Ordinanza n. 165/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione dirigenziale n. 263 del 16 aprile 2026 di approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva, con i relativi allegati, relativa alla procedura selettiva per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di noleggio o locazione di unità da diporto nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre per l'anno 2026, e della conseguente comunicazione di esclusione del 27 aprile 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale di approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva della procedura selettiva per il rilascio delle autorizzazioni al noleggio o alla locazione di unità da diporto nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre, nonché conseguente comunicazione di esclusione
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva della procedura selettiva per il rilascio delle autorizzazioni relative all'anno 2026 nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre e la conseguente comunicazione di esclusione, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In particolare, ha contestato la disciplina contenuta nell'art. 22, comma 5, del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area marina protetta, approvato con D.M. 24 febbraio 2015, nella parte in cui prevede che le autorizzazioni siano rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese residenti nei comuni dell'area fino al raggiungimento del 75% del totale dei permessi, attribuendo solo subordinatamente rilevanza preferenziale alle unità conformi ai requisiti di eco-compatibilità. Secondo la prospettazione accolta in sede cautelare, la riserva del 75% opera prescindendo completamente dalla qualità dell'offerta sotto il profilo dell'eco-compatibilità. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito la tardività della censura rivolta contro la disposizione regolamentare.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'esecuzione dei provvedimenti impugnati, limitatamente alla posizione della ricorrente, consentendole di svolgere, fino alla decisione di merito, l'attività di noleggio o locazione di unità da diporto nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre con l'unità indicata nella domanda di partecipazione. Il giudice ha ritenuto assistite da sufficienti profili di fondatezza le censure contro la riserva del 75% prevista dall'art. 22, comma 5, del regolamento, nella parte in cui privilegia la residenza delle imprese senza considerare la qualità dell'offerta in termini di eco-compatibilità. Ha inoltre ritenuto superabile l'eccezione di tardività, poiché la disposizione regolamentare è stata impugnata insieme al suo atto applicativo, ossia la collocazione della ricorrente in posizione non utile della graduatoria, dal quale è sorto l'interesse concreto a ricorrere. Quanto al periculum in mora, ha ravvisato danni gravi e irreparabili derivanti dall'impossibilità di operare durante il favorevole periodo stagionale, inclusi il definitivo sviamento della clientela e i mancati introiti. La discussione del merito è stata fissata per il 30 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 5, regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area marina protetta, approvato con D.M. 24 febbraio 2015
Le autorizzazioni per l’esercizio dei servizi di locazione e noleggio sono rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese residenti nei comuni ricadenti dell’area marina protetta, fino al raggiungimento del 75% del totale dei permessi e, subordinatamente, con criterio preferenziale alle unità in linea con i requisiti di eco-compatibilità […]
In sede cautelare sono stati ravvisati sufficienti profili di fondatezza nelle censure rivolte contro la riserva del 75% per le imprese residenti, nella parte in cui essa prescinde completamente dalla qualità dell’offerta in termini di eco-compatibilità.
art. 55 c.p.a.
Applicato per la valutazione della domanda cautelare; il giudice ha ravvisato fumus boni iuris e periculum in mora sufficienti a sospendere gli atti impugnati limitatamente alla posizione della ricorrente.
Massime di principio
- La contestazione di una disposizione regolamentare può essere proposta tempestivamente insieme all'impugnazione del suo atto applicativo quando è da quest'ultimo, e non dalla mera conoscenza astratta della disposizione, che sorge l'interesse concreto e attuale a ricorrere.
- In una procedura selettiva per il rilascio di autorizzazioni amministrative, una riserva percentuale a favore delle imprese residenti presenta profili di illegittimità cautelarmente apprezzabili se attribuisce rilievo decisivo alla residenza prescindendo completamente dalla qualità dell'offerta e dai requisiti di eco-compatibilità.
- L'impossibilità di esercitare un'attività economica durante un periodo stagionale favorevole, con rischio di definitivo sviamento della clientela e perdita degli introiti, può integrare un danno grave e irreparabile ai fini della tutela cautelare.
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