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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25424/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma, in appello, della condanna per bancarotta fraudolenta documentale (distruzione/occultamento delle scritture contabili) commessa quale amministratore unico e socio unico della CARFUEL s.r.l.; il ricorrente denunciava l'insussistenza del dolo specifico richiesto per la fattispecie contestata e la carenza motivazionale della sentenza, sostenendo che la mera mancanza delle scritture contabili non è di per sé idonea a dimostrare la finalità di recare un ingiusto profitto o di arrecare pregiudizio ai creditori e che, in mancanza di circostanze ulteriori, la condotta potrebbe rientrare nella meno grave fattispecie di bancarotta semplice.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la distinzione tra le due ipotesi di bancarotta documentale previste dall'art. 216 l.f. (la sottrazione/distruzione che richiede dolo specifico e la falsità/tenuta scorretta della contabilità che può richiedere soltanto dolo generico) e ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale insufficiente e in parte tautologica nel dedurre il dolo specifico dal solo fatto della mancanza delle scritture, dalla posizione dell'imputato e dalla non collaboratività. Ha inoltre osservato che andava dato maggiore rilievo allo stato di detenzione del ricorrente nel periodo rilevante. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare (bancarotta fraudolenta documentale)

    La norma comprende due profili: la sottrazione/distruzione/falsificazione dei libri contabili (fattispecie 'specifica') che richiede dolo specifico, finalizzato a procurare un ingiusto profitto o a recare pregiudizio ai creditori; e la tenuta della contabilità in modo falsificante (anche attraverso annotazioni originariamente false o omissioni) che può rientrare nella fattispecie con dolo generico.

  • art. 217, legge fallimentare (bancarotta semplice)

    È la fattispecie alternativa, meno grave, applicabile quando non sia dimostrabile il dolo specifico: la sola omessa o irregolare tenuta delle scritture, priva di ulteriori indici di intenti fraudolenti, può essere ricondotta a questa fattispecie.

  • art. 223, legge fallimentare

    Norma richiamata nel capo di imputazione (quotazione delle disposizioni sanzionatorie); nel contesto della sentenza è richiamata per la cornice sanzionatoria collegata alla fattispecie di bancarotta.

Massime di principio

  • Per integrare la sottrazione o distruzione delle scritture contabili come bancarotta fraudolenta documentale occorre provare il dolo specifico: non basta la semplice mancanza delle scritture, vanno individuati indici concreti che evidenzino la finalità di arrecare un ingiusto profitto o di danneggiare i creditori.
  • La mera non collaborazione dell'amministratore o il fatto che egli sia stato l'unico titolare della società non sono di per sé sufficienti a provare il dolo specifico; tali elementi possono concorrere alla valutazione complessiva ma richiedono supporto probatorio ulteriore.
  • Quando non è stata contestata (o provata) una bancarotta fraudolenta patrimoniale, la dimostrazione del dolo specifico nella bancarotta documentale richiede un accertamento più rigoroso e non può fare affidamento sulla presunzione che l'irregolare tenuta delle scritture sia funzionale a occultare atti depauperativi.
  • In assenza di indizi idonei a dimostrare la finalità fraudolenta, la condotta di omessa tenuta o di non consegna delle scritture tende a configurare la fattispecie di bancarotta semplice (art. 217) anziché quella fraudolenta di cui all'art. 216 n.2.
  • Nei casi concreti, utili indici di dolo specifico possono essere: elementi che provino attività volte a occultare o distrarre beni, documentazione che dimostri falsità intenzionali nelle annotazioni contabili, dichiarazioni del responsabile che attestino la volontà di impedire l'accertamento, prove di trasferimenti fraudolenti o di sistematica occultazione dei libri in vista della procedura fallimentare.
  • Lo stato di detenzione dell'imputato nel periodo rilevante deve essere valutato e motivato adeguatamente; esso può attenuare le possibilità inferenziali sulla volontarietà della condotta e non può essere ignorato nella ricostruzione del dolo.

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