicurazione dei facchini, barrocciai e ippotrasportatori (prefissi 903, 904, 905 e 907) né ai premi speciali unitari mensili pro capite dei pescatori delle acque interne e della piccola pesca marittima (prefissi 908 e 909), perché tali premi sono già determinati in misura trimestrale o mensile.

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