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Messaggio

Messaggio numero 153 del 24-7-2000

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento segnala che non tutti gli Uffici marittimi verificano le dichiarazioni di responsabilità delle aziende per le navi nazionali adibite al cabotaggio. Dispone quindi che, nel rilascio del nulla osta INPS alla dismissione di bandiera, venga imposta la condizione che la nave abbia svolto cabotaggio marittimo nazionale nel 1999 e successivamente nel rispetto dell’art. 9 della legge n. 522/1999.

Controlli sulle dichiarazioni di responsabilità per il cabotaggio marittimo nazionale

Controlli sulle dichiarazioni di responsabilità per il cabotaggio marittimo nazionale

Il documento interviene in materia di accertamenti da parte degli Uffici marittimi sulle navi nazionali iscritte nelle Matricole o nei Registri e adibite al cabotaggio. L’obiettivo è garantire la corretta verifica delle condizioni richieste per il mantenimento dei benefici previsti dalla normativa, a tutela della corretta formulazione delle posizioni assicurative dei marittimi imbarcati.

Segnalazione del mancato riscontro da parte degli Uffici marittimi

Viene riferito che non tutti gli Uffici marittimi effettuano il riscontro della dichiarazione di responsabilità rilasciata dalle aziende interessate, prevista dal paragrafo B.1 della circolare n. 29 del 10/02/2000 e diretta anche agli stessi Uffici marittimi, come da allegato n. 4 alla medesima circolare.

Richiamo alla competenza istituzionale e ai precedenti contatti con il Ministero

La necessità che tali controlli siano svolti dagli Uffici marittimi, in ragione della loro competenza istituzionale, era già stata evidenziata presso il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Dipartimento della navigazione marittima ed interna con nota n. 27/5578-E/MARITTIMI del 22/02/2000, trasmettendo ai Dicasteri interessati copia della circolare n. 29/2000. Tuttavia, alla data del documento non risulta ancora pervenuto alcun riscontro o assicurazione da parte del Ministero.

Finalità della disposizione

Considerata l’esigenza di tutelare la corretta formulazione delle posizioni assicurative dei marittimi imbarcati e di verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 9 della legge n. 522/1999 per il diritto delle aziende a beneficiare e mantenere l’agevolazione, il documento dispone un preciso adempimento da richiedere agli Uffici marittimi competenti.

Condizione da inserire nel nulla osta INPS alla dismissione di bandiera

Le Sedi sono invitate a porre espressamente all’Ufficio marittimo di iscrizione della nave, nel rilasciare il nulla osta INPS alla dismissione di bandiera, la seguente condizione:

  • che la nave abbia svolto per l’anno 1999 e successivi cabotaggio marittimo nazionale;
  • che tale attività sia stata svolta con l’osservanza delle condizioni previste dall’art. 9 della legge 28/12/1999, n. 522.

Ipotesi di dismissione di bandiera richiamate

Il documento precisa che il nulla osta riguarda i casi di dismissione di bandiera della nave per:

  • vendita a stranieri;
  • demolizione;
  • sospensione temporanea della bandiera italiana;
  • cancellazione dai Registri Speciali.

Riferimenti normativi e amministrativi richiamati

Nel testo sono richiamati, oltre alla circolare n. 29/2000 e alla legge n. 522/1999, anche precedenti circolari e riferimenti amministrativi inerenti alla dismissione di bandiera:

  • circolare n. 56 del 22/03/1988;
  • circolare n. 102 del 18/04/1991;
  • circolare n. 215 del 13/12/1999, paragrafo B.2 e seguenti.

Il documento si conclude con la sottoscrizione del Direttore Generale, Trizzino.

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