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Sentenza

Sentenza n. 16119/2026 - Roma, Sezione 2T

Giustizia amministrativa202310143

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego ANAC del 10 luglio 2023 di rilascio del CIG per una procedura negoziata relativa a interventi di bonifica acustica, nonché comunicazione presidenziale ANAC del 17 maggio 2023 e FAQ n. 2 sull’ambito soggettivo del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La concessionaria autostradale privata aveva impugnato il diniego di rilascio del CIG per una procedura negoziata destinata all’affidamento di interventi di bonifica acustica nei Comuni di Fontevivo e Noceto, oltre alle indicazioni ANAC del 17 maggio 2023 e alla FAQ n. 2, nella parte in cui assoggettavano alla qualificazione le stazioni appaltanti, comprese quelle private tenute al rispetto del Codice, senza escludere le concessionarie autostradali interamente private. La ricorrente aveva dedotto profili di illegittimità degli atti impugnati; il testo non ne specifica ulteriormente il contenuto. Nel corso del giudizio, dopo l’avvenuto rilascio del CIG, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a coltivare il ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in conseguenza della dichiarazione della ricorrente, motivata dall’avvenuto rilascio del CIG. Ha rilevato che il ricorrente conserva la disponibilità dell’azione sino a quando la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di avere perso interesse alla pronuncia; in tal caso il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione del suo interesse ad agire. Spese integralmente compensate, considerata la natura processuale della decisione e la mancata opposizione delle resistenti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c, del cod. proc. amm., in ragione della dichiarazione resa in tal senso da parte ricorrente.

    La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, intervenuta dopo il rilascio del CIG, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

Massime di principio

  • La parte ricorrente conserva la disponibilità dell’azione sino a quando la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di avere perso interesse alla pronuncia; tale dichiarazione comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, che spetta al ricorrente compiere.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàProcedura di gara
RamiProcesso amministrativoContratti pubblici
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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