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Messaggio

Messaggio numero 226 del 18-12-2000

Hanno diritto alla fiscalizzazione di cui all’art.1 del decreto legge 7 febbraio 1977 n.15, convertito, con modificazioni nella legge 7 aprile 1977 n. 102 le Compagnie ed i Gruppi portuali che hanno svolto - nelle misure indicate dall’art. 3 bis del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 92 - le attività contemplate dagli articoli 8, 8 bis e 9 del d.p.r. 633/1972.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che Compagnie e Gruppi portuali possono beneficiare della fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia se hanno svolto attività connesse agli articoli 8, 8-bis e 9 del DPR 633/1972, anche senza cessione all’esportazione di beni o servizi. Vengono richiamate le precedenti circolari INPS e invitati gli uffici a riesaminare le pratiche pendenti.

Chiarimenti sulla fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia per Compagnie e Gruppi portuali

Chiarimenti sulla fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia per Compagnie e Gruppi portuali

Il documento fornisce precisazioni interpretative in merito al riconoscimento della fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia in favore delle Compagnie e dei Gruppi portuali. Il chiarimento nasce da richieste pervenute alla Direzione, anche connesse alla definizione di ricorsi amministrativi, e riguarda soggetti che hanno svolto attività di carico, movimentazione e scarico merci in ambito portuale ed extra portuale senza aver effettuato cessioni all’esportazione di beni o servizi.

Quadro normativo richiamato

La Direzione richiama innanzitutto l’art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, che ha esteso alle imprese commerciali esportatrici abituali il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia previsto dall’art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 1977, n. 102.

Vengono inoltre richiamate due circolari dell’Istituto:

  • circolare n. 603 del 13 novembre 1982;
  • circolare n. 622 del 30 maggio 1983.

Interpretazione già fornita dall’Istituto

Secondo la circolare n. 603/1982, tra i beneficiari della fiscalizzazione rientrano i soggetti contemplati dagli articoli 8, 8-bis e 9 del DPR 633/1972, e quindi non solo le imprese esportatrici in senso stretto, ma anche aziende che non sono commerciali in senso stretto.

La circolare n. 622/1983 ha poi chiarito che le Compagnie e i Gruppi portuali rientrano tra tali aziende, poiché, pur non svolgendo attività di esportazione in senso stretto, prestano servizi connessi all’esportazione e devono pertanto essere considerati destinatari della fiscalizzazione.

Conferma dell’orientamento applicativo

Sulla base di recenti indicazioni del Ministero del Lavoro, la Direzione Centrale conferma tale linea interpretativa.

Pertanto, ai sensi dell’art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, hanno diritto alla fiscalizzazione prevista dall’art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 1977, n. 102, le Compagnie e i Gruppi portuali che abbiano svolto, nelle misure indicate dall’art. 3-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n. 92, le attività contemplate dagli articoli 8, 8-bis e 9 del DPR 633/1972.

Indicazioni operative agli uffici

Le Agenzie devono riesaminare le situazioni eventualmente pendenti in conformità alle indicazioni contenute nel messaggio. Il documento ha quindi anche una finalità operativa, per consentire l’allineamento delle pratiche amministrative e dei ricorsi in corso all’interpretazione confermata dalla Direzione.

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