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Messaggio

Messaggio numero 372 del 26-7-2000

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che, per la generalità dei lavoratori in mobilità, il numero delle settimane figurative si calcola sul minimale dell’ultimo periodo di attività e sulle retribuzioni non rivalutate, mentre la rivalutazione ISTAT riguarda solo il valore retributivo figurativo ai fini della media pensionabile. Per alcuni lavoratori con diritto al trattamento speciale di disoccupazione ex legge n. 1115/1968, invece, non si applica la rivalutazione prevista dal d.lgs. n. 503/1992 e restano validi i criteri già previsti per la contribuzione figurativa per mobilità.

contribuzione figurativa per mobilità e criteri di rivalutazione della retribuzione pensionabile

Contribuzione figurativa per mobilità: criteri di calcolo e rivalutazione

Il documento interviene per chiarire le modalità di accredito della contribuzione figurativa per i periodi di mobilità e, in particolare, il rapporto tra minimale contributivo, retribuzione figurativa e rivalutazione ai fini pensionistici. Vengono distinti due diversi ambiti applicativi: quello generale per i lavoratori in mobilità e quello particolare di alcuni lavoratori che, alla data dell’11 agosto 1991, erano titolari del trattamento speciale di disoccupazione.

Disciplina generale per i trattamenti di mobilità

Per la generalità dei lavoratori interessati dai trattamenti di mobilità, il documento richiama l’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale norma, con effetto dal 1° gennaio 1993, prevede che per i periodi di mobilità di durata continuativa superiore all’anno, ricadenti nel periodo utile per la determinazione della retribuzione pensionabile, le retribuzioni accreditate figurativamente siano rivalutate anche sulla base degli indici ISTAT di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza.

La precisazione fornita chiarisce che questa disposizione incide sulla rivalutazione del valore retributivo figurativo già accreditato, quando esso debba essere considerato per il calcolo della retribuzione media settimanale pensionabile. Non modifica invece il numero delle settimane accreditabili figurativamente, né ai fini del diritto a pensione né ai fini della misura della pensione.

Criterio per la determinazione delle settimane figurative

In applicazione dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall’articolo 1 della legge 7 dicembre 1989, n. 389, il documento ribadisce il principio generale secondo cui i valori retributivi riferiti a un anno solare diverso da quello da coprire figurativamente devono essere confrontati con il trattamento minimo di pensione a carico del FPLD vigente al 1° gennaio dell’anno in cui sono state percepite le retribuzioni di riferimento.

Da ciò discende che la determinazione del numero dei contributi figurativi per mobilità da accreditare, sia per il diritto sia per la misura della pensione, deve continuare a essere effettuata con riferimento al minimale dell’ultimo periodo di attività lavorativa e alle retribuzioni non rivalutate.

Aggiornamento delle istruzioni amministrative

Il documento precisa che tale interpretazione modifica le istruzioni contenute nel messaggio n. 40, punto 1.5.5, del 14 gennaio 2000. Si afferma inoltre che le procedure pensioni risultano già adeguate a questi criteri.

Lavoratori con diritto al trattamento speciale di disoccupazione ex legge n. 1115/1968

Una seconda questione riguarda i lavoratori che, alla data dell’11 agosto 1991, avevano titolo al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge n. 1115/1968, o alle relative proroghe, e che hanno percepito l’indennità di mobilità ai sensi dell’articolo 22, comma 7, della legge n. 223/1991.

Per questi soggetti, la circolare n. 3 del 2 gennaio 1992, punto 1.2, aveva già previsto che la contribuzione figurativa fosse determinata con i criteri di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e non con quelli previsti per la generalità dei lavoratori in mobilità dall’articolo 7, comma 9, della legge n. 223/1991.

Esclusione della rivalutazione ex d.lgs. n. 503/1992 per tali fattispecie

Poiché le modalità di accredito figurativo di questi lavoratori sono diverse da quelle previste per la generalità dei lavoratori in mobilità, il documento stabilisce che non può trovare applicazione il criterio di rivalutazione della retribuzione figurativa previsto dall’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 503/1992.

Per il calcolo della retribuzione pensionabile in tali casi resta quindi fermo quanto già chiarito con il messaggio n. 27757 del 5 maggio 1992, che richiama l’applicabilità anche alla contribuzione figurativa per mobilità dei criteri della circolare n. 671 RCV-60103 AGO del 6 marzo 1985.

Criterio di rivalutazione da applicare nei casi particolari

Secondo tali criteri, quando i periodi assunti a base per il calcolo del valore figurativo, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge n. 155/1981, e quelli da coprire figurativamente si riferiscono ad anni solari diversi, il coefficiente di rivalutazione da utilizzare per determinare la retribuzione pensionabile è quello relativo all’anno solare cui si è fatto riferimento per la determinazione del valore retributivo figurativo.

Esito operativo

In sintesi, il documento distingue nettamente:

  • per la generalità dei trattamenti di mobilità, il numero delle settimane figurative si determina sul minimale dell’ultimo periodo di attività e sulle retribuzioni non rivalutate, mentre la rivalutazione ISTAT riguarda il valore retributivo figurativo ai fini pensionistici;
  • per i lavoratori di cui all’articolo 22, comma 7, della legge n. 223/1991, continua ad applicarsi il diverso criterio già previsto dalle precedenti istruzioni, senza rivalutazione ai sensi del d.lgs. n. 503/1992.

Il documento conclude con l’indicazione del Direttore Centrale, De Stefanis.

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