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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14904/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva confermato, con modifiche sanzionatorie, le condanne per plurimi reati fallimentari commessi nella gestione delle società Marvecspharma Service s.r.l. e Marvecs s.r.l. - Francesco Danzo censura la quantificazione delle pene accessorie fallimentari come eccessiva rispetto al ruolo marginale e alla condotta riparativa; Nicola Danzo censura le statuizioni civili (mancata revoca/sospensione delle condanne risarcitorie e delle provvisionali) per difetto di motivazione e per inversione dell'onere della prova in relazione al danno; Peter Alan Forrester deduce cinque motivi: mancata considerazione della sua estraneità o marginalità gestionale (anche per documentazione informatica non acquisita), vizio di qualificazione dei fatti (sarebbero mera bancarotta semplice), vizio di motivazione sulla valutazione probatoria, contestazione della determinazione del regime sanzionatorio e carenza di nesso causale tra condotte e danni delle parti civili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. In sintesi: per Francesco Danzo la Corte ha ritenuto adeguata e sufficiente la motivazione della Corte d'appello sulla determinazione delle pene accessorie, osservando che la misura applicata era prossima al minimo edittale e quindi l'onere motivazionale poteva essere attenuato; per Nicola Danzo sono infondate le censure sulle statuizioni civili: la Corte ha richiamato la prevalente giurisprudenza secondo cui la condanna generica al risarcimento è ammissibile qualora sia accertata la potenzialità lesiva del fatto e la sussistenza, anche presuntiva, del nesso causale; inoltre le provvisionali sono provvedimenti discrezionali, precarî e insindacabili in Cassazione; per Forrester sono infondati o indeducibili i motivi che sollevano rinnovate valutazioni di fatto o la mancata acquisizione di documenti in suo possesso; la Corte territoriale aveva adeguatamente argomentato il ruolo attivo e dominante del Forrester nella gestione e respinto la qualificazione dei fatti come bancarotta semplice. Conclusivamente i ricorsi sono rigettati; i ricorrenti condannati alle spese processuali e Danzo Nicola e Forrester condannati in solido alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili per le somme indicate in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    richiamato come norma processuale coinvolta nella censura motivazionale relativa alla quantificazione delle pene (valutazione degli elementi di fatto da parte del giudice di merito)

  • art. 546 cod. proc. pen.

    richiamato nella contestazione procedurale collegata alla determinazione della pena accessoria; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del giudice del merito

  • art. 132 cod. pen.

    richiamato quali criteri generali per la determinazione della pena; la Corte ha confermato che la valutazione degli elementi per la pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito

  • art. 133 cod. pen.

    richiamato come base normativa per il bilanciamento delle circostanze aggravanti/attenuanti nella determinazione della pena, e la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione effettuata dal giudice di merito

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    evocato in relazione al controllo della motivazione e della valutazione delle prove; la Cassazione ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione di merito

  • art. 185 cod. proc. pen.

    richiamato nella parte relativa al risarcimento del danno in ordine all'applicazione dei principi civilistici (artt. 2043 e 1223 c.c.) nel procedimento penale

  • art. 2043 cod. civ.

    richiamato quale norma base del risarcimento per fatto illecito; la Corte precisa che l'esistenza del danno va allegata e potrà essere accertata in sede di liquidazione

  • art. 1223 cod. civ.

    richiamato in connessione con il criterio di liquidazione del danno e con l'onere della prova in materia civile, come richiamato dall'art. 185 c.p.p.

Massime di principio

  • La determinazione delle pene accessorie è parte integrante della valutazione di merito: la Cassazione verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione ma non riesamina liberamente i fatti; una motivazione adeguata che indichi gli elementi rilevanti è sufficiente, soprattutto se la misura è prossima al minimo edittale.
  • La condanna generica al risarcimento in sede penale è ammissibile quando sia accertata la potenzialità lesiva del fatto e, con criterio di probabilità, il nesso causale; la misura concreta del danno e la verifica dell'effettiva esistenza del danno spettano alla fase di liquidazione.
  • Le provvisionali sono provvedimenti discrezionali, precari e destinati a essere travolti dalla decisione finale: la loro determinazione è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione con ricorso per cassazione.
  • Il sindacato di legittimità non può sostituirsi a quello di merito: argomentazioni difensive che richiedono una nuova valutazione delle risultanze probatorie (compendio probatorio, attendibilità dei testi, documenti non prodotti) sono, di regola, indeducibili se mirano a rinnovare la valutazione dei fatti.
  • Se documenti rilevanti sono nella disponibilità del ricorrente e non sono prodotti in giudizio, la mancata acquisizione non può essere imputata d'ufficio alla pubblica accusa; l'onere della produzione può pesare sulla parte che li detiene.
  • La qualificazione giuridica delle condotte (es. bancarotta fraudolenta vs. semplice) deve essere adeguatamente motivata dal giudice del merito e può essere confermata in Cassazione quando la motivazione complessiva mostra un apparato argomentativo logico e coerente.
  • Le attenuanti e aggravanti rientrano nel bilanciamento del giudice di merito: la richiesta difensiva di prevalenza delle attenuanti richiede la specifica indicazione di fatti tali da giustificarla; l'assenza di tale indicazione può giustificare il rifiuto di dar loro prevalenza.

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