Salta al contenuto
Messaggio

Messaggio numero 434 del 10-10-2000

La procedura di conciliazione, promossa dagli interessati, nella quale risulta coinvolto anche il datore di lavoro, non è applicabile alla materia previdenziale gestita dall’Istituto in quanto l’articolo 410 c.p.c, come modificato dall’art. 36 del decreto legislativo n. 80/98, che nella sua nuova versione ha introdotto l’obbligatorietà del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione, limita espressamente il proprio ambito di applicazione alle controversie di cui all’art. 409 c.p.c., tra le quali non sono comprese quelle previdenziali, oggetto, queste, di specifica normativa dettata dal capo II dello stesso codice

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che il tentativo obbligatorio di conciliazione non si applica alle controversie previdenziali gestite dall'Istituto, perché l'art. 410 c.p.c. riguarda solo le controversie di cui all'art. 409 c.p.c. Viene quindi indicato che, in caso di convocazione, le sedi devono limitarsi a rappresentare la posizione dell'Istituto e a ribadire che le prestazioni pensionistiche non possono essere oggetto di transazione o conciliazione.

Chiarimenti sulla non applicabilità del tentativo di conciliazione alle controversie previdenziali INPS

Chiarimenti sulla conciliazione nelle controversie previdenziali

Il documento interviene per chiarire la posizione dell'Istituto in merito alle frequenti comunicazioni di proposizione del tentativo di conciliazione pervenute da Sedi, Direzioni Provinciali del Lavoro e legali di assicurati. L’obiettivo è definire l’ambito di applicazione della procedura e precisare come debbano comportarsi gli uffici dell’Istituto in caso di convocazione.

Ambito di applicazione della procedura di conciliazione

Viene affermato in modo netto che la procedura di conciliazione promossa dagli interessati, anche quando coinvolge il datore di lavoro, non è applicabile alla materia previdenziale gestita dall’Istituto.

La ragione risiede nel fatto che l’articolo 410 c.p.c., come modificato dall’articolo 36 del decreto legislativo n. 80/98, introduce l’obbligatorietà del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione, ma limita espressamente il proprio ambito alle controversie di cui all’articolo 409 c.p.c. Tra queste non rientrano le controversie previdenziali, che sono invece disciplinate da una normativa specifica contenuta nel capo II dello stesso codice.

Ragioni giuridiche del chiarimento

Il documento osserva che l’intera disciplina del tentativo di conciliazione è strutturata per le controversie individuali di lavoro. Per le controversie previdenziali, il rinvio dell’articolo 442 c.p.c. alla disciplina del procedimento delle controversie individuali di lavoro non può essere esteso all’articolo 410 c.p.c., poiché quest’ultimo riguarda una fase precedente al processo e non la disciplina processuale in senso stretto.

Si richiama inoltre l’articolo 443 c.p.c., che già prevede, a pena di improcedibilità dell’azione giudiziaria, il previo esperimento dei ricorsi amministrativi prescritti, con la finalità di evitare, ove possibile, l’instaurazione del giudizio.

Orientamento ministeriale

La questione è stata sottoposta al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che ha condiviso le argomentazioni esposte dall’Istituto. Il documento valorizza quindi anche il conforto dell’Amministrazione vigilante sulla corretta interpretazione della normativa.

Indicazioni operative per le Sedi

In caso di convocazione da parte delle Direzioni Provinciali del Lavoro, il Direttore di Sede o il funzionario incaricato deve limitarsi a:

  • esporre la posizione dell’Istituto sulla normativa in oggetto;
  • precisare che la materia delle prestazioni pensionistiche, per quanto di competenza dell’Istituto, non può formare oggetto di transazione o di conciliazione;
  • illustrare i criteri applicativi che l’Istituto ha diramato nel tempo sulla materia oggetto della controversia.

Principio conclusivo

Il documento ribadisce, in sostanza, che le controversie relative alle prestazioni pensionistiche e, più in generale, alla materia previdenziale gestita dall’Istituto non possono essere definite mediante conciliazione, dovendosi seguire i rimedi e i procedimenti specificamente previsti dalla normativa previdenziale e processuale applicabile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.