Cassazione Penale, Sentenza n. 14904/2024 del 11/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva confermato, con modifiche sanzionatorie, le condanne per plurimi reati fallimentari commessi nella gestione delle società Marvecspharma Service s.r.l. e Marvecs s.r.l. - Francesco Danzo censura la quantificazione delle pene accessorie fallimentari come eccessiva rispetto al ruolo marginale e alla condotta riparativa; Nicola Danzo censura le statuizioni civili (mancata revoca/sospensione delle condanne risarcitorie e delle provvisionali) per difetto di motivazione e per inversione dell'onere della prova in relazione al danno; Peter Alan Forrester deduce cinque motivi: mancata considerazione della sua estraneità o marginalità gestionale (anche per documentazione informatica non acquisita), vizio di qualificazione dei fatti (sarebbero mera bancarotta semplice), vizio di motivazione sulla valutazione probatoria, contestazione della determinazione del regime sanzionatorio e carenza di nesso causale tra condotte e danni delle parti civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. In sintesi: per Francesco Danzo la Corte ha ritenuto adeguata e sufficiente la motivazione della Corte d'appello sulla determinazione delle pene accessorie, osservando che la misura applicata era prossima al minimo edittale e quindi l'onere motivazionale poteva essere attenuato; per Nicola Danzo sono infondate le censure sulle statuizioni civili: la Corte ha richiamato la prevalente giurisprudenza secondo cui la condanna generica al risarcimento è ammissibile qualora sia accertata la potenzialità lesiva del fatto e la sussistenza, anche presuntiva, del nesso causale; inoltre le provvisionali sono provvedimenti discrezionali, precarî e insindacabili in Cassazione; per Forrester sono infondati o indeducibili i motivi che sollevano rinnovate valutazioni di fatto o la mancata acquisizione di documenti in suo possesso; la Corte territoriale aveva adeguatamente argomentato il ruolo attivo e dominante del Forrester nella gestione e respinto la qualificazione dei fatti come bancarotta semplice. Conclusivamente i ricorsi sono rigettati; i ricorrenti condannati alle spese processuali e Danzo Nicola e Forrester condannati in solido alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili per le somme indicate in dispositivo.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
richiamato come norma processuale coinvolta nella censura motivazionale relativa alla quantificazione delle pene (valutazione degli elementi di fatto da parte del giudice di merito)
art. 546 cod. proc. pen.
richiamato nella contestazione procedurale collegata alla determinazione della pena accessoria; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del giudice del merito
art. 132 cod. pen.
richiamato quali criteri generali per la determinazione della pena; la Corte ha confermato che la valutazione degli elementi per la pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito
art. 133 cod. pen.
richiamato come base normativa per il bilanciamento delle circostanze aggravanti/attenuanti nella determinazione della pena, e la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione effettuata dal giudice di merito
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
evocato in relazione al controllo della motivazione e della valutazione delle prove; la Cassazione ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione di merito
art. 185 cod. proc. pen.
richiamato nella parte relativa al risarcimento del danno in ordine all'applicazione dei principi civilistici (artt. 2043 e 1223 c.c.) nel procedimento penale
art. 2043 cod. civ.
richiamato quale norma base del risarcimento per fatto illecito; la Corte precisa che l'esistenza del danno va allegata e potrà essere accertata in sede di liquidazione
art. 1223 cod. civ.
richiamato in connessione con il criterio di liquidazione del danno e con l'onere della prova in materia civile, come richiamato dall'art. 185 c.p.p.
Massime di principio
- La determinazione delle pene accessorie è parte integrante della valutazione di merito: la Cassazione verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione ma non riesamina liberamente i fatti; una motivazione adeguata che indichi gli elementi rilevanti è sufficiente, soprattutto se la misura è prossima al minimo edittale.
- La condanna generica al risarcimento in sede penale è ammissibile quando sia accertata la potenzialità lesiva del fatto e, con criterio di probabilità, il nesso causale; la misura concreta del danno e la verifica dell'effettiva esistenza del danno spettano alla fase di liquidazione.
- Le provvisionali sono provvedimenti discrezionali, precari e destinati a essere travolti dalla decisione finale: la loro determinazione è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione con ricorso per cassazione.
- Il sindacato di legittimità non può sostituirsi a quello di merito: argomentazioni difensive che richiedono una nuova valutazione delle risultanze probatorie (compendio probatorio, attendibilità dei testi, documenti non prodotti) sono, di regola, indeducibili se mirano a rinnovare la valutazione dei fatti.
- Se documenti rilevanti sono nella disponibilità del ricorrente e non sono prodotti in giudizio, la mancata acquisizione non può essere imputata d'ufficio alla pubblica accusa; l'onere della produzione può pesare sulla parte che li detiene.
- La qualificazione giuridica delle condotte (es. bancarotta fraudolenta vs. semplice) deve essere adeguatamente motivata dal giudice del merito e può essere confermata in Cassazione quando la motivazione complessiva mostra un apparato argomentativo logico e coerente.
- Le attenuanti e aggravanti rientrano nel bilanciamento del giudice di merito: la richiesta difensiva di prevalenza delle attenuanti richiede la specifica indicazione di fatti tali da giustificarla; l'assenza di tale indicazione può giustificare il rifiuto di dar loro prevalenza.
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