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Sentenza

Sentenza del 10/06/2019 n. 752 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Prestazioni e erogazioni in forma capitale pensionistiche complementari - Tassazione in maniera analoga al TFR, se liquidate a titolo di capitale - Le somme corrispondenti al rendimento di polizza (Previdenza Integrativa Aziendale) sono tassate al 12,50%.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la corretta qualificazione fiscale delle prestazioni erogate in forma capitale da un fondo di previdenza complementare aziendale. La prestazione era composta sia da una sorte capitale, formata dagli accantonamenti riconducibili ai contributi del datore di lavoro e del lavoratore, sia da un rendimento netto derivante dalla gestione degli investimenti sul mercato. Il contribuente sosteneva che la componente relativa al rendimento di polizza dovesse essere distinta dal capitale e assoggettata all'aliquota del 12,50% prevista dall'art. 6 della legge n. 482/1985, mentre la tassazione analoga a quella del TFR doveva riguardare soltanto le somme liquidate a titolo di capitale.

La decisione

La sentenza ha riconosciuto la natura distinta delle componenti della prestazione. Le somme liquidate a titolo di capitale sono soggette a un trattamento fiscale analogo a quello del TFR, secondo la disciplina applicabile in relazione alla data di iscrizione e alla normativa vigente. Invece, le somme corrispondenti al rendimento della polizza o della gestione finanziaria della previdenza integrativa aziendale devono essere assoggettate alla ritenuta del 12,50% prevista dall'art. 6 della legge n. 482/1985. È stata quindi accolta la distinzione tra capitale versato e rendimento finanziario.

Norme richiamate

  • Art. 47 della Costituzione

    La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme

    Richiama la precedente impostazione della previdenza complementare come forma di tutela del risparmio finanziario.

  • Art. 38 della Costituzione

    I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia

    Rappresenta il fondamento della successiva qualificazione della previdenza complementare come strumento di tutela previdenziale.

  • Decreto legislativo n. 124/1993

    Ha disciplinato la previdenza complementare e il relativo trattamento fiscale, poi modificato dalla riforma Dini.

  • Art. 11 della legge n. 335/1995

    Ha introdotto, per le prestazioni in forma capitale degli iscritti alla previdenza complementare, un trattamento fiscale analogo a quello dei redditi da lavoro dipendente, con applicazione secondo la decorrenza della normativa.

  • Art. 6 della legge n. 482/1985

    Si applica alla componente della prestazione qualificabile come rendimento finanziario o rendimento di polizza, distinta dalla sorte capitale.

Massime di principio

  • Quando una prestazione di previdenza complementare è liquidata in forma capitale, occorre scomporla nelle sue componenti: capitale costituito dai contributi e rendimento derivante dalla gestione finanziaria.
  • La tassazione analoga a quella del TFR riguarda la componente capitale, mentre il rendimento finanziario può essere soggetto a un'aliquota separata, nella fattispecie il 12,50% previsto dalla legge n. 482/1985.
  • Per gli iscritti ai fondi prima dell'entrata in vigore della riforma Dini, il regime fiscale deve essere determinato considerando la data di iscrizione e la struttura concreta della prestazione.
  • Non è corretto applicare automaticamente un unico regime fiscale all'intera somma liquidata: è necessario verificare la natura delle singole componenti e la documentazione del fondo.
  • La distinzione tra capitale e rendimento deve risultare dai dati contabili o dalla certificazione rilasciata dal fondo; in assenza di una corretta separazione, la ricostruzione della base imponibile può diventare oggetto di contestazione.

Testo integrale

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